Ordinanza n. 68/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado del TAR di Reggio Calabria n. 656 dell’11/8/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR di Reggio Calabria n. 656 dell'11 agosto 2021
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR di Reggio Calabria n. 656 dell'11 agosto 2021. Con la sentenza n. 847 del 28 dicembre 2022 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di Giffone di adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato entro novanta giorni e nominando, in caso di persistente inerzia, il Segretario generale del Comune di Taurianova quale Commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio. Il Commissario aveva delegato il proprio incarico a un vice segretario generale e responsabile di settore del Comune di Taurianova. Dopo la sospensione del giudizio, il Commissario delegato ha comunicato l'intervenuta approvazione, da parte della Corte dei conti, del Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Giffone e ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di proseguire nell'incarico, previa proroga, nonostante l'attuale svolgimento di funzioni dirigenziali presso altro Comune.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza, ma ha disposto un adempimento istruttorio e preparatorio alla possibile riassunzione del giudizio. Ha ritenuto che il Commissario ad acta delegato non possa proseguire nell'incarico, poiché si è allontanato dall'organigramma del Comune di Taurianova, amministrazione presso la quale la delega era stata conferita e alla quale risultava funzionalmente collegata. Ha quindi disposto che il Commissario ad acta originariamente nominato, Segretario generale del Comune di Taurianova, depositi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza copia integrale della deliberazione del 5 dicembre 2024 con cui la Corte dei conti ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Giffone. Tale acquisizione è stata ritenuta necessaria per consentire, ove la ricorrente vi abbia interesse, la riassunzione del giudizio sospeso ai sensi degli artt. 79 e 80 c.p.a. e per orientare eventualmente il contenuto del successivo mandato commissariale alla luce delle previsioni del Piano. Il dispositivo ha demandato al Commissario originario l'adempimento degli incombenti e ha ordinato la comunicazione dell'ordinanza alle parti e ai soggetti interessati.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza
Costituisce la base normativa del precedente ordine giudiziale di esecuzione del giudicato e della nomina del Commissario ad acta.
art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000
Richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio in relazione alla procedura di riequilibrio finanziario dell'ente locale.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio.
artt. 79-80 c.p.a.
Richiamati per la possibile riassunzione del giudizio di ottemperanza sospeso.
Massime di principio
- La delega dell'incarico di Commissario ad acta, conferita in esecuzione dell'autorizzazione giudiziale a un funzionario appartenente all'organigramma dell'amministrazione individuata dal giudice, non consente al delegato di proseguire nell'incarico quando egli abbia cessato di appartenere a quell'amministrazione, salvo una diversa determinazione del giudice dell'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza sospeso in ragione di una procedura di riequilibrio finanziario dell'ente, l'acquisizione integrale del provvedimento di approvazione del Piano di riequilibrio può essere necessaria per valutare la riassunzione del giudizio e conformare il successivo mandato del Commissario ad acta alle previsioni del Piano.
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