Cassazione Civile, Ordinanza n. 39374/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di alcuni familiari volta ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione di un immobile sito in Palermo, intestato a una società immobiliare, nonché dalla riconvenzionale della convenuta che chiedeva la risoluzione di un preteso comodato intercorso tra il proprietario originario e uno degli occupanti, la restituzione di due unità immobiliari unificate di fatto in un appartamento, l'indennità di occupazione e il risarcimento del danno da mancata vendita. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; la Corte d'appello rigettava l'appello degli occupanti, ritenendo che il godimento del bene fosse iniziato per mera concessione del proprietario originario e che non fosse stata provata un'interversione del possesso idonea a far decorrere l'usucapione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e travisamento della qualificazione del rapporto come comodato, valorizzando la presenza alle assemblee condominiali, il pagamento di oneri straordinari e di imposte come indici di signoria sul bene; dall'altro, violazione degli artt. 1141, 1158 e 1308 c.c. per non avere la Corte territoriale riconosciuto l'interversione del possesso sulla base di comportamenti esterni univoci e protratti nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla presunzione di possesso, osservando che essa non opera quando la relazione con il bene derivi da un atto o fatto iniziale del proprietario e non da una apprensione volontaria; in tale ipotesi, per usucapire occorre un mutamento del titolo. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame e la violazione di legge sulla interversione del possesso, perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui la detenzione può trasformarsi in possesso solo mediante un atto di opposizione esteriormente riconoscibile e rivolto contro il proprietario, non essendo sufficienti atti corrispondenti all'esercizio della proprietà se non accompagnati da una chiara manifestazione di volontà contraria al godimento nomine alieno. Le partecipazioni alle assemblee condominiali, il pagamento di oneri e imposte e l'inerzia del proprietario non sono stati ritenuti decisivi. Seguendo la soccombenza, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1141 c.c.
la presunzione di possesso non opera quando la relazione con il bene deriva da un iniziale atto o fatto del proprietario; se la detenzione nasce da concessione del proprietario, per trasformarla in possesso occorre un mutamento del titolo e un atto di opposizione.
art. 1158 c.c.
l'usucapione richiede un possesso utile e pacifico; nel caso esaminato mancava il possesso ad usucapionem perché la relazione iniziale era di mera detenzione.
art. 1308 c.c.
è richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma nel testo disponibile.
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
la doglianza di omesso esame è respinta perché il fatto storico indicato era stato in realtà valutato dal giudice di merito.
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
la violazione di legge è esclusa perché la Corte territoriale ha applicato correttamente i principi in tema di interversione del possesso.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. non opera quando il potere di fatto sulla cosa deriva originariamente da una concessione del proprietario o da un fatto da questi consentito; in tal caso la relazione con il bene è detenzione, non possesso utile ad usucapionem.
- Chi ha iniziato a detenere il bene a titolo di detenzione non può usucapire senza un'interversione del possesso, che deve consistere in un atto di opposizione chiaramente rivolto al proprietario e esteriormente riconoscibile come volontà di cessare di possedere nomine alieno.
- Non sono sufficienti, per integrare l'interversione, atti che siano semplicemente compatibili con l'esercizio della proprietà, se non accompagnati da una manifestazione inequivoca verso il titolare del diritto; l'elemento decisivo è la rottura del titolo originario della relazione con il bene.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto indicato sia stato effettivamente considerato dal giudice di merito, anche se la sua valutazione non abbia condotto all'esito auspicato dalla parte ricorrente.
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