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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10327 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano il classamento automatico dell'immobile in categoria catastale A/2, classe 6, chiedendo l'attribuzione della categoria A/3 e di una classe non superiore alla 5. Sostenevano che l'abitazione, realizzata nell'ambito dell'edilizia economica e popolare e ubicata in un piano di zona P.E.E.P., avesse caratteristiche analoghe ad altri alloggi classificati in modo più favorevole. In Cassazione denunciavano inoltre la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'Ufficio non avesse provato adeguatamente la consistenza e le caratteristiche dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché il Ministero non aveva partecipato al giudizio d'appello ed era privo di legittimazione passiva. Ha inoltre dichiarato inammissibili, e quindi rigettato, le censure rivolte contro l'Agenzia del Territorio: i ricorrenti si limitavano a contestare genericamente la valutazione delle prove e non avevano attaccato in modo specifico le motivazioni della sentenza d'appello. È stato confermato il classamento in categoria A/2, classe 6, fondato sulle concrete caratteristiche dell'immobile, quali grado delle rifiniture, ampiezza e numero dei vani, servizi e accessori. La realizzazione con finanziamenti pubblici o in area P.E.E.P. non è stata ritenuta decisiva per ottenere la categoria A/3. I ricorrenti sono stati condannati solidalmente al pagamento di 600 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 codice civile

    Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto, la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non normalmente riesaminabile in Cassazione.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    Richiede l'enunciazione specifica dei motivi di ricorso per Cassazione. Censure generiche o prive di concreta attinenza alle motivazioni della sentenza impugnata comportano l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999

    La riforma organizzativa ha attribuito la legittimazione processuale alle Agenzie fiscali, tra cui l'Agenzia del Territorio, per i giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 2001. Il Ministero dell'Economia non è legittimato passivamente se non ha partecipato al precedente grado di giudizio.

  • Principi giurisprudenziali sul classamento catastale

    In tema di controversie tributarie concernenti la classificazione catastale di un'unità immobiliare, non assume rilievo determinante ed esaustivo ... la circostanza che un immobile sia stato realizzato mediante finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale economica e popolare.

    La categoria catastale deve essere determinata principalmente in base alle caratteristiche concrete e attuali dell'immobile, non in base alla finalità del finanziamento pubblico, all'originaria destinazione urbanistica o alla collocazione in un'area P.E.E.P.

  • Principi sul ricorso per Cassazione e distinzione tra violazione di legge e valutazione del fatto

    Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione ... della fattispecie astratta recata da una norma di legge; viceversa, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta ... inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.

    In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male documenti, caratteristiche dell'immobile o prove testimoniali. Occorre indicare una vera errata interpretazione o applicazione della norma, oppure un vizio motivazionale dedotto con specificità e nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Per contestare un classamento catastale occorre dimostrare concretamente che le caratteristiche dell'immobile non corrispondono alla categoria o alla classe attribuita, mediante elementi tecnici, comparativi e documentazione puntuale.
  • La realizzazione dell'immobile con finanziamenti pubblici, l'inserimento in un piano P.E.E.P. o la qualificazione urbanistica come edilizia economica e popolare non determinano automaticamente l'attribuzione della categoria catastale A/3.
  • Nel classamento assumono rilievo soprattutto lo stato di fatto e le caratteristiche obiettive dell'unità immobiliare, come finiture, dimensioni, numero dei vani, servizi, accessori e livello qualitativo.
  • In Cassazione non si può chiedere una semplice rivalutazione delle prove o sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito; le censure devono riguardare specificamente una violazione di legge o un vizio motivazionale ammissibile.
  • Il ricorso deve contestare puntualmente tutte le ragioni autonome poste a fondamento della sentenza impugnata. Se anche una sola ratio decidendi rimane non specificamente censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Il ricorso per Cassazione deve essere proposto contro la parte che ha partecipato al precedente grado di giudizio e che figura nella sentenza impugnata; non è corretto chiamare per la prima volta un soggetto estraneo, come il Ministero competente, se la controversia era stata trattata contro l'Agenzia fiscale.

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