Cassazione Penale, Sentenza n. 34011/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 16 aprile 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunciata in sede di rinvio, che aveva rideterminato la pena in due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.500 di multa per rapina aggravata e per la detenzione in luogo pubblico di una pistola a salve e di munizioni, fatti commessi e accertati a Reggio Calabria il 21 febbraio 2024. Ha contestato, da un lato, la pena base, sostenendo che la Corte d’appello avesse applicato la cornice prevista dall’art. 628, quarto comma, c.p. benché ricorresse una sola aggravante, l’uso dell’arma; dall’altro, ha lamentato che non fossero state applicate anche agli aumenti per i reati satellite le diminuzioni derivanti dalle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, che la ricorrente assumeva prevalenti sull’aggravante contestata. La sentenza rescindente della Seconda Sezione penale del 23 dicembre 2025 aveva annullato la precedente decisione d’appello del 3 luglio 2025 per insufficiente indicazione della pena base, delle diminuzioni e degli aumenti per continuazione, nonché delle ragioni e dell’entità degli aumenti relativi ai reati satellite.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla determinazione della pena base e sul giudizio di prevalenza delle circostanze: l’annullamento del 23 dicembre 2025 non aveva attribuito al giudice di rinvio il potere di rideterminare la pena base né aveva rimesso in discussione quel giudizio. La pena base di sette anni di reclusione ed euro 3.500 di multa, stabilita in primo grado, era stata fondata su una pluralità di aggravanti, comprendente l’uso dell’arma e il travisamento del correo, quest’ultima contestata e non esclusa dalla sentenza del giudice dell’udienza preliminare, dunque coperta dal giudicato. La Corte ha invece accolto la censura relativa agli aumenti per continuazione: la Corte d’appello aveva applicato gli aumenti per i reati dei capi 3 e 4 senza applicare anche a tali aumenti le diminuzioni per le attenuanti generiche e per l’attenuante di cui all’art. 114 c.p., con conseguente trattamento sanzionatorio più severo di quello di primo grado. Restava inoltre da motivare specificamente la misura degli aumenti, come richiesto dalla precedente sentenza rescindente. Poiché la correzione richiede valutazioni di merito non effettuabili in cassazione, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria, che dovrà determinare e motivare gli aumenti e applicare a essi le diminuzioni indicate.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
In tema di reato continuato, infatti, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti.
Nella determinazione della pena per il reato continuato, il giudice deve valutare gli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p. e indicare entità e ragioni degli aumenti per i singoli reati satellite, considerando le cornici edittali e le circostanze.
art. 114 c.p.
Ne consegue che la pena inflitta in aumento per la continuazione, sulla cui determinazione permane la carenza di motivazione già oggetto della sentenza rescindente, deve essere specificamente indicata in risposta ai rilievi della sentenza rescindente ma che la Corte di merito dovrà procedere, anche su tali aumenti, all'applicazione delle diminuzioni per effetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) e di quella di cui all'art. 114 cod. pen.
La diminuzione conseguente all’attenuante di cui all’art. 114 c.p. deve essere applicata anche agli aumenti di pena per i reati satellite, ove riconosciuta; la misura degli aumenti e la relativa motivazione devono essere specificate dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
Ne consegue che la pena inflitta in aumento per la continuazione, sulla cui determinazione permane la carenza di motivazione già oggetto della sentenza rescindente, deve essere specificamente indicata in risposta ai rilievi della sentenza rescindente ma che la Corte di merito dovrà procedere, anche su tali aumenti, all'applicazione delle diminuzioni per effetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) e di quella di cui all'art. 114 cod. pen.
Le attenuanti generiche riconosciute devono incidere anche sulla pena applicata in aumento per i reati satellite in continuazione.
art. 619 c.p.p.
Si tratta di un'operazione che non può essere compiuta, ai sensi dell'art. 619 cod. pen., dalla Corte di Cassazione(endendosi necessario un intervento valutativo di merito tenuto conto che non sono stati individuati i criteri seguiti per la diminuzione parziale della pena irrogata in relazione al reato di cui al capo 1) per effetto dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito quando la rideterminazione della pena richiede valutazioni discrezionali non compiute o non motivate, come la quantificazione delle diminuzioni per le attenuanti.
art. 628, commi 1, 2 e 3, n. 1, c.p.
La sentenza impugnata, muovendosi nel perimetro così delineato, ha richiamato la determinazione della pena base già compiuta in primo grado con la individuazione della pena di anni sette di reclusione ed euro 3.500,00 di multa dando atto della sussistenza non di un'unica circostanza aggravante ma di una pluralità di aggravanti (non solo quella dell'uso dell'arma ma anche quella del travisamento del correo dell'imputata di cui si dà atto fin dalla contestazione, non escluso dalla sentenza del 24 ottobre 2024 del giudice dell'udienza preliminare di Reggio Calabria e, dunque, coperto dal giudicato).
Nel caso concreto, la pena base per la rapina era stata determinata considerando una pluralità di aggravanti, tra cui l’uso dell’arma e il travisamento, quest’ultimo non escluso dalla decisione di primo grado e quindi coperto dal giudicato.
Massime di principio
- Nel reato continuato, l’indicazione sintetica dell’aumento per ciascun reato satellite non esonera il giudice dal valutare la gravità dei singoli reati secondo i criteri dell’art. 133 c.p. e dal motivare entità e ragioni degli aumenti, tenendo conto delle cornici edittali e delle circostanze.
- Le diminuzioni di pena riconosciute per le attenuanti devono essere applicate anche agli aumenti determinati per i reati satellite in continuazione; il giudice deve rendere chiara la quantificazione risultante.
- Quando l’annullamento con rinvio è circoscritto alla carenza di indicazione e motivazione della pena e dei relativi aumenti o diminuzioni, il giudice del rinvio non può estendere la propria cognizione alla rideterminazione della pena base o alla revisione di statuizioni non investite dall’annullamento.
- La Corte di cassazione non può rideterminare direttamente la pena se l’operazione richiede valutazioni discrezionali di merito e la decisione impugnata non chiarisce i criteri seguiti per quantificare le diminuzioni.
Come è indicizzato
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