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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23482/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da ordini di acquisto di valori mobiliari sottoscritti da una cliente tramite una banca intermediaria. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità degli ordini e condannato la banca alla restituzione delle somme investite; in appello, invece, la domanda dell'investitrice era stata rigettata e la cliente era stata condannata a restituire alla banca quanto ricevuto. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo disponibile sono esaminati solo i profili di rito. La banca ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la sentenza d'appello le era stata notificata il 2 aprile 2015, sicché il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. era spirato il 1 giugno 2015, mentre il ricorso era stato notificato solo il 2 dicembre 2015. La ricorrente ha opposto che la notificazione della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve perché la decisione riportava per errore, nell'epigrafe e nel dispositivo, il nome "Laura Saturnini" invece di "Francesca Saturnini"; ha quindi sostenuto che la banca avrebbe dovuto notificare anche l'ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa ex art. 288 c.p.c. il 12 luglio 2015, e che in difetto il ricorso era tempestivo entro il termine annuale ex art. 327 c.p.c. La Corte ha ritenuto che l'errore sul prenome fosse una mera discrepanza percettibile e agevolmente emendabile in via interpretativa, la cui correzione non riapriva i termini di impugnazione, poiché la parte era comunque chiaramente identificabile dal contesto del giudizio e la sentenza era stata notificata al suo difensore. Ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare della banca e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine, l'errore materiale sul nome della parte soccombente, trattandosi di mero errore di redazione non idoneo a creare obiettivi dubbi sul contenuto della decisione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di notificazione idonea della sentenza, opera il termine lungo per l'impugnazione; nel caso concreto la Corte lo ritiene già spirato perché la notificazione era valida ai fini del termine breve.

  • art. 288, quarto comma, c.p.c.

    la notificazione dell'ordinanza di correzione fa decorrere il termine ordinario di impugnazione solo quando l'errore corretto generi un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione; non quando si tratti di errore materiale chiaramente percepibile e non incidente sull'identificazione della parte o sul decisum.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come possibile fonte di nullità della sentenza per errore nell'indicazione della parte, ma la Corte non ne ravvisa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La correzione di un errore materiale nella sentenza non riapre i termini di impugnazione quando l'errore sia una mera discordanza tra il giudizio e la sua espressione, immediatamente riconoscibile dal contesto della decisione e non idonea a creare incertezza sul contenuto del provvedimento.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione è sufficiente la notificazione della sentenza alla parte o al suo difensore, quando il destinatario sia comunque chiaramente identificabile nonostante un errore formale nel nome riportato nel provvedimento.
  • L'art. 288, comma 4, c.p.c. opera come disciplina speciale della decorrenza del termine di impugnazione solo in presenza di errori corretti che incidano realmente sulla comprensibilità della decisione; non si applica agli errori meramente redazionali o di indicazione anagrafica privi di effettiva equivocità.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve validamente decorrente, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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