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Sentenza

Sentenza n. 1138/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto della Regione Toscana, Settore VIA, n. 16484 del 25 luglio 2025, recante il provvedimento di assoggettamento a VIA del progetto agrivoltaico di potenza pari a 20 MW, sito in Comune di Pieve Santo Stefano, reso ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. n. 10/2010, a definizione della procedura ID 2392; - di tutti gli atti presupposti preordinati o comunque connessi, incluse le note del Settore Tutela della Regione Toscana, prot. n. 0216917 del 01/04/2025 prot. n. 0426851 del 09/05/2025 e prot. n. 0550511 del 09/07/2025, nonché, ove occorrer possa, della nota della Regione Toscana - Settore Autorità di gestione FEASR prot. n. 0195387 del 24/03/2025.

Giustizia amministrativa202503149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di assoggettamento a VIA di un progetto agrivoltaico da 20 MW

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto regionale che, all'esito della verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 d.lgs. 152/2006 e art. 48 l.r. Toscana n. 10/2010, ha disposto il passaggio alla fase di VIA per un impianto agrivoltaico situato in area ritenuta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021. Il primo motivo lamentava la violazione della disciplina nazionale sulle aree idonee, sostenendo che essa avrebbe superato la normativa regionale e la pianificazione paesaggistica incompatibili, impedendo di considerare l'area non idonea per la presenza di coltivazioni DOP e IGP o per il contrasto con le invarianti del PIT-PPR. Il secondo motivo censurava la prevalenza attribuita alle valutazioni del Settore Tutela e il difetto di motivazione, sostenendo che l'area idonea, priva di vincoli paesaggistici diretti e distante oltre 500 metri da beni tutelati, avrebbe imposto una motivazione rafforzata e una valutazione concreta delle caratteristiche dell'agrivoltaico avanzato: continuità dell'attività agricola, SAT superiore al 90%, LAOR del 28%, superfici permeabili e opere di mitigazione. Il terzo motivo deduceva violazione della disciplina e della funzione dello screening e del principio di precauzione, per avere la Regione disposto la VIA sulla base di un rischio paesaggistico asseritamente generico, senza ponderare complessivamente le diverse matrici ambientali e senza considerare la natura temporanea e reversibile dell'intervento. Il quarto motivo denunciava violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 10-bis l. 241/1990, difetto di contraddittorio e mancato dissenso costruttivo, poiché la Regione non avrebbe puntualmente riscontrato le osservazioni della società né comunicato i motivi ostativi, aderendo alla richiesta di riduzione e frammentazione dell'impianto formulata dal Settore Tutela.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'atto impugnato non costituisce un diniego alla realizzazione dell'impianto, ma dispone soltanto l'assoggettamento alla VIA per verificare più approfonditamente l'impatto ambientale. La verifica di assoggettabilità ha la funzione preliminare di accertare la possibile sussistenza di impatti negativi significativi; quando tale possibilità emerga, l'amministrazione può disporre il passaggio alla VIA. La qualificazione dell'area come idonea ex lege non comporta il diritto alla realizzazione dell'impianto, poiché l'art. 2, lett. ggg), d.lgs. 199/2021 parla di area con elevato potenziale a ospitare impianti FER, potenziale che deve essere verificato concretamente. Anche l'art. 22 d.lgs. 199/2021 e l'art. 11-quater d.lgs. 190/2024, prevedendo per le aree idonee un parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante, confermano che gli aspetti paesaggistici devono essere ponderati nel procedimento. Il TAR ha quindi escluso che la Regione abbia applicato una presunzione automatica di impatto significativo o che abbia considerato vincolante il contributo del Settore Tutela: quest'ultimo costituiva un elemento istruttorio, condiviso dal Settore VIA nella fase preliminare dello screening, non ancora una sintesi definitiva degli interessi propria della VIA. Le valutazioni non sono state ritenute generiche o fondate su clausole di stile, poiché hanno individuato il possibile rilevante impatto paesaggistico delle numerose superfici riflettenti e specchianti dell'impianto, anche se sollevate da terra. Ne consegue che era stato individuato un rischio concreto tale da giustificare l'approfondimento nella successiva VIA, senza violazione del principio di precauzione. È stata infine esclusa la violazione del contraddittorio procedimentale e del dissenso costruttivo, poiché l'art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006 esclude l'applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA. Il ricorso è stato respinto; le spese sono state compensate tra la società e la Regione, mentre nulla è stato disposto nei confronti degli enti non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA, finalizzata a stabilire se un progetto possa produrre impatti ambientali negativi significativi tali da richiedere la successiva VIA.

  • art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006

    ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Esclude l'applicazione del preavviso di rigetto ai procedimenti, tra cui la verifica di assoggettabilità a VIA, impedendo di fondare su tale omissione una violazione del contraddittorio procedimentale.

  • art. 2, lett. ggg), d.lgs. 199/2021

    La definizione di area idonea come area con elevato potenziale a ospitare impianti FER non attribuisce certezza circa la realizzabilità di ogni specifico impianto, dovendo il potenziale essere valutato concretamente nel procedimento.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021

    La qualificazione ex lege dell'area come idonea costituisce un elemento di favore per la localizzazione degli impianti FER, ma non esclude la valutazione concreta degli impatti ambientali e paesaggistici.

  • art. 22 d.lgs. 199/2021

    Nelle aree idonee il parere dell'autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante; ciò presuppone che gli aspetti paesaggistici siano comunque valutati nel procedimento.

  • art. 11-quater d.lgs. 190/2024

    Conferma, secondo la sentenza, la necessità della ponderazione degli aspetti paesaggistici anche per gli impianti localizzati in aree idonee.

  • art. 3-ter d.lgs. 152/2006

    Il principio di precauzione può concorrere a giustificare l'approfondimento in VIA quando lo screening individui un rischio concreto di impatto ambientale significativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non trova applicazione alla verifica di assoggettabilità a VIA per effetto dell'art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006.

  • art. 48 l.r. Toscana n. 10/2010

    Costituisce, insieme all'art. 19 d.lgs. 152/2006, la base normativa regionale della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Massime di principio

  • La qualificazione legislativa di un'area come idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili individua un'area dotata di elevato potenziale, ma non comporta l'automatica realizzabilità di ogni specifico progetto: la compatibilità concreta dell'impianto deve essere verificata nel procedimento amministrativo.
  • Nelle aree idonee, la non vincolatività del parere paesaggistico non elimina l'obbligo di valutare gli aspetti paesaggistici, ma impedisce soltanto che tale parere vincoli automaticamente l'autorità procedente.
  • La verifica di assoggettabilità a VIA è una valutazione preliminare autonoma, diretta ad accertare la possibile sussistenza di impatti ambientali negativi significativi; l'individuazione concreta di un possibile elevato impatto paesaggistico legittima il rinvio del progetto alla successiva fase di VIA, senza che ciò equivalga a un diniego di realizzazione.
  • Nel procedimento di screening, l'autorità può valorizzare il contributo dell'autorità paesaggistica come elemento istruttorio senza considerarlo vincolante, purché la decisione finale esprima una propria valutazione circa la significatività dell'impatto.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alla verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabili
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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