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Sentenza

Sentenza n. 5357/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1217/2021, RG n. 1504/2020, resa in data 23 febbraio 2021 dal Tribunale di Napoli, e pubblicata in pari data

Giustizia amministrativa202505537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1217/2021, che aveva riconosciuto l’anzianità maturata in rapporti di lavoro a termine per 7 anni, 2 mesi e 14 giorni e condannato il Ministero al pagamento di € 1.007,78, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2021, passata in giudicato come attestato da certificazione dell’11 giugno 2025. Il titolo riconosceva il diritto all’integrale computo, agli effetti giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata durante rapporti a termine per 7 anni, 2 mesi e 14 giorni e disponeva il pagamento di € 1.007,78 a titolo di differenze retributive, oltre agli interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente fino al saldo. La ricorrente ha dedotto che il Ministero, pur avendo ricevuto notifica della pronuncia in forma esecutiva, non vi aveva dato esecuzione; ha chiesto l’ordine di adempiere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento allegato e documentato non era stato contestato dal Ministero e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto di Roma, nominato commissario ad acta con facoltà di delega, dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente, compiendo gli atti necessari, incluse eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione. Il compenso eventuale del commissario è fissato in € 500,00, a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre precisato che in ottemperanza sono riconoscibili le spese successive funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non sono dovute le spese per atti di precetto o per procedure esecutive civili non satisfattive; restano fuori dalla liquidazione omnicomprensiva le eventuali spese di registrazione del titolo, se dovute e versate. Il Ministero è stato condannato a pagare € 1.000,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;

    Il decorso del termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali per eseguire il provvedimento giurisdizionale concorre, insieme all’inadempimento, a fondare l’accesso al rimedio dell’ottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario – e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per assicurare l’esecuzione del giudicato quando l’inadempimento dell’amministrazione risulta documentato, non contestato e il termine legale per adempiere è scaduto.

  • art. 114 c.p.a.

    le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore

    Nell’ottemperanza possono essere riconosciute le spese successive al titolo che siano funzionali all’introduzione del giudizio e abbiano titolo nel provvedimento da eseguire; non sono invece recuperabili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive.

Massime di principio

  • L’inadempimento, documentato e non contestato, a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, una volta decorso il termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali, legittima il ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, anche con il compimento degli atti necessari a rendere possibile l’esecuzione.
  • Le spese successive al titolo giudiziale sono riconoscibili in ottemperanza quando siano funzionali all’introduzione del giudizio e trovino titolo nel provvedimento da eseguire; non sono invece riconoscibili le spese per precetto o per procedure esecutive civili non satisfattive, ferma la distinta considerazione delle eventuali spese di registrazione del titolo, se dovute e versate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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