Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1716/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio della Commissione del Collegio medico d'appello di permanente non idoneità all'attività aviolancistica, unitamente al presupposto verbale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio medico-amministrativo con cui è stato dichiarato permanentemente non idoneo all'attività aviolancistica, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto il provvedimento non avrebbe esplicitato adeguatamente le ragioni della non idoneità. Con il secondo motivo ha lamentato che l'Amministrazione non avrebbe spiegato per quali ragioni si fosse discostata dai pareri favorevoli all'idoneità espressi da organi del Poliambulatorio militare e da un medico autorizzato dall'ENAC, deducendo anche contraddittorietà e travisamento dei fatti e dei presupposti. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e dei regolamenti ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento e travisamento, sostenendo che il giudizio impugnato fosse incompatibile con precedenti indicazioni dell'Amministrazione circa la rilevanza delle certificazioni di idoneità rilasciate da enti civili specialistici riconosciuti. Con il quarto motivo ha dedotto l'irragionevolezza, l'irrazionalità, l'arbitrarietà e il travisamento dei fatti del giudizio medico. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalle minori entrate retributive e accessorie, quantificati in via indicativa in euro 2.620,90 annui, nonché di ulteriori danni contrattuali ed extracontrattuali. La vicenda clinica riguardava un'extrasistolia ventricolare isolata e monomorfa, in esiti di miocardite, documentata dagli esami e trattata con terapia betabloccante.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha premesso che le valutazioni delle commissioni mediche in materia di idoneità del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo medico competente quando le diverse conclusioni restano nell'ambito dell'opinabilità tecnica. Nel caso concreto, il verbale indicava la diagnosi di extrasistolia ventricolare isolata e monomorfa, in esiti di miocardite documentata e in terapia betabloccante, risultante dagli esami clinici e strumentali. La diagnosi non era stata contestata e trovava conferma nella documentazione specialistica, che evidenziava anche la necessità di terapia e follow-up e, in precedenza, l'indicazione ad astenersi da sforzi intensi. Le diverse valutazioni mediche non divergevano sostanzialmente sulla diagnosi e sulla terapia, ma soltanto sulla compatibilità del quadro clinico con la prosecuzione dell'attività aviolancistica: tale divergenza non integrava un vizio macroscopico, ma rientrava nell'area della discrezionalità tecnica riservata all'Amministrazione. La certificazione ENAC favorevole all'idoneità non era stata sottoposta alla Commissione di seconda istanza; inoltre, aveva efficacia temporale limitata a quattro mesi e non poteva superare il precedente giudizio permanente delle competenti commissioni militari. La documentazione medica depositata nel 2026, successiva agli atti impugnati, non poteva essere utilizzata per dimostrarne l'illegittimità, potendo eventualmente giustificare una futura revisione aggiornata del giudizio di non idoneità. Il TAR ha quindi ritenuto infondati tutti i motivi e ha respinto anche la pretesa risarcitoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è rispettato quando il giudizio medico-amministrativo espone, anche attraverso il riferimento agli accertamenti clinici e strumentali, la diagnosi e gli elementi tecnici posti a fondamento della non idoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni mediche competenti in materia di idoneità del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione sanitaria a quella dell'organo medico competente quando le diverse conclusioni degli specialisti si collocano tutte entro il perimetro dell'opinabilità tecnica e non emerge un'abnorme o manifestamente irrazionale valutazione amministrativa.
  • Le certificazioni, perizie o pareri provenienti da strutture sanitarie diverse dall'organo amministrativo competente non sono di per sé idonei a superare il giudizio medico-amministrativo, salvo che evidenzino specifici e macroscopici vizi logici, istruttori o fattuali della valutazione impugnata.
  • La motivazione di un giudizio di non idoneità medico-amministrativa è sufficiente quando individua la diagnosi risultante dagli accertamenti clinici e strumentali e consente di comprendere il collegamento tra il quadro sanitario accertato e l'incompatibilità con l'attività operativa, anche se non recepisce le conclusioni di altri specialisti.
  • La documentazione sanitaria formata dopo l'adozione dell'atto impugnato non può essere utilizzata per dimostrarne retroattivamente l'illegittimità; essa può eventualmente costituire il presupposto per una nuova valutazione o revisione aggiornata della condizione di idoneità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.