Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-752/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 aprile 2026. — mBank S.A. contro KŁ e JŁ. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto di credito – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Interruzione del termine di prescrizione – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa. — Causa C-752/24

Giurisprudenza europea62024CJ0752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva 93/13, in linea di principio, l’interpretazione nazionale che consente alla banca di interrompere la prescrizione del proprio credito restitutorio mediante un’azione proposta prima della definizione del giudizio del consumatore sulla nullità del contratto. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare che tale meccanismo, e le sue conseguenze processuali ed economiche, non rendano eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore. La pronuncia ribadisce che la tutela del consumatore e il rispetto del contraddittorio devono conciliarsi con l’esigenza di non privare il professionista del diritto di agire.

Prescrizione del credito restitutorio del professionista e interruzione per azione giudiziale proposta prima della definizione del giudizio promosso dal consumatore sulla nullità del contratto per clausole abusive

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce dei principi di effettività, proporzionalità, certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice, osti a una prassi interpretativa nazionale secondo cui la domanda giudiziale del professionista volta alla restituzione delle somme erogate in esecuzione di un contratto di credito poi divenuto nullo per clausole abusive interrompe la prescrizione del relativo credito prima della chiusura definitiva del precedente giudizio promosso dal consumatore per far dichiarare la nullità del contratto.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, insieme al principio di effettività e tenuto conto del diritto di accesso a un giudice, della proporzionalità e della certezza del diritto, non osta, in linea di principio, a che il diritto nazionale interpreti la domanda giudiziale del professionista come idonea a interrompere la prescrizione del suo credito restitutorio anche prima della definizione del giudizio promosso dal consumatore per far dichiarare la nullità del contratto per clausole abusive, purché il giudice nazionale adotti tutte le misure necessarie affinché l’esercizio dei diritti del consumatore derivanti dalla direttiva non sia reso impossibile o eccessivamente difficile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Codice civile polacco, articolo 58, paragrafo 1
  • Codice civile polacco, articolo 118
  • Codice civile polacco, articolo 123, paragrafo 1, punto 1
  • Codice civile polacco, articolo 124, paragrafi 1 e 2
  • Codice civile polacco, articolo 3851, paragrafi 1 e 2
  • Codice civile polacco, articolo 405
  • Codice civile polacco, articolo 410, paragrafi 1 e 2

Prescrizione del credito restitutorio del professionista e clausole abusive nei contratti di credito

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in materia di tutela dei consumatori e effetti restitutori conseguenti alla nullità di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero, ritenuto potenzialmente affetto da clausole abusive. La Corte è stata chiamata a valutare se il diritto dell’Unione osti a che la banca interrompa la prescrizione del proprio credito con una domanda di restituzione proposta prima della definizione del procedimento promosso dai consumatori per far dichiarare l’invalidità del contratto.

Fatti e procedimento principale

Nel settembre 2008 KŁ e JŁ avevano stipulato con mBank S.A. un contratto di mutuo indicizzato in CHF. Ritenendo abusive alcune clausole, i consumatori avevano chiesto la nullità del contratto nell’ambito di un’azione collettiva avviata dinanzi al Tribunale regionale di Łódź. Successivamente, il 13 dicembre 2021, mBank aveva introdotto dinanzi al giudice del rinvio un’azione volta a ottenere la condanna dei consumatori alla restituzione del capitale erogato, oltre agli interessi di mora, nell’ipotesi in cui il contratto fosse dichiarato invalido nel procedimento collettivo.

I consumatori eccepivano la prescrizione del credito della banca, sostenendo che la semplice proposizione di tale domanda non potesse interrompere il termine di prescrizione ai sensi del codice civile polacco. Il giudice del rinvio osservava che, secondo la giurisprudenza nazionale richiamata nel provvedimento, il termine triennale di prescrizione del credito del professionista decorreva dal momento in cui il consumatore aveva per la prima volta contestato il carattere vincolante delle clausole, e cioè, nel caso concreto, dalla decisione del 13 marzo 2018 con cui era stata definita la composizione del gruppo nell’azione collettiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore e il contratto resta vincolante se può sussistere senza tali clausole;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • gli articoli del codice civile polacco sulla nullità del contratto, sulla prescrizione e sull’interruzione del termine di prescrizione, nonché sulle azioni di arricchimento senza causa e di ripetizione dell’indebito.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, insieme ai principi di effettività, proporzionalità, certezza del diritto e diritto di accesso a un giudice, osti a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale secondo cui la domanda di restituzione proposta dalla banca interrompe la prescrizione del suo credito prima che sia divenuta definitiva la decisione nel giudizio promosso dai consumatori per la nullità del contratto.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dai consumatori e dal governo polacco. Ricorda che, nell’ambito del rinvio pregiudiziale, deve attenersi al contesto fattuale e normativo definito dal giudice del rinvio e non all’interpretazione del diritto nazionale proposta dalle parti. Poiché il giudice del rinvio ha ritenuto che la prescrizione decorresse dal 13 marzo 2018 e che, alla data del 13 dicembre 2021, il credito non fosse ancora prescritto, la questione non era ipotetica.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di prevedere strumenti adeguati ed efficaci per far cessare le clausole abusive. Richiama poi la propria giurisprudenza secondo cui una clausola abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita e, se il contratto non può sussistere senza di essa, l’invalidazione deve comportare il ripristino della situazione di fatto e di diritto antecedente, con conseguente diritto alla restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute.

La Corte osserva che tale obiettivo deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità. In questo quadro, il creditore-professionista non può essere privato della possibilità di far valere il proprio credito restitutorio; al contrario, l’obbligo di restituzione deve essere reciproco e la banca può richiedere solo il rimborso del capitale erogato e, eventualmente, gli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento.

Quanto al principio della certezza del diritto, la Corte rileva che esso mira a garantire la prevedibilità delle situazioni giuridiche e non osta, di per sé, a una regola nazionale secondo cui la proposizione di una domanda volta a ottenere l’esecuzione di una prestazione interrompe il termine di prescrizione del relativo diritto.

La Corte affronta poi la preoccupazione del giudice nazionale circa il rischio che il consumatore sia costretto a difendersi in un secondo giudizio, con possibili costi, interessi e spese. Al riguardo precisa che spetta al giudice nazionale, per quanto possibile, applicare il diritto interno in modo da evitare che la tutela dei diritti del consumatore sia resa eccessivamente difficile o impossibile. Ciò può implicare, se del caso, la sospensione del procedimento instaurato dalla banca in attesa della definizione del giudizio sulla nullità del contratto e un controllo affinché le spese non siano sproporzionatamente elevate. Il solo fatto che il consumatore debba depositare un controricorso non è, invece, di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione, poiché attiene anche al rispetto del contraddittorio.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, considerati alla luce del diritto di accesso a un giudice e dei principi di proporzionalità e certezza del diritto, non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione nazionale secondo cui la domanda di restituzione proposta dal professionista interrompe la prescrizione del suo credito prima della chiusura definitiva del procedimento promosso dal consumatore per l’invalidazione del contratto. Tale soluzione è però subordinata alla condizione che il giudice nazionale adotti tutte le misure necessarie per assicurare che l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore dalla direttiva 93/13 non diventi eccessivamente difficile o impossibile.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la banca, in caso di nullità di un contratto di credito per clausole abusive, conserva in linea di principio un diritto restitutorio reciproco;
  • il diritto nazionale può prevedere che la domanda della banca interrompa la prescrizione del suo credito anche prima della definizione del giudizio sulla nullità;
  • il giudice nazionale deve tuttavia gestire il coordinamento tra i due giudizi in modo da non compromettere la tutela effettiva del consumatore, anche sotto il profilo delle spese e delle conseguenze processuali.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di creditoprescrizionearricchimento senza causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.