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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01661/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una sanzione irrogata per l'indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA. L'Ufficio riteneva che la compensazione fosse illegittima perché la contribuente non aveva presentato l'istanza/comunicazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 (modello TR). La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate affermando che il modello TR avesse funzione meramente informativa, che la sua omissione non avesse pregiudicato i controlli e che la violazione fosse solo formale. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, dell'art. 8, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la mancata presentazione dell'istanza integrasse un presupposto della compensazione e che l'uso indebito del credito IVA fosse sanzionabile, non trattandosi di mera irregolarità formale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la dichiarazione/istanza prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 costituisce un presupposto della compensazione del credito IVA; di conseguenza, l'omessa presentazione non rende inesistente il credito, ma giustifica l'applicazione della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 perché l'operazione incide sul versamento dell'imposta e comporta un mancato incasso erariale, anche se temporaneo. La sentenza della CTR, che aveva qualificato la violazione come meramente formale, è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997

    La sanzione è applicabile all'uso indebito in compensazione del credito IVA quando manchi il presupposto procedurale previsto dalla disciplina di settore; la violazione non è meramente formale se incide sul versamento dell'imposta.

  • art. 11 D.Lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato nel ricorso come norma violata, in coordinamento con la disciplina sanzionatoria applicabile alla compensazione indebita.

  • art. 8, commi 2 e 3, d.P.R. n. 542 del 1999

    L'istanza/dichiarazione prevista dalla norma integra un presupposto della compensazione del credito IVA; la sua omissione legittima la sanzione, pur non escludendo l'esistenza del credito.

  • art. 8, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme alla disciplina del rimborso/compensazione IVA come base normativa del meccanismo invocato dall'Ufficio.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata quale disciplina del rimborso del credito IVA, cui il meccanismo di compensazione si collega in alternativa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997, commi 1 e 2

    Base sanzionatoria applicata all'uso anticipato/indebito della compensazione del credito IVA.

Massime di principio

  • In materia IVA, la dichiarazione o istanza prevista dalla disciplina speciale per ottenere il rimborso o esercitare la compensazione del credito non ha natura meramente informativa, ma costituisce un presupposto sostanziale del corretto esercizio della compensazione.
  • L'omessa presentazione dell'istanza richiesta per la compensazione del credito IVA non elimina l'esistenza del credito, ma rende irregolare l'utilizzo anticipato in compensazione e consente l'applicazione della sanzione prevista per l'omesso o ritardato versamento.
  • La violazione consistente nell'utilizzo indebito della compensazione non è meramente formale quando determina il mancato pagamento del tributo alle scadenze previste e un temporaneo pregiudizio per l'Erario sotto forma di ritardato incasso.
  • Il giudice di merito non può escludere la sanzionabilità dell'operazione sulla sola base dell'assenza di un pregiudizio ai controlli formali, se la norma tributaria collega al mancato adempimento un effetto sul corretto versamento dell'imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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