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Sentenza

Sentenza n. 14505/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6441/2025 el pubblicata il 4 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 27709/2024.

Giustizia amministrativa202603791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e all'accredito di complessivi euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6441/2025, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione in relazione al servizio non di ruolo prestato nei tre anni scolastici indicati e all'accredito di euro 500,00 per ciascun anno, per complessivi euro 1.500,00. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto che il Ministero fosse condannato a dare integrale esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto comprovato l'inadempimento del Ministero, osservando che l'amministrazione non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione della sentenza né aveva chiarito le modalità di adempimento. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere quanto stabilito dal giudicato, precisando che i presupposti della pretesa già accertati nella sentenza civile non sono nuovamente sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il TAR non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale valutazione in caso di persistente inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e del numero elevato di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa della disciplina del termine per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo giudiziale, unitamente al decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento, legittimano la richiesta di esecuzione coattiva del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertati con efficacia di giudicato dal giudice competente; il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a verificare l'adempimento del comando giudiziale e ad assicurarne l'attuazione.
  • Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti né documentazione sull'esecuzione del giudicato, la pretesa del ricorrente può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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