Cassazione Civile, Sentenza n. 20476/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla natura e sulle conseguenze fiscali dell'obbligo assunto da UnipolSai a favore dell'ex dirigente Gemelli in esecuzione del verbale di conciliazione del 19/10/2011: l'accordo richiamava il "trattamento di assistenza sanitaria" previsto dall'Allegato 8 al CCNL dirigenti, e la società sostituì l'iscrizione alla Cassa di Assistenza con polizze individuali imponendo così il pagamento di imposte e contributi. UnipolSai chiedeva la restituzione delle somme versate al Fisco e all'INPS come sostituto d'imposta, sostenendo che l'onere fiscale fosse a carico del beneficiario o fosse legittima la sua rivalsa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di UnipolSai, confermando la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda restitutoria. La Corte ha ritenuto che il richiamo, nell'accordo individuale, all'Allegato 8 del CCNL incorporasse non solo le prestazioni ma anche la modalità di attuazione tramite iscrizione alla Cassa di Assistenza; la società aveva mantenuto tale iscrizione fino al 2013, confermando l'interpretazione che il dirigente avrebbe dovuto continuare a ricevere il beneficio nelle stesse forme. La scelta successiva di UnipolSai di sostituire l'iscrizione con polizze individuali ha determinato l'insorgere di oneri fiscali e contributivi per effetto di una scelta unilaterale della società, che non può essere addebitata al lavoratore. La Corte ha quindi escluso il diritto di rivalsa e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre accessori) oltre agli ulteriori adempimenti procedurali indicati nella pronuncia.
Norme richiamate
Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione
Il richiamo all'Allegato 8 nel verbale individuale incorpora l'intero "trattamento di assistenza sanitaria", comprese le modalità attuative (iscrizione alla Cassa). L'art. 2 impone che l'assistenza sia attuata tramite Cassa e pone l'onere sull'impresa; il richiamo all'art. 1, comma 4 è stato interpretato come deroga ai requisiti soggettivi di accesso (mantenimento del beneficio anche per il dirigente privo di requisiti), non come esclusione della modalità tramite Cassa.
Codice Civile
art. 1362, art. 1363, art. 1366, art. 1371, art. 1372, art. 1375
Applicazione dei canoni di interpretazione contrattuale (criterio letterale, interpretazione sistematica e complessiva, buona fede). La Corte ha ritenuto che l'interpretazione conforme alla lettera e alla coerenza dell'accordo, nonché al comportamento successivo delle parti, imponga il mantenimento della modalità attuativa prevista dall'Allegato. Il principio di buona fede esclude modifiche unilaterali delle modalità di esecuzione che ledano l'affidamento del beneficiario.
T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)
art. 51, commi 1 e 2, lett. a)
Le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito (comma 1), ma non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratto, accordo o regolamento aziendale (comma 2, lett. a). La copertura erogata tramite la Cassa, essendo fondata sul CCNL, rientra nell'esenzione; le polizze individuali stipulate unilateralmente dall'azienda non vi rientrano e sono imponibili.
D.P.R. n. 600/1973
L'art. 64 disciplina il diritto di rivalsa del sostituto d'imposta quando abbia operato trattenute su somme imponibili; tale diritto presuppone che le somme fossero effettivamente imponibili. Poiché l'imponibilità è derivata dalla scelta unilaterale dell'azienda di modificare la modalità di erogazione, se l'obbligo fosse stato correttamente assolto mediante Cassa non sarebbe sorto debito tributario e quindi non opera il diritto di rivalsa. L'art. 23 è stato invocato ma non è stato ritenuto correttamente introdotto nel gravame.
Costituzione della Repubblica Italiana
L'eccezione costituzionale sollevata dalla ricorrente (sulla capacità contributiva) non è stata ritenuta dedotta nei gradi di merito in modo conforme e pertanto non è stata valutata dalla Corte di legittimità nel merito.
D.P.R. n. 115/2002
Norma procedurale richiamata per l'eventuale versamento di contributo unificato aggiuntivo in favore dell'Erario; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della norma.
Massime di principio
- Se un accordo individuale richiama espressamente un contratto collettivo o un suo allegato, il richiamo deve essere interpretato come incorporazione dell'intero trattamento, comprese le modalità attuative previste dal testo collettivo.
- Il comportamento successivo delle parti (es. mantenimento per un periodo della modalità di erogazione) è un elemento decisivo di interpretazione contrattuale ai sensi del codice civile e può confermare l'intenzione di far valere modalità specifiche.
- La sostituzione unilaterale da parte del datore di lavoro di una modalità collettiva di erogazione (iscrizione alla Cassa) con polizze individuali, quando l'obbligo pattuito richiede la modalità collettiva, comporta le conseguenze fiscali di tale scelta a carico della società e non del beneficiario.
- L'esenzione fiscale prevista dall'art. 51, comma 2, TUIR si applica solo quando la prestazione è erogata tramite forme collettive previste da contratto, accordo o regolamento; benefici individuali o polizze ad personam non godono dell'esenzione.
- Il diritto di rivalsa del sostituto d'imposta richiede che il sostituto sia stato obbligato a trattenere somme considerate imponibili: se l'imponibilità deriva da una modalità esecutiva non conformemente pattuita, la rivalsa non è legittima nei confronti del beneficiario.
- Nelle controversie contrattuali che coinvolgono aspetti fiscali, è essenziale determinare preventivamente la modalità di adempimento contrattualmente dovuta prima di attribuire oneri fiscali al lavoratore.
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