Cassazione Penale, Sentenza n. 40221/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda il decreto di sequestro probatorio della copia forense del telefono cellulare in uso al ricorrente. L'indagine riguarda il reato di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., per avere il ricorrente ottenuto in anticipo informazioni d'esame, tramite Virgilio Piccari. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza di riesame che aveva respinto la sua istanza per tre ragioni: (1) violazione degli artt. 257 e 587 c.p.p. per non avere esteso al ricorrente gli effetti dell'annullamento da parte della Corte di cassazione di una precedente ordinanza (relativa a sequestro per abuso d'ufficio) che, se estesi, avrebbe reso privo di titolo il sequestro del telefono; (2) violazione del principio di proporzionalità del sequestro, per carenza di indicazioni nel decreto del Pubblico ministero circa le informazioni specifiche da cercare, criteri selettivi, perimetrazione temporale e tempi delle operazioni di copia e selezione; (3) insufficiente motivazione sul "fumus commissi delicti", sostenendo che le informazioni divulgate non avrebbero rilevanza economica e che la condotta del direttore Piccari sarebbe stata un post factum privo di rilevanza penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo relativo all'estensione degli effetti della sentenza della Corte di cassazione, osservando che l'annullamento intervenuto in quella sede era motivato dall'abolizione del delitto di abuso d'ufficio e non aveva valutato la legittimità del sequestro rispetto a diverse ipotesi di reato; inoltre il codice non impedisce che uno stesso bene sia soggetto a successivi sequestri per altri reati, se ne ricorrono i presupposti. Ha, invece, accolto il secondo motivo: il decreto del Pubblico ministero, sebbene limitasse l'oggetto della ricerca a chat e mail con il direttore Piccari, mancava di una puntuale delimitazione cronologica dell'indagine e dei tempi necessari per la selezione e la restituzione dei dati non pertinenti, elementi essenziali per la verifica della proporzionalità. Tale carenza impone l'annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza del riesame sia del decreto di sequestro (del 1-4 aprile) e la conseguente restituzione di quanto sequestrato. L'annullamento ha reso irrilevante il terzo motivo, sul "fumus".
Norme richiamate
art. 326, terzo comma, cod. pen.
art. 326, terzo comma, cod. pen.
Articolazione dell'ipotesi di reato per la quale è indagato il ricorrente; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto rispetto all'articolo, limitandosi a riferire l'oggetto dell'accusa.
artt. 257 e 587, cod. proc. pen.
artt. 257 e 587, cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione all'effetto estensivo di pronunce favorevoli ad altri indagati; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo poiché l'annullamento da parte della Cassazione era motivato dall'abolizione del delitto e non aveva esaminato la legittimità della misura cautelare rispetto a diversa fattispecie
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura con cui il GIP aveva emesso un provvedimento cumulativo; la Corte osserva che l'annullamento, nelle vicende relative, non implica automaticamente la valutazione puntuale dei presupposti del sequestro rispetto a differenti ipotesi di reato
Giurisprudenza sulla proporzionalità del sequestro probatorio di dati informatici (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico)
Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il decreto che dispone il sequestro di dispositivi informatici deve indicare le ragioni per un sequestro esteso ovvero le informazioni specifiche da ricercare, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi delle operazioni, per consentire la verifica della proporzionalità; tali elementi sono essenziali soprattutto in presenza di imputazioni provvisorie e di intervalli temporali ampi rispetto ai fatti
Massime di principio
- Un annullamento deciso dalla Corte di cassazione per motivi legati all'abolizione di una specifica fattispecie non vale automaticamente ad infirmare la legittimità di sequestri disposti per diverse ipotesi di reato: occorre verificare se la decisione abbia effettivamente esaminato e inciso sui presupposti del singolo sequestro.
- Il decreto che dispone il sequestro probatorio di dispositivi informatici deve specificare: l'oggetto materiale della ricerca (es. chat, e-mail), i criteri di selezione del materiale, la perimetrazione temporale dei dati rilevanti e i tempi previsti per le operazioni e la restituzione dei dati non pertinenti; la carenza di tali indicazioni viola il principio di proporzionalità e può comportare l'annullamento del sequestro.
- Il giudice del riesame non può supplire a carenze motivazionali essenziali del decreto del Pubblico ministero integrandone ex post i profili mancanti: la legittimità della misura va valutata sulla base del testo motivazionale del decreto originario.
- Se il sequestro risulta viziato per mancata o insufficiente motivazione sulla proporzionalità e delimitazione della ricerca, la conseguenza è l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la restituzione del materiale sequestrato.
- Questioni difensive relative al "fumus commissi delicti" possono diventare irrilevanti se la Corte annulla il provvedimento cautelare per vizi formali o di motivazione della misura; tuttavia, ove rilevanti, devono essere affrontate solo dopo aver accertato la legittimità della prova acquisita.
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