Cassazione Penale, Ordinanza n. 26839/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'unificazione, sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., di tre sentenze di condanna rese nei suoi confronti per fatti commessi in un medesimo contesto territoriale e associativo. In particolare, le decisioni riguardavano: una condanna per estorsione aggravata dalla finalità mafiosa, una condanna per associazione di tipo mafioso e una condanna per tentata estorsione aggravata dalla finalità mafiosa. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione tra tali reati; il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la continuazione emergesse dall'identità del contesto associativo e territoriale e che il provvedimento impugnato fosse erroneo anche per un riferimento ritenuto sbagliato alla condizione di tossicodipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva affrontato la questione con un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, con argomentazioni di fatto logiche e non sindacabili in sede di legittimità. La doglianza difensiva mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di cassazione. È stata ritenuta irrilevante anche l'asserita erroneità del riferimento alla tossicodipendenza. Ne è seguito il carico delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti ex art. 52 d.lgs. 196/2003 se dovuti.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come base normativa del vincolo della continuazione tra reati, ma la Corte conferma che la sua applicazione richiede una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
art. 671 c.p.p.
Norma posta a fondamento della richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte non censura il merito della valutazione del giudice dell'esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Usato per dedurre violazione di legge nel ricorso, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Usato per dedurre vizio di motivazione; la Corte osserva che la motivazione del giudice dell'esecuzione era logica e completa, sicché la critica si traduceva in una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l'annotazione e l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
artt. 629-416-bis.1 c.p.
Indicano uno dei reati oggetto delle sentenze presupposte richieste in continuazione.
art. 416-bis c.p.
Indica uno dei reati oggetto delle sentenze presupposte richieste in continuazione.
artt. 56-629-416-bis.1 c.p.
Indicano uno dei reati oggetto delle sentenze presupposte richieste in continuazione.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati presuppone una valutazione comparativa dei fatti concreti, della loro genesi e delle modalità esecutive, non potendo fondarsi su meri richiami a un contesto comune o astratto.
- Se il giudice dell'esecuzione motiva in modo logico e approfondito l'esclusione del medesimo disegno criminoso, la censura in cassazione non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale fattuale è inammissibile.
- Un eventuale errore marginale del provvedimento impugnato su circostanze non decisive non incide, di per sé, sulla tenuta della decisione quando la ratio decidendi poggia su autonome e logiche valutazioni di merito.
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