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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3424/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili impugnavano l'estromissione dal processo penale e la ritenuta revoca della loro costituzione ex art. 82, comma 2, c.p.p., sostenendo che l'azione civile proposta in sede civile (dichiarazione di apertura della successione legittima) aveva petitum diverso rispetto all'azione civile svolta nel processo penale (risarcimento danni). L'imputato contestava invece profili procedurali e di merito: mutamento della contestazione da concorso nella formazione del falso testamento a mero uso della scheda falsa (eccependo violazione degli artt. 516 e 522 c.p.p. e mancanza dell'avviso per chiedere termine a difesa), contestava la prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della falsità) e chiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle parti civili: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva revocato le statuizioni civili a loro favore, ritenendo errata l'applicazione dell'art. 82, comma 2, c.p.p. poiché le due azioni civili non erano identiche nel petitum. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato (sia i motivi procedurali relativi al mutamento della contestazione e all'omesso avviso sul termine a difesa, ritenuti tardivi o manifestamente infondati, sia le censure sul merito e sulla non applicabilità dell'art. 131-bis). Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende. Non è stato disposto rinvio perché la liquidazione del danno era già demandata al giudice civile.

Norme richiamate

  • art. 491 cod. pen.

    Distinzione tra il reato di concorso nella formazione del testamento falso (comma 1) e l'uso della scheda testamentaria falsa senza aver concorso alla sua formazione (comma 2); il fatto è stato qualificato come uso della scheda falsa e la responsabilità confermata dalla Corte territoriale

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Regola l'integrazione dell'imputazione in udienza; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione in via alternativa di condotte diverse ai sensi di tale norma e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui ciò non determina automaticamente nullità della sentenza se la difesa ha potuto esercitarsi

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Riguarda la facoltà di chiedere termine a difesa dopo integrazione dell'imputazione; la Corte ha osservato che l'omesso avviso costituisce nullità a regime intermedio che va eccepita immediatamente in udienza, pena la decadenza

  • art. 82 cod. proc. pen.

    La revoca implicita della costituzione di parte civile opera solo quando l'azione civile promossa davanti al giudice civile sia identica a quella svolta nel processo penale; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il petitum fosse diverso e quindi l'estromissione era errata

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte distrettuale aveva escluso l'applicazione per la gravità e lo scopo di spossessare gli eredi dell'intero patrimonio; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione e ha dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena richiamati in relazione alla gravità dell'offesa e all'intento dell'imputato; utilizzati per escludere la particolare tenuità

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla decisione di non rinviare (annullamento senza rinvio) quando non è necessaria ulteriore istruttoria; la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte relativa alla revoca delle statuizioni civili

  • art. 483, art. 48 cod. pen.

    Richiamati dall'imputato nelle doglianze sul profilo soggettivo ed eventuale concorso di persone; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o fondate su riconsiderazione del merito

Massime di principio

  • La revoca implicita della costituzione di parte civile (art. 82 c.p.p.) opera solo se l'azione civile promossa davanti al giudice civile è sostanzialmente identica, anche nel petitum, a quella esercitata nel processo penale; se differisce (es. risarcimento in sede penale vs dichiaratoria di apertura successione in sede civile) non si può considerare revocata la costituzione penale
  • La contestazione in udienza di ipotesi alternative di reato ai sensi dell'art. 516 c.p.p. è ammessa e non determina automaticamente nullità della sentenza se la difesa ha avuto consapevolezza e possibilità di esercitarsi; l'omesso avviso sulla facoltà di chiedere un termine a difesa costituisce nullità a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente in udienza
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove: le censure sulle valutazioni probatorie (es. consapevolezza della falsità) sono spesso inammissibili se consistono in una diversa valutazione dei fatti non viziata da manifesta illogicità
  • L'applicazione dell'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione attenta dell'esito perseguito e della gravità del fatto; il semplice limitato possesso attuale di beni da parte di alcuni eredi non è decisivo se l'intento era l'appropriazione dell'intero patrimonio
  • Quando la pronuncia penale aveva già riservato la quantificazione del danno al giudice civile, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte che ha estromesso le parti civili e lasciare che il giudizio civile proceda alla liquidazione

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