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Sentenza

Sentenza n. 8554/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 13 NOVEMBRE 2024, n. prot. 45346 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Fulvia Aru nata il 9 luglio 1977 a Pabillonis (CA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza all necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 marzo 2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 19946 del 5 agosto 2022, come citata in premessa, è rigettata.”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202413981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, ai fini dell'insegnamento di sostegno in Italia, di un attestato formativo rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, comunicato via e-mail, relativo al riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna come titolo valido per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha rinunciato al ricorso, in quanto intendeva partecipare al secondo ciclo dei percorsi "Indire", previsti dal decreto interministeriale n. 26/2026, che richiede la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo e al contenzioso pendente con il Ministero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, rilevando che la dichiarazione era stata depositata e notificata alle altre parti e che il Ministero, costituito in giudizio, non si era opposto. Sono state ritenute rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notifica della rinuncia al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego ministeriale né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti processuali, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia è stata ritenuta rituale poiché notificata alle altre parti, e in particolare al Ministero costituito, almeno dieci giorni prima dell'udienza.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • Decreto interministeriale n. 26/2026

    Indicato come il decreto che disciplina il secondo ciclo dei percorsi "Indire" e che, secondo quanto riportato in sentenza, prevede la rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo e al contenzioso pendente con il Ministero.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando è ritualmente depositata e notificata alle altre parti nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a., determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., senza esame del merito della controversia.
  • La mancata opposizione dell'amministrazione costituita alla rinuncia ritualmente notificata consente al giudice di definire il giudizio dichiarandone l'estinzione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione dell'esito in rito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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