Sentenza del 28/11/2017 n. 1720 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Assenza di contestazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva indicato nella dichiarazione IVA integrativa relativa al 2012 un credito IVA di 2.313.774,00 euro e ne aveva chiesto il rimborso. L’Agenzia aveva negato il rimborso perché la società, pur avendo indicato il codice relativo ai soggetti non residenti, disponeva di una stabile organizzazione in Italia. La contribuente sosteneva che, a seguito della cessazione della partita IVA italiana della stabile organizzazione e del divieto di duplicazione della posizione IVA, il credito dovesse essere riferito alla partita IVA della casa madre estera. Il diniego, non fondato su contestazioni sull’esistenza, sull’importo o sulla titolarità del credito, sarebbe stato quindi basato su un mero formalismo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società e riformato la decisione di primo grado. Ha dichiarato illegittimo il diniego di rimborso, ritenendo che il credito IVA dovesse riferirsi alla partita IVA della società estera, non potendo la stabile organizzazione italiana disporre autonomamente di una distinta partita IVA. La Commissione ha inoltre escluso la necessità di subordinare il rimborso alla presentazione di una garanzia. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità della controversia e della sovrapposizione delle norme applicabili.
Norme richiamate
Art. 30, comma 3, lett. e), DPR 633/1972
Disciplina il diritto al rimborso dell’IVA detraibile in determinate situazioni, inclusa quella del soggetto passivo non residente. La Commissione ha ritenuto utilizzabile tale procedura anche nel caso esaminato, considerando il credito riferibile alla società estera.
Art. 17, comma 3, DPR 633/1972
Riguarda gli obblighi IVA dei soggetti non residenti e il meccanismo dell’inversione contabile. È stato ritenuto coerente con la posizione della società estera operante in Italia tramite stabile organizzazione.
Art. 38-bis e art. 38-bis.2, DPR 633/1972
Regolano le procedure di rimborso IVA. I giudici di primo grado avevano applicato l’art. 38-bis.2, ma la Commissione d’appello ha ritenuto errata l’individuazione della norma pertinente e ha escluso che la presenza di una stabile organizzazione potesse impedire il rimborso in assenza di contestazioni sostanziali.
Art. 35-ter, DPR 633/1972
Prevede modalità di identificazione e operatività dei soggetti non residenti ai fini IVA, anche attraverso un rappresentante fiscale. È richiamato nel contesto della richiesta di rimborso della società estera.
Art. 36, D.Lgs. 546/1992
È stato invocato dalla contribuente per censurare la sentenza di primo grado, ritenuta carente di motivazione. La Commissione d’appello ha comunque deciso nel merito accogliendo il ricorso.
Art. 11, DL 135/2009
È stato richiamato dalla società per sostenere il superamento della duplicazione delle posizioni IVA tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana.
Sentenza della Corte di Giustizia UE C-244/08
È stata richiamata dalle parti in relazione al rapporto tra soggetto non residente e stabile organizzazione e alla necessità di evitare una duplicazione delle posizioni IVA. La Commissione ha valorizzato la sostanza economica e l’unitarietà del soggetto passivo.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2011
È stata utilizzata per confermare che le operazioni di un soggetto non residente con presenza stabile in Italia possono essere riferite alla posizione IVA della società estera e gestite mediante inversione contabile.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione non contesta l’esistenza, l’importo o la titolarità di un credito tributario, non dovrebbe negarne il rimborso per mere irregolarità formali relative alla procedura o alla posizione IVA.
- In presenza di una stabile organizzazione italiana priva di autonoma partita IVA, il credito IVA può essere riferito alla partita IVA della casa madre estera, purché la ricostruzione sia coerente con la normativa applicabile e con le operazioni effettuate.
- La corretta individuazione della procedura di rimborso è importante, ma un errore formale non dovrebbe trasformarsi in una perdita definitiva del diritto sostanziale quando l’Amministrazione dispone di tutti gli elementi per verificarlo.
- Nei rapporti tra casa madre estera e stabile organizzazione occorre considerare l’unitarietà del soggetto passivo IVA ed evitare duplicazioni di identificazione o di diritti, salvo che la legge preveda espressamente una diversa disciplina.
- La richiesta di garanzia per il rimborso deve avere uno specifico fondamento normativo e non può essere introdotta automaticamente durante il contenzioso se non ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
- La decisione non implica che ogni irregolarità formale sia irrilevante: il principio opera soprattutto quando il credito è documentato e non vi sono contestazioni sostanziali sulla sua spettanza.
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