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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/691

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il talco E553B come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e della relazione di esame della Commissione. L’approvazione è accompagnata da condizioni specifiche di impiego e di purezza, richiamate nell’allegato I. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire il talco E553B nell’elenco delle sostanze approvate. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approva il talco E553B come sostanza di base ai fini fitosanitari e modifica l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al talco E553B, identificato come sostanza di base di qualità alimentare, per il suo impiego in ambito fitosanitario secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in particolare l’uso della sostanza come repellente su alberi da frutto e viti, nei limiti delle condizioni e restrizioni fissate nell’allegato I e nella relazione di esame SANTE/11639/2017. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; non introduce un’autorizzazione generale e illimitata, ma un’approvazione subordinata a specifiche condizioni tecniche e di purezza.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691: approvazione del talco E553B come sostanza di base

Il regolamento dà attuazione all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e approva il talco E553B come sostanza di base nel settore dei prodotti fitosanitari. La decisione si fonda sulla domanda presentata da Compo Expert France SAS il 23 luglio 2015, sulla valutazione scientifica dell’EFSA e sulla verifica della Commissione circa la conformità della sostanza ai requisiti previsti per le sostanze di base.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2. Dai considerando risulta che la sostanza è stata sottoposta a una consultazione con Stati membri ed EFSA, con due relazioni tecniche dell’Autorità, rispettivamente del 6 giugno 2016 e del 27 luglio 2017. La Commissione ha poi presentato il progetto di relazione di esame e il progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ragioni dell’approvazione

La documentazione presentata dimostra che il talco E553B soddisfa la definizione di "prodotto alimentare" di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è ritenuto utile per tali fini in un prodotto costituito dalla sostanza e dall’acqua. Per questo la Commissione lo considera idoneo a essere qualificato come sostanza di base.

Condizioni tecniche dell’approvazione

L’approvazione non è incondizionata. La Commissione specifica, in attuazione dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono necessarie alcune condizioni e restrizioni, riportate nell’allegato I. In particolare, il talco E553B deve essere di qualità alimentare conforme al regolamento (UE) n. 231/2012 e contenere meno dello 0,1 % di silice cristallina respirabile. L’uso deve rispettare le condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame SANTE/11639/2017, con riferimento alle appendici I e II.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Nell’allegato, parte C, viene aggiunta la voce n. 19 relativa al talco E553B, con i medesimi dati identificativi e le stesse condizioni di purezza e impiego previste nell’allegato I.

Dati identificativi della sostanza

Gli allegati indicano come identificazione della sostanza:

  • nome comune: talco E553B;
  • numero CAS: 14807-96-6;
  • denominazione IUPAC: metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico;
  • qualità: alimentare, ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2012.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza di base

L’articolo 1 approva il talco E553B come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma solo alle condizioni stabilite nell’allegato I.

Condizioni e restrizioni dell’approvazione

In base ai considerando e all’allegato I, l’approvazione è subordinata al rispetto di condizioni specifiche di impiego e di purezza: qualità alimentare conforme al regolamento (UE) n. 231/2012 e contenuto di silice cristallina respirabile inferiore allo 0,1 %. L’uso deve avvenire secondo le conclusioni della relazione di esame sul talco E553B (SANTE/11639/2017), in particolare le appendici I e II.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte C, mediante l’inserimento della voce relativa al talco E553B tra le sostanze approvate.

Data di approvazione e applicazione

Nell’allegato I e nell’allegato II la data di approvazione è indicata al 28 maggio 2018. L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze di basecircolazione delle sostanze approvate

Testo integrale

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