Regolamento (UE) 2018/1108
Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i criteri tecnici per determinare quando gli Stati membri ospitanti possono imporre agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento la nomina di un punto di contatto centrale. Definisce inoltre le funzioni minime e, in alcuni casi, le funzioni supplementari che tale soggetto deve svolgere per garantire il rispetto degli obblighi AML/CFT e facilitare la vigilanza delle autorità competenti. La disciplina mira a bilanciare l’efficacia dei controlli antiriciclaggio con la proporzionalità degli oneri amministrativi per gli operatori transfrontalieri.
Criteri e funzioni dei punti di contatto centrali per emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento ai fini AML/CFT
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento che hanno sedi in uno Stato membro in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro. Disciplina i casi in cui gli Stati membri ospitanti possono imporre la nomina di un punto di contatto centrale, nonché le relative funzioni. Non si applica ai soggetti che prestano servizi senza avere una sede nel territorio dello Stato membro ospitante. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Criteri e funzioni dei punti di contatto centrali per emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento
Il regolamento delegato (UE) 2018/1108 integra la direttiva (UE) 2015/849, precisando quando gli Stati membri ospitanti possono imporre la nomina di un punto di contatto centrale agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento che operano nel loro territorio in forma diversa da una succursale, ma con sede centrale in un altro Stato membro. La finalità è rafforzare il coordinamento e la vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, evitando oneri non necessari per gli operatori.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli operatori transfrontalieri dei servizi di pagamento e della moneta elettronica che dispongono di sedi nello Stato membro ospitante senza costituire una succursale. Il regolamento non introduce un obbligo generalizzato e automatico, ma individua condizioni oggettive e criteri di rischio che legittimano la richiesta di nomina del punto di contatto centrale da parte dello Stato membro ospitante. Resta esclusa l’ipotesi di prestazione di servizi senza alcuna sede nel territorio dello Stato membro interessato.
Criteri per la nomina del punto di contatto centrale
L’articolo 3 individua tre ipotesi principali in cui la nomina può essere imposta:
- presenza di almeno 10 sedi nel territorio dello Stato membro ospitante;
- previsione o realizzazione, nell’esercizio finanziario precedente, di un importo di moneta elettronica distribuito e rimborsato, ovvero di un valore cumulativo delle operazioni di pagamento, superiore a 3 milioni di EUR;
- mancata trasmissione tempestiva all’autorità competente delle informazioni necessarie a verificare il rispetto dei criteri precedenti.
Oltre a tali soglie quantitative, gli Stati membri ospitanti possono imporre l’obbligo di nomina anche per categorie di operatori quando ciò sia proporzionato al rischio AML/CFT connesso alla loro attività. In casi eccezionali, l’obbligo può essere imposto anche a singoli operatori, se lo Stato membro ospitante ha fondati motivi per ritenere elevato il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Valutazione del rischio
La decisione nazionale deve fondarsi sulle valutazioni del rischio previste dalla direttiva (UE) 2015/849 e su altre fonti credibili e affidabili. Il regolamento richiede almeno di considerare:
- rischi legati a prodotti e servizi offerti e ai canali di distribuzione;
- rischi legati alla tipologia dei clienti;
- peso delle operazioni occasionali rispetto ai rapporti continuativi;
- rischi connessi ai paesi e alle aree geografiche serviti.
Questa impostazione conferma che la misura deve essere proporzionata e giustificata da una valutazione concreta del profilo di rischio, senza imporre una valutazione individuale di ogni singolo ente come prerequisito generale.
Funzioni del punto di contatto centrale in materia di AML/CFT
L’articolo 4 attribuisce al punto di contatto centrale una funzione essenzialmente di presidio della conformità antiriciclaggio per conto dell’operatore che lo nomina. In particolare, esso deve:
- facilitare l’elaborazione e l’attuazione di politiche e procedure AML/CFT, informando l’operatore sugli obblighi applicabili nello Stato membro ospitante;
- vigilare sul rispetto effettivo degli obblighi AML/CFT e sulla conformità delle sedi alle politiche e procedure interne dell’operatore;
- informare la sede centrale di violazioni, criticità o informazioni rilevanti per la valutazione del rischio;
- assicurare l’adozione di misure correttive in caso di inadempienze o rischio di inadempimento;
- garantire la partecipazione del personale ai programmi di formazione previsti dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
- rappresentare l’operatore nei rapporti con le autorità competenti e con la UIF dello Stato membro ospitante.
Agevolazione della vigilanza da parte delle autorità competenti
Ai sensi dell’articolo 5, il punto di contatto centrale deve anche agevolare l’attività ispettiva e informativa delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. A tal fine:
- rappresenta l’operatore nelle comunicazioni con le autorità;
- accede alle informazioni detenute dalle sedi;
- risponde alle richieste informative e trasmette le informazioni pertinenti in possesso dell’operatore e delle sedi;
- riferisce periodicamente, ove necessario;
- agevola le ispezioni in loco richieste dalle autorità.
Funzioni supplementari eventualmente imposte
L’articolo 6 consente agli Stati membri ospitanti, in aggiunta alle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, di imporre ulteriori compiti al punto di contatto centrale, purché proporzionati al rischio complessivo AML/CFT. Le funzioni supplementari possibili sono:
- presentazione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, secondo il diritto nazionale;
- risposta alle richieste della UIF relative all’attività delle sedi;
- esame attento delle operazioni per individuare quelle sospette, tenendo conto dell’entità e della complessità dell’attività svolta nello Stato membro ospitante.
Il regolamento richiede che anche questa valutazione sia fondata su fonti affidabili e, ove applicabile, sui criteri di rischio richiamati dall’articolo 3.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori interessati, ciò implica un quadro uniforme di criteri e funzioni che gli Stati membri devono rispettare quando disciplinano la nomina del punto di contatto centrale.
Disposizioni principali
Oggetto del regolamento
L’articolo 1 stabilisce due blocchi normativi: i criteri per determinare i casi in cui è opportuno nominare un punto di contatto centrale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, e le norme relative alle funzioni del punto di contatto centrale.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, ai fini del regolamento, l’"autorità competente" dello Stato membro ospitante, lo "Stato membro ospitante" e la categoria degli "emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento", rinviando alle direttive 2009/110/CE e 2007/64/CE per le nozioni di base.
Criteri per imporre la nomina
L’articolo 3 consente allo Stato membro ospitante di imporre la nomina di un punto di contatto centrale se ricorre almeno uno dei seguenti criteri: presenza di almeno 10 sedi nel territorio; volume di moneta elettronica distribuito e rimborsato o valore cumulativo delle operazioni di pagamento superiore a 3 milioni di EUR per esercizio finanziario, oppure superamento di tale soglia nell’esercizio precedente; mancata messa a disposizione tempestiva delle informazioni necessarie alla verifica di tali criteri. Inoltre, la nomina può essere imposta anche per categorie di operatori quando ciò sia proporzionato al livello di rischio AML/CFT e, in casi eccezionali, per singoli operatori in presenza di fondati motivi di elevato rischio.
Valutazione del rischio AML/CFT
Ai fini della decisione sulla nomina, lo Stato membro ospitante deve basarsi sulle valutazioni del rischio previste dagli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e su altre fonti credibili e affidabili. Deve considerare almeno: tipologia di prodotti, servizi e canali di distribuzione; tipologie di clienti; prevalenza di operazioni occasionali rispetto ai rapporti d’affari; paesi e aree geografiche serviti.
Funzioni di conformità AML/CFT
L’articolo 4 attribuisce al punto di contatto centrale il compito di assicurare che le sedi rispettino le norme AML/CFT dello Stato membro ospitante. Le funzioni includono: supporto nell’elaborazione e attuazione di politiche e procedure AML/CFT; monitoraggio dell’effettivo rispetto degli obblighi e delle procedure interne; informazione alla sede centrale su violazioni o criticità; adozione di misure correttive; garanzia della partecipazione del personale alla formazione prevista dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849; rappresentanza dell’operatore nei rapporti con autorità competenti e UIF dello Stato membro ospitante.
Funzioni di supporto alla vigilanza
L’articolo 5 prevede che il punto di contatto centrale faciliti la vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante: rappresenta l’operatore nelle comunicazioni con le autorità, accede alle informazioni detenute dalle sedi, risponde alle richieste informative, fornisce le informazioni pertinenti in possesso dell’operatore e delle sedi, riferisce periodicamente ove necessario e facilita le ispezioni in loco.
Funzioni supplementari eventualmente imposte dagli Stati membri
L’articolo 6 consente agli Stati membri ospitanti di imporre una o più funzioni aggiuntive, purché proporzionate al rischio complessivo AML/CFT: presentazione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849; risposta alle richieste della UIF; esame attento delle operazioni per individuare quelle sospette, tenendo conto dell’entità e della complessità delle attività nello Stato membro ospitante. La valutazione del rischio può considerare anche, ove applicabile, i criteri dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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