Regolamento (UE) 2018/690
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime di approvazione del fenazaquin nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari. Pur confermando l’approvazione della sostanza attiva, mantiene una limitazione sostanziale: possono essere autorizzati solo usi in serra come acaricida. Il provvedimento integra inoltre indicazioni tecniche e profili di rischio da considerare nelle valutazioni nazionali di autorizzazione.
Modifica delle condizioni di approvazione del fenazaquin nell'elenco UE delle sostanze attive approvate, limitandone l'uso ad applicazioni in serra.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva fenazaquin e, indirettamente, agli Stati membri e agli operatori che autorizzano o immettono sul mercato prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, e quindi sulle condizioni di approvazione nell’Unione europea. Non introduce un regime generale per tutti i prodotti fitosanitari, ma solo per quelli contenenti fenazaquin; restano rilevanti le valutazioni e le condizioni specifiche richiamate nell’allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle condizioni di approvazione del fenazaquin
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/690 della Commissione interviene sul regime di approvazione del fenazaquin nell’ambito della disciplina UE dei prodotti fitosanitari. La finalità è aggiornare le condizioni di approvazione della sostanza attiva alla luce dell’esame tecnico-scientifico effettuato nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, mantenendo tuttavia restrizioni rilevanti per l’uso autorizzabile.
Contesto normativo e iter di valutazione
Il fenazaquin era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva di esecuzione 2011/39/UE ed è quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In origine l’approvazione era limitata agli usi come fungicida per piante ornamentali coltivate in serra. Su richiesta del fabbricante Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, la Grecia, quale Stato membro relatore, ha esaminato una domanda di modifica volta a revocare la restrizione e ad estendere gli usi a uve, agrumi, pomacee e frutta a nocciolo.
Esiti della valutazione scientifica e decisione della Commissione
L’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni nel 2013, ma il comitato permanente competente non è riuscito a definire la modifica richiesta. Dopo un ulteriore esame del fascicolo, la Commissione ha concluso che non è stato dimostrato che i prodotti fitosanitari contenenti fenazaquin soddisfino in generale i requisiti dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, salvo il mantenimento della restrizione all’uso in serra. Il regolamento modifica quindi le condizioni di approvazione, ma non liberalizza l’impiego della sostanza.
Nuova formulazione delle disposizioni specifiche
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, viene modificato alla riga relativa al fenazaquin. La nuova formulazione prevede che possano essere autorizzati solo gli usi come acaricida in serra. La sostanza rimane quindi approvata, ma solo entro un perimetro applicativo ristretto e ben definito.
Indicazioni per l’attuazione uniforme negli Stati membri
Per l’applicazione dei principi uniformi di valutazione previsti dall’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare la relazione di esame sul fenazaquin e l’addendum successivo, nelle versioni finali adottate dai comitati permanenti competenti. La valutazione nazionale deve soffermarsi in particolare su:
- protezione degli organismi acquatici;
- protezione degli operatori, con utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale quando necessario;
- protezione delle api;
- rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione in serra;
- rischio per i consumatori legato ai residui durante la lavorazione;
- condizioni d’impiego per evitare l’esposizione a residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.
Misure di mitigazione e profili operativi
Il testo precisa che le condizioni d’impiego possono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Per gli operatori del settore fitosanitario ciò significa che eventuali autorizzazioni nazionali dovranno essere coerenti con le restrizioni di serra e con gli ulteriori presidi di sicurezza richiesti dalla valutazione del rischio.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. In tal modo vengono aggiornate le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenazaquin.
Limitazione degli usi autorizzabili del fenazaquin
Nell’allegato, alla riga 342 "Fenazaquin", la sezione "Disposizioni specifiche" è sostituita stabilendo che possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida in serra. Viene quindi mantenuta una restrizione all’uso in ambiente protetto.
Criteri tecnici per l’attuazione uniforme
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul fenazaquin e del relativo addendum, con particolare riferimento alle appendici I e II nelle versioni finali richiamate.
Aspetti di rischio da considerare nella valutazione nazionale
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli operatori e delle api, nonché al rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione nelle serre, al rischio per i consumatori dovuto ai residui durante la lavorazione e alle condizioni d’impiego per evitare esposizioni a residui nelle colture destinate al consumo umano e animale. Se del caso, devono essere previste misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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