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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/692

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 della Commissione, del 7 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva zoxamide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'approvazione della zoxamide ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione della domanda di rinnovo e delle conclusioni dell’EFSA. Contestualmente aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco delle sostanze approvate in parte A alla parte B con nuove condizioni specifiche. L’approvazione decorre dal 1o luglio 2018 e scade il 30 giugno 2033. Il testo introduce inoltre alcune attenzioni specifiche per la protezione delle acque sotterranee, delle api, degli organismi acquatici e dei lombrichi, nonché un obbligo di conferma relativo ai residui nell’acqua potabile.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva zoxamide e adeguamento dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva zoxamide nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con effetti per i prodotti fitosanitari che la contengono e per gli Stati membri chiamati ad applicare i principi uniformi di valutazione e autorizzazione. Riguarda il rinnovo dell'approvazione a livello unionale, con applicazione dal 1o luglio 2018; restano rilevanti gli obblighi di conferma e le condizioni specifiche indicate nell'allegato. Non introduce un regime generale per tutti i fitosanitari, ma interviene specificamente sulla zoxamide e sulla sua collocazione nell'elenco delle sostanze attive approvate.

Rinnovo dell'approvazione della zoxamide

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/692 rinnova l’approvazione della zoxamide quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L’intervento segue la procedura di rinnovo avviata su domanda del richiedente, completata con la valutazione dello Stato membro relatore, il parere dell’EFSA e l’esame della Commissione, che ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione per almeno uno degli impieghi rappresentativi esaminati.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

Dai considerando emerge che la zoxamide era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2003/119/CE ed era poi considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e corredata dai fascicoli supplementari richiesti. Lo Stato membro relatore ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo alla Commissione e all’EFSA; quest’ultima ha poi comunicato le proprie conclusioni il 21 agosto 2017. La Commissione ha successivamente sottoposto il progetto di rapporto sul rinnovo al comitato permanente competente.

Effetti dell'approvazione rinnovata

L’approvazione rinnovata decorre dal 1o luglio 2018 e ha validità fino al 30 giugno 2033. Il regolamento precisa che la valutazione dei rischi si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli impieghi per i quali potranno essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti zoxamide. Per tale ragione viene soppressa la precedente restrizione che limitava la sostanza al solo impiego come fungicida.

Condizioni specifiche e profili di rischio da presidiare

Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di rinnovo, con particolare riferimento alle appendici I e II. Il testo richiede che nella valutazione generale sia prestata particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita RH-141455 e alla tutela di api, organismi acquatici e lombrichi. Se necessario, le condizioni d’impiego dei prodotti devono includere misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni di conferma

Il regolamento impone al richiedente di trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ulteriori informazioni di conferma relative all’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile. Tale obbligo scatta entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato II modifica l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare, la voce relativa alla zoxamide è soppressa dalla parte A e reinserita nella parte B con il nuovo numero 123, mantenendo i dati identificativi della sostanza, la purezza minima pari a 953 g/kg, la data di approvazione e la scadenza già indicate, nonché le specifiche condizioni di approvazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 1o luglio 2018. Il testo è adottato come regolamento di esecuzione della Commissione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione della zoxamide

L’approvazione della sostanza attiva zoxamide è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’allegato I fissa la data di approvazione al 1o luglio 2018 e la scadenza al 30 giugno 2033.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 77 relativa alla zoxamide è soppressa dalla parte A e una nuova voce 123 è inserita nella parte B con i dati identificativi della sostanza e le condizioni specifiche di approvazione.

Condizioni specifiche e cautele ambientali

Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale deve essere prestata particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita RH-141455, nonché alla protezione di api, organismi acquatici e lombrichi; se del caso, le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico sui residui nelle acque sotterranee e di superficie.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attivesalute e tutela dell'ambiente

Testo integrale

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