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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/693

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Normativa europea32018R0693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede alla Francia una deroga limitata e temporanea ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la pesca con pescherecci da traino dotati di "gangui" nelle acque della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La deroga riguarda il divieto di pesca su habitat protetti e il divieto di operare entro determinate distanze dalla costa e a determinate profondità. La Commissione condiziona l'eccezione a requisiti stringenti di selezione delle imbarcazioni, di piano di gestione, controllo e monitoraggio, nonché a obblighi periodici di relazione verso la Commissione.

Deroga temporanea al divieto di pesca su habitat protetti e alla fascia minima dalla costa/profondità minima per i pescherecci da traino con attrezzo "gangui" nelle acque territoriali francesi della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente alle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e solo ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato "gangui" che soddisfano cumulativamente i requisiti del piano di gestione francese: numero di registrazione indicato nel piano, attività comprovata da oltre cinque anni nel medesimo tipo di pesca, assenza di incremento futuro dello sforzo di pesca, possesso di un'autorizzazione di pesca e operatività nell'ambito del piano di gestione nazionale. La deroga riguarda il divieto di pesca sopra praterie di Posidonia oceanica/altre fanerogame marine e il divieto di utilizzo di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l'isobata dei 50 metri, quando applicabile. La misura è temporanea e si applica dall'11 maggio 2018 all'11 maggio 2020.

Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per la pesca con "gangui" in Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 concede alla Francia una deroga circoscritta al regime di protezione degli habitat marini e alle limitazioni di distanza minima dalla costa previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La misura riguarda una pesca tradizionale svolta con pescherecci da traino dotati dell'attrezzo denominato "gangui" e si fonda su un piano di gestione nazionale già esistente, integrato da nuove misure di controllo e monitoraggio.

Contesto normativo e presupposti della deroga

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta, in linea generale, la pesca con attrezzi trainati su praterie di fanerogame marine, in particolare Posidonia oceanica, e l'uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l'isobata di 50 metri quando questa profondità sia raggiunta prima. La Commissione può però autorizzare deroghe su richiesta di uno Stato membro, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del medesimo regolamento. Nel caso di specie, la Francia aveva già ottenuto una deroga con il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 fino al 6 giugno 2017 e ha poi chiesto la proroga, fornendo dati aggiornati e una relazione di attuazione del piano di gestione adottato il 13 maggio 2014.

Valutazione della Commissione

La Commissione richiama la valutazione del CSTEP, che aveva inizialmente rilevato l'insufficienza di alcuni dati, poi integrati dalla Francia con ulteriori chiarimenti. La decisione favorevole si fonda su diversi elementi: il numero limitato di imbarcazioni interessate (24), la riduzione rispetto al passato dello sforzo di pesca, l'assenza di incremento futuro dello sforzo complessivo, la specificità ecologica della pesca con "gangui" e l'adozione di misure nazionali supplementari di controllo e monitoraggio previste dal decreto del 16 marzo 2018. La Commissione sottolinea anche la necessità di un aggiornamento della mappatura delle praterie di Posidonia e di relazioni annuali per consentire eventuali misure correttive.

Ambito soggettivo e oggettivo della deroga

La deroga si applica solo ai pescherecci da traino:

  • inseriti nel piano di gestione francese;
  • con attività comprovata di oltre cinque anni nel medesimo tipo di pesca;
  • autorizzati a pescare e operanti nell'ambito del piano di gestione;
  • senza possibilità di determinare un aumento futuro dello sforzo di pesca.

L'esenzione copre, in via territoriale, le acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e riguarda sia il divieto di pesca sopra habitat protetti sia il divieto di operare entro la fascia costiera o su determinati fondali minimi.

Obblighi di monitoraggio e rendicontazione

La Francia deve trasmettere alla Commissione:

  • entro due anni dall'entrata in vigore, una relazione conforme al piano di sorveglianza del proprio piano di gestione;
  • successivamente, ogni anno entro il mese di giugno, a partire dal giugno 2019, una relazione scientifica e tecnica sull'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e sul rispetto dei requisiti per la deroga.

Tali obblighi servono a verificare la tenuta ambientale e gestionale della deroga e a consentire, se necessario, misure correttive tempestive.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione è espressamente limitata nel tempo: dall'11 maggio 2018 all'11 maggio 2020. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di pesca su habitat protetti e alla fascia costiera minima

L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci da traino con attrezzo "gangui" che: sono identificati nel piano di gestione francese adottato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni; operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; sono titolari di autorizzazione di pesca e operano nell'ambito del piano di gestione della Francia.

Obblighi di relazione della Francia

Entro due anni dall'entrata in vigore, la Francia deve trasmettere alla Commissione una relazione conforme al piano di sorveglianza del piano di gestione. Inoltre, ogni anno entro il mese di giugno, a partire dal giugno 2019, deve inviare una relazione basata su dati scientifici e tecnici sull'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e sulla conformità ai requisiti della deroga.

Durata e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dall'11 maggio 2018 all'11 maggio 2020, con conseguente limitazione temporale della deroga.

Condizioni sostanziali e presupposti della deroga

Dalla motivazione emerge che la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, sulla base di dati tecnici e scientifici, della limitata incidenza spaziale dell'attività, dell'assenza di impatto significativo sull'ambiente marino e dell'adozione di misure supplementari di controllo e monitoraggio previste dal decreto francese del 16 marzo 2018.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescatutela degli habitat marinicontrolli e monitoraggioderoghe normative

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