Regolamento (UE) 2018/701
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione, dell'8 maggio 2018, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce per il solo anno 2018 una deroga ai termini ordinari previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di tenere conto delle difficoltà amministrative incontrate dagli Stati membri nell’adeguare i sistemi dei pagamenti diretti dopo le modifiche della PAC. Viene consentito di fissare al 15 giugno 2018 il termine ultimo per la presentazione di alcune domande e per le relative modifiche, nonché per le domande sui diritti all’aiuto. La deroga si riflette anche sul calcolo di alcuni termini successivi collegati alla presentazione delle domande. Il regolamento si applica alle domande relative all’anno 2018 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Deroga temporanea per l’anno 2018 ai termini di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto/pagamento e delle domande per diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e ai beneficiari coinvolti nei regimi di aiuto diretto della PAC disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, limitatamente alle domande relative all’anno 2018. Riguarda la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base. La deroga opera negli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista dal regolamento e non introduce discipline permanenti oltre il 2018.
Deroga ai termini per le domande PAC relative al 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/701 interviene in via eccezionale sui termini procedurali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, limitatamente all’anno di domanda 2018. La misura è giustificata, nei considerando, dalle difficoltà amministrative incontrate dagli Stati membri nell’adeguare i sistemi informatici e procedurali dei pagamenti diretti in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393, nonché dai ritardi nell’attuazione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.
Ambito soggettivo e oggettivo
La deroga riguarda gli Stati membri e, in concreto, i beneficiari dei regimi di aiuto diretto che presentano:
- la domanda unica;
- domande di aiuto o di pagamento;
- modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento;
- domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base.
L’applicazione è espressamente limitata alle domande relative all’anno 2018. Il regolamento non modifica in modo permanente la disciplina generale dei termini, ma consente un allungamento eccezionale delle scadenze nazionali entro il limite massimo fissato dall’atto dell’Unione.
Termine per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e di pagamento
L’articolo 1 deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e stabilisce che, per il 2018, il termine ultimo fissato dagli Stati membri per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere successivo al 15 giugno. La norma lascia quindi agli Stati membri un margine di fissazione del termine, ma entro un tetto massimo uniforme a livello UE.
Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento
L’articolo 2 prevede, per gli Stati membri che si avvalgono della deroga dell’articolo 1, che le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento, effettuate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, debbano essere comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 15 giugno. La disposizione sostituisce, per il solo 2018, il termine ordinario previsto dal regolamento base.
Effetti sui termini successivi collegati alla domanda
L’articolo 3 estende gli effetti delle deroghe anche al calcolo di alcuni termini successivi, collegati alla scadenza di presentazione e di modifica delle domande. In particolare, le deroghe si applicano ai periodi di 26, 35 e 10 giorni di calendario successivi al termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento, nonché al termine per la comunicazione delle modifiche previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, e dall’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Domande di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all’aiuto
L’articolo 4 deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e stabilisce che, per l’anno 2018, la data fissata dagli Stati membri per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.
Decorrenza, applicabilità e valore vincolante
Ai sensi dell’articolo 5, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica alle domande relative all’anno 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga al termine per la domanda unica e le domande di aiuto/pagamento
Per l’anno 2018, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri devono fissare un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento che non può essere posteriore al 15 giugno.
Deroga al termine per le modifiche alla domanda
Per l’anno 2018, negli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1, le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento, effettuate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, devono essere comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 15 giugno, in deroga all’articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Adeguamento dei termini conseguenti
Le deroghe si applicano anche ai fini del calcolo dei periodi di 26, 35 e 10 giorni di calendario successivi al termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento, nonché al termine per la comunicazione delle modifiche previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, e dall’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Deroga per le domande sui diritti all’aiuto
Per l’anno 2018, in deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri devono fissare una data per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base che non sia successiva al 15 giugno.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica alle domande relative all’anno 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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