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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1642

Regolamento delegato (UE) 2018/1642 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011 precisando i criteri tecnici che le autorità competenti devono considerare quando valutano se imporre a un amministratore di un indice di riferimento significativo l’applicazione di disposizioni che lo stesso abbia deciso di non applicare. I criteri riguardano, tra l’altro, la vulnerabilità alla manipolazione, la natura dei dati, i conflitti di interesse, il grado di discrezionalità, l’impatto sui mercati, la complessità operativa, l’importanza per la stabilità finanziaria, il valore degli strumenti associati e la struttura dell’amministratore. L’obiettivo è assicurare che eventuali deroghe concesse agli amministratori non compromettano integrità, continuità e solidità dell’indice di riferimento.

Criteri tecnici aggiuntivi per valutare se imporre agli amministratori di indici di riferimento significativi l’applicazione di determinati requisiti del regolamento (UE) 2016/1011.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 e alle autorità competenti chiamate a valutare, ex articolo 25, paragrafo 3, se tali amministratori debbano applicare una o più disposizioni che essi avrebbero scelto di non applicare. Riguarda il settore degli indici di riferimento utilizzati in strumenti finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019.

Criteri tecnici per la valutazione dell’imposizione di requisiti agli amministratori di indici di riferimento significativi

Il regolamento delegato (UE) 2018/1642 integra il regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark, precisando i criteri tecnici che le autorità competenti devono considerare quando valutano se un amministratore di un indice di riferimento significativo, che abbia scelto di non applicare talune disposizioni del regolamento base, debba invece esservi assoggettato. La disciplina si colloca nell’ambito della tutela dell’integrità degli indici di riferimento, della prevenzione delle manipolazioni e della salvaguardia della stabilità finanziaria.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento nasce dall’articolo 25, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/1011. I considerando chiariscono che l’autorità competente, nel decidere se imporre l’applicazione di una o più disposizioni non applicate dall’amministratore, deve tenere conto della natura delle disposizioni disapplicate e verificare se esistano mezzi alternativi adeguati per proteggere l’integrità dell’indice, in particolare quando le disposizioni riguardano misure organizzative volte a ridurre i conflitti di interesse. Le autorità devono inoltre valutare l’impatto dell’indice su mercati specifici, sull’economia e sulla stabilità finanziaria, utilizzando informazioni pubbliche o rese disponibili dall’amministratore.

Vulnerabilità alla manipolazione

L’articolo 1 specifica gli elementi da considerare per valutare la vulnerabilità dell’indice alla manipolazione. Tra questi figurano l’uso di dati relativi alle operazioni, lo status vigilato dei contributori, l’esistenza di misure che rafforzano la solidità dei dati, l’assetto organizzativo dell’amministratore, eventuali suoi interessi finanziari negli strumenti o fondi collegati e i precedenti di manipolazione dell’indice o di indici metodologicamente simili.

Natura dei dati e affidabilità delle fonti

L’articolo 2 richiede di esaminare la natura dei dati impiegati. In particolare, se i dati sono transazionali, va considerato se l’amministratore sia esso stesso un partecipante del mercato o della realtà economica misurata; se i dati provengono da contributori, occorre verificare i loro interessi finanziari e i possibili vantaggi economici derivanti dalla performance dei fondi collegati. Per dati provenienti da borse o sistemi di negoziazione di paesi terzi, è richiesto un controllo sul quadro di vigilanza applicabile. Per le quotazioni, si deve distinguere tra quotazioni preventive o indicative e verificare la presenza di controlli adeguati.

Conflitti di interesse e discrezionalità

Gli articoli 3 e 4 si concentrano rispettivamente sul livello dei conflitti di interesse e sul grado di discrezionalità dell’amministratore. L’autorità deve considerare se l’amministratore tragga o possa trarre vantaggio economico dagli strumenti o fondi collegati, se il rapporto con i contributori sia adeguatamente controllato e se siano in vigore misure efficaci di mitigazione dei conflitti. Quando la metodologia lascia spazio a giudizi esperti o stime, va verificata la trasparenza dell’uso della discrezionalità e l’efficacia dei controlli interni.

Impatto sul mercato, portata dell’attività e stabilità finanziaria

Gli articoli 5, 6 e 7 ampliano la valutazione agli effetti sistemici dell’indice. In particolare, si valuta se la sua inattendibilità possa pregiudicare il funzionamento di uno o più mercati specifici e se esistano sostituti adeguati; per alcuni indici significativi, si considera anche il rapporto quantitativo tra strumenti collegati e valore totale dei corrispondenti strumenti nello Stato membro. Quanto all’attività di fornitura, rilevano la quantità e la molteplicità delle fonti dei dati, la disponibilità di mezzi tecnici idonei, i rischi operativi della metodologia e la dipendenza dai contributori. Ai fini della stabilità finanziaria, si guarda al rapporto tra il valore complessivo degli strumenti collegati e il totale delle attività del settore finanziario e bancario nello Stato membro, se l’informazione è disponibile.

Valore degli strumenti collegati e struttura dell’amministratore

L’articolo 8 richiede una valutazione del valore totale degli strumenti, contratti e fondi associati all’indice, tenendo conto di tutte le scadenze o termini, della concentrazione dell’uso in specifiche categorie di prodotti e, per gli indici significativi ex articolo 24, paragrafo 1, lettera a), della vicinanza alle soglie previste dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2016/1011. L’articolo 9 considera infine la dimensione, la forma organizzativa e la struttura dell’amministratore, con particolare attenzione alla separazione organizzativa dell’attività di benchmark quando non sia principale e all’indipendenza all’interno dei gruppi societari, al fine di prevenire conflitti di interesse.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Criteri sulla vulnerabilità alla manipolazione

L’articolo 1 individua i fattori che l’autorità competente deve valutare per misurare la vulnerabilità dell’indice alla manipolazione: uso di dati sulle operazioni, natura dei contributori, presenza di misure che rafforzano la solidità dei dati, struttura organizzativa dell’amministratore, eventuale interesse finanziario dell’amministratore negli strumenti o fondi collegati e precedenti casi dimostrati di manipolazione dell’indice o di indici metodologicamente simili forniti da amministratori analoghi per dimensioni e struttura.

Natura dei dati impiegati

L’articolo 2 richiede di considerare se i dati sulle operazioni provengano dallo stesso partecipante al mercato o dall’ambito economico misurato; se i contributori abbiano interessi finanziari negli strumenti o possano beneficiare della performance dei fondi collegati; se i dati derivino da mercati o sistemi di negoziazione di paesi terzi soggetti a un quadro normativo e di vigilanza idoneo a preservarne l’integrità; e, per le quotazioni, se siano preventive o indicative e sottoposte a controlli adeguati.

Conflitti di interesse

L’articolo 3 impone di valutare se l’amministratore abbia interessi finanziari negli strumenti o fondi collegati, se nei casi di dati forniti da terzi il rapporto con i contributori sia presidiato da meccanismi di controllo adeguati e se esistano misure di controllo o altri strumenti idonei ad attenuare efficacemente i conflitti di interesse.

Discrezionalità dell’amministratore

L’articolo 4 richiede di verificare, quando la metodologia consente giudizi esperti, se l’uso della discrezionalità sia sufficientemente trasparente e, quando l’indice si basa su stime, l’efficacia dei controlli interni predisposti dall’amministratore.

Impatto sui mercati

L’articolo 5 impone di considerare se l’inaffidabilità dell’indice possa incidere negativamente sul funzionamento di mercati specifici per i quali l’indice è particolarmente rilevante e se esistano sostituti adeguati; inoltre, per gli indici significativi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), si considera, se nota all’autorità competente, la relazione quantitativa tra strumenti, contratti o fondi collegati e il valore totale dei rispettivi strumenti nello Stato membro.

Natura, portata e complessità dell’attività di fornitura

L’articolo 6 prevede la valutazione della quota di dati basati su contribuzioni e del relativo riflesso nei controlli interni, della quantità di dati e delle fonti da trattare, della sufficienza dei mezzi tecnici per un trattamento continuo e affidabile, dei rischi operativi connessi alla metodologia e della dipendenza dell’amministratore dai contributori di dati.

Rilievo per la stabilità finanziaria

L’articolo 7 richiede di valutare, se l’informazione è nota all’autorità competente, il rapporto tra il valore totale degli strumenti, contratti e fondi collegati all’indice e il valore delle attività totali del settore finanziario e bancario nello Stato membro.

Valore degli strumenti e concentrazione dell’uso

L’articolo 8 richiede di considerare il valore totale degli strumenti, contratti e fondi associati all’indice su tutte le scadenze o termini noti, l’eventuale concentrazione dell’uso in specifiche categorie di strumenti e, per gli indici significativi ex articolo 24, paragrafo 1, lettera a), il grado di vicinanza alle soglie di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2016/1011.

Dimensioni, forma organizzativa e struttura dell’amministratore

L’articolo 9 richiede di verificare, se la fornitura degli indici non è l’attività principale, se essa sia separata organizzativamente o altrimenti presidiata contro i conflitti di interesse; e, se l’amministratore appartiene a un gruppo con utenti effettivi o potenziali dell’indice, se egli operi in modo indipendente e disponga di altri mezzi adeguati per evitare conflitti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza finanziariaindici di riferimentomercati finanziaristabilità finanziaria

Testo integrale

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