Sentenza del 15/02/2017 n. 3976 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella esattoriale fondata su accertamento definitivo - Termine per la notifica previsto dall'art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 2, del d.l. n. 106 del 2005 - Natura innovativa della disciplina - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la decadenza dalla riscossione di una cartella fondata su un avviso di rettifica IVA divenuto definitivo per mancata impugnazione. La CTR aveva ritenuto tardiva e invalida la notifica effettuata al fallito anziché al curatore, applicando il termine previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale termine riguardasse esclusivamente l'iscrizione a ruolo e non la notifica della cartella, e che il nuovo termine introdotto nel 2005 non fosse retroattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Equitalia per inidoneità del quesito di diritto. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso originario del Fallimento. Per una cartella derivante da ordinario accertamento, notificata prima dell'entrata in vigore della legge n. 156 del 2005, non si applicava retroattivamente il termine biennale introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973. La pretesa, ormai definitiva, era soggetta all'ordinario termine di prescrizione. Il Fallimento è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, pari a 14.850 euro, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005
La notifica della cartella deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La disposizione ha natura innovativa e non retroattiva. Si applica alle cartelle da notificare dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del 2005, comprese quelle derivanti da ordinari accertamenti divenuti definitivi.
Art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo modificato dal d.lgs. n. 46 del 1999
Le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio sono iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Il termine riguardava l'iscrizione a ruolo e non poteva essere automaticamente esteso alla successiva notifica della cartella nei casi di ordinario accertamento.
Art. 36, comma 2, d.lgs. n. 46 del 1999, come modificato dal d.l. n. 106 del 2005
Le cartelle devono essere notificate a pena di decadenza entro termini differenziati in relazione all'anno di presentazione della dichiarazione.
La disciplina transitoria retroattiva concerne esclusivamente le cartelle relative a somme risultanti da controlli automatizzati delle dichiarazioni, non quelle fondate su ordinari avvisi di accertamento.
Art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106 del 2005
Ha ridisciplinato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle, distinguendo tra controlli automatizzati, controlli formali e ordinari accertamenti.
Sentenza Corte costituzionale n. 280 del 2005
Ha dichiarato incostituzionale l'assenza di un termine decadenziale per la notifica delle cartelle relative ai controlli automatizzati, rimettendo al legislatore la determinazione del termine. Non ha fatto rivivere automaticamente il precedente termine abrogato.
Art. 2953 c.c.
Una pretesa tributaria divenuta definitiva per mancata impugnazione è assimilata, quanto all'esercizio del credito, a un ordinario diritto di credito soggetto a prescrizione, salvo diversa disciplina applicabile.
Art. 366-bis c.p.c.
Il quesito di diritto deve individuare con precisione la questione controversa, l'errore del giudice e la regola giuridica alternativa; un quesito generico rende inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Per stabilire se una cartella è decaduta occorre distinguere tra controllo automatizzato della dichiarazione e ordinario accertamento preceduto da avviso notificato al contribuente.
- I termini introdotti o modificati successivamente si applicano retroattivamente solo quando la legge lo prevede espressamente o quando si tratta delle specifiche discipline transitorie relative ai controlli automatizzati.
- Per gli ordinari accertamenti anteriori alla riforma del 2005, il nuovo termine biennale dell'art. 25, comma 1, lett. c), non si applica alle cartelle già notificate o da notificare prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma che non prevedeva un termine non comporta automaticamente la reviviscenza del precedente termine abrogato.
- Quando l'accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione, la pretesa fiscale non può essere contestata nuovamente nel merito tramite opposizione alla cartella, salvo vizi propri della cartella o della notifica.
- Nei casi di fallimento, la corretta individuazione del destinatario della notifica può essere rilevante, ma la relativa contestazione deve essere accompagnata da una precisa dimostrazione dell'incidenza del vizio sulla decadenza o sulla validità della riscossione.
- In cassazione, il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; quesiti generici o meramente interrogativi possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
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