Ordinanza n. 131/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di chiusura immediata e cautelare dell'esercizio commerciale, con apposizione o mantenimento dei sigilli e impedimento di accesso ai locali e ai beni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un’ordinanza sindacale con cui il Comune ha disposto la chiusura immediata e cautelare di un esercizio commerciale, chiedendone incidentalmente la sospensione. Il TAR ha rilevato, in sede di primo esame cautelare, il difetto di fumus boni iuris per l’originaria invalidità della procura speciale. La procura, rilasciata su foglio separato, era anteriore alla proposizione del ricorso, recava la sottoscrizione del solo difensore e non quella della parte, non individuava specificamente la controversia, il giudice, l’atto impugnato o la domanda proposta e richiamava istituti propri del processo civile, quali la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita. Il ricorrente aveva inoltre prodotto una nuova procura, ritenuta irrilevante perché il difetto originario non era sanabile successivamente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo che la procura non fosse una procura speciale validamente riferibile alla specifica controversia ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel c.p.a. è completa e non consente di applicare analogicamente l’art. 182, comma 2, c.p.c.; pertanto il difetto originario della procura non può essere sanato ex post. La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, poiché il processo amministrativo è prevalentemente impugnatorio ed è soggetto a termini perentori di decadenza. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune le spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede, per la regolare instaurazione del giudizio amministrativo, che il difensore sia munito di procura speciale riferibile oggettivamente alla specifica controversia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e il relativo esame da parte del giudice amministrativo; nel caso concreto la domanda è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
art. 182, comma 2, c.p.c.
la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
La possibilità di sanatoria postuma del difetto di procura prevista dal processo civile non è applicabile al processo amministrativo, la cui disciplina della procura speciale è completa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve essere oggettivamente riferibile alla specifica controversia, mediante elementi idonei a individuare almeno il giudizio da instaurare, il giudice, l’atto impugnato o la domanda proposta; una procura generica, anche se formalmente denominata “procura speciale”, non soddisfa tale requisito.
- La procura speciale nel processo amministrativo deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, poiché solo il difensore validamente munito di ius postulandi può introdurre efficacemente il giudizio.
- Il difetto originario della procura speciale nel processo amministrativo non è sanabile ex post mediante il conferimento di una nuova procura, non trovando applicazione analogica l’art. 182, comma 2, c.p.c.
- L’insanabilità del difetto originario di procura speciale è correlata alla struttura prevalentemente impugnatoria del processo amministrativo e alla perentorietà dei termini decadenziali, che impedisce una regolarizzazione successiva potenzialmente elusiva della decadenza.
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