Sentenza del 10/04/2017 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Eventi alluvionali -Provvedimenti agevolativi - Contributi previdenziali - Richiesta di rimborso -Tardiva presentazione della domanda - Diniego
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva di avere diritto alla restituzione del 90% dei contributi previdenziali versati, in quanto per le imprese danneggiate dall'alluvione del 1994 era prevista un'agevolazione consistente nel pagamento del solo 10% dei contributi dovuti. La domanda di rimborso, tuttavia, era stata presentata oltre il 31 luglio 2007. La controversia riguardava quindi l'applicabilità di un termine più ampio previsto dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata ritenuta tardiva e il diniego è stato confermato. Il termine del 31 luglio 2007 doveva essere rispettato anche dalle imprese che avevano già versato integralmente i contributi e chiedevano la restituzione della parte eccedente. Il termine più ampio previsto dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 è stato considerato applicabile esclusivamente alle imprese siciliane colpite dal terremoto del 1990, e non alle imprese piemontesi danneggiate dall'alluvione del 1994.
Norme richiamate
Art. 1, comma 665, legge n. 190/2014
La disposizione prevede un termine più ampio per determinate domande di rimborso, ma tale disciplina è stata interpretata come riferita unicamente alle imprese siciliane colpite dal terremoto del 1990.
Disciplina agevolativa per gli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte
Le imprese colpite dall'alluvione potevano beneficiare del versamento del solo 10% dei contributi dovuti e chiedere il rimborso del 90% già versato, purché la domanda fosse presentata entro il 31 luglio 2007.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali o contributive collegate a calamità naturali devono essere richieste entro i termini espressamente previsti; la tardività della domanda può comportare il definitivo diniego del beneficio.
- Il termine concesso per regolarizzare i contributi non versati può coincidere con quello previsto per chiedere il rimborso dei contributi versati in eccedenza.
- Un termine più favorevole previsto da una norma successiva non si applica automaticamente a tutte le calamità naturali, ma solo ai soggetti e agli eventi espressamente individuati dalla norma.
- Per estendere un'agevolazione a una diversa area geografica o a un diverso evento calamitoso non è sufficiente una generica analogia: occorre una disposizione normativa specifica.
- Chi intende ottenere un rimborso contributivo deve verificare sia il presupposto sostanziale dell'agevolazione sia il rispetto del termine decadenziale per presentare la domanda.
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