Tribunale, Sentenza T-238/24
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 24 September 2025. — Bogoljub Karić v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Freezing of funds – Restrictions on admission to the territory of the Member States – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources or to restrictions on admission to the territory of the Member States – Maintenance of the applicant’s name on the list – Obligation to state reasons – Error of assessment. — Case T-238/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Bogoljub Karić contro il mantenimento delle misure restrittive UE nei suoi confronti per la situazione in Bielorussia. La Corte ritiene che la motivazione degli atti del Consiglio fosse sufficientemente chiara e che gli elementi probatori dimostrassero un collegamento sostanziale tra il ricorrente, le società immobiliari con cui è strettamente associato e il regime di Lukashenko. Ne consegue che non vi sono né violazione dell’obbligo di motivazione né errori di valutazione.
Mantenimento dell’inserimento di Bogoljub Karić negli elenchi UE di sanzioni nei confronti della Bielorussia: validità della motivazione e assenza di errori di valutazione sul criterio del beneficio e del sostegno al regime di Lukashenko.
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia sufficientemente motivato il mantenimento del nome del ricorrente nelle liste UE e se, sulla base degli elementi di fatto raccolti, abbia commesso errori di valutazione nel ritenere che Karić benefici del regime di Lukashenko e lo sostenga, ai fini delle misure restrittive per la situazione in Bielorussia e il coinvolgimento bielorusso nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il Consiglio può mantenere una persona nelle liste sanzionatorie quando dispone di un insieme sufficiente, preciso e coerente di elementi che dimostrino un legame effettivo con il regime di Lukashenko e con le attività che lo sostengono; la motivazione è adeguata anche se non descrive ogni singolo dettaglio o non distingue puntualmente tra "beneficio" e "sostegno". Nel caso di specie, i rapporti d’affari di Karić con società immobiliari in Bielorussia, il suo ruolo nella rete familiare e i contatti di lunga data con Lukashenko e il suo entourage, uniti ai vantaggi concessi alle società collegate, giustificavano il mantenimento delle misure restrittive. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 29 TUE
- Articoli 75, 215 TFUE
- Decisione 2012/642/CFSP
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione (PESC) 2024/769
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768
- Decisione (PESC) 2023/421
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419
- Decisione di esecuzione (PESC) 2022/881
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876
Mantenimento dell’inserimento di Bogoljub Karić nelle liste UE di sanzioni per la Bielorussia
Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, decide su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Bogoljub Karić contro la Decisione (PESC) 2024/769 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768, con cui il Consiglio ha prorogato fino al 28 febbraio 2025 le misure restrittive già applicate al ricorrente in relazione alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
Contesto fattuale e procedurale
Karić, imprenditore e politico serbo, era già stato inserito nelle liste UE con gli atti iniziali del 2022 e la sua iscrizione era stata mantenuta nel 2023. Le ragioni addotte dal Consiglio ruotano attorno al fatto che il ricorrente, insieme ai familiari, avrebbe sviluppato una rete di società immobiliari in Bielorussia, intrattenendo rapporti stretti con Lukashenko e il suo entourage; ciò avrebbe favorito società a lui collegate, in particolare Dana Holdings e Dana Astra, che avrebbero ottenuto trattamento preferenziale, tra cui agevolazioni fiscali e concessioni di terreni per il progetto Minsk World. Il ricorrente aveva già impugnato gli atti iniziali e quelli di mantenimento precedenti; quella causa era stata respinta dal Tribunale con sentenza del 6 novembre 2024 (Karić v Council, T‑520/22).
Normativa rilevante
La Corte richiama il quadro delle misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia, in particolare:
- Decisione 2012/642/CFSP, soprattutto gli articoli 3(1)(b) e 4(1)(b), relativi al divieto di ingresso/transito e al congelamento dei fondi per le persone che beneficiano o sostengono il regime di Lukashenko;
- Regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare l’articolo 2(5), che rinvia al criterio della decisione;
- articolo 8 della Decisione 2012/642 e articolo 8a(4) del Regolamento n. 765/2006, sulla revisione periodica delle liste;
- articoli 29 TUE, 75, 215 TFUE;
- articoli 47 e 296 TFUE/ Carta, in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva e all’obbligo di motivazione.
Primo motivo: violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione
Il ricorrente sosteneva che la motivazione fosse confusa perché, pur richiamando il criterio del beneficio/sostegno al regime di Lukashenko, utilizzava un lessico vicino a quello del criterio dell’“associazione” con persone sanzionate; inoltre il Consiglio non avrebbe chiarito quale parte del criterio fosse riferita ai singoli fatti narrati. Il Tribunale respinge l’argomento: la motivazione indica in modo chiaro che il mantenimento deriva dal fatto che il ricorrente “beneficia e sostiene” il regime di Lukashenko. Non è necessario, ai fini dell’articolo 296 TFUE, indicare in modo analitico ogni fatto e collegarlo separatamente al “beneficio” o al “sostegno”; è sufficiente che il destinatario comprenda il nucleo delle ragioni e possa difendersi utilmente. Il Tribunale osserva inoltre che il ricorrente aveva ben compreso la portata degli addebiti, come dimostrato dalle sue stesse difese nel merito. La motivazione, quindi, è ritenuta sufficiente sia in sé sia alla luce del contesto già noto al ricorrente, trattandosi di un mero rinnovo di misure precedenti.
Secondo motivo: errori di valutazione
1. Ammissibilità e portata del controllo giurisdizionale
Il Tribunale ricorda che, quando sono contestate misure restrittive, il controllo deve riguardare la solidità del fondamento fattuale e la coerenza probatoria degli elementi invocati dal Consiglio. Il Consiglio ha l’onere di dimostrare la fondatezza delle ragioni poste a base del listing, attraverso un insieme di prove specifiche, precise e concordanti, valutate nel loro contesto e non isolatamente. Viene anche ribadito che il carattere preventivo e provvisorio delle sanzioni consente al Consiglio di basarsi, in sede di rinnovo, anche sugli stessi fatti già considerati in passato, purché il contesto non sia mutato in modo tale da rendere superati tali elementi.
2. Relevanza e attualità delle prove prodotte dal Consiglio
Il ricorrente contestava che i nuovi documenti non lo menzionassero sempre direttamente e che si riferissero a fatti remoti. Il Tribunale replica che diversi documenti richiamano espressamente il ricorrente, Dana Holdings, Dana Astra e il progetto Minsk World; altri documenti, pur descrivendo il contesto economico generale in Bielorussia, restano utili come elementi di contesto. Inoltre, non è di per sé irrilevante che alcuni fatti siano risalenti nel tempo, se continuano a descrivere una situazione ancora attuale al momento dell’adozione degli atti impugnati.
3. Rapporti con Dana Holdings, Dana Astra e il progetto Minsk World
Il Tribunale ritiene provato che Karić non fosse un mero spettatore o il semplice genitore dei titolari formali delle società, ma avesse legami economici comuni con il gruppo, fosse associato a BK Group e si fosse presentato pubblicamente come fondatore/co-proprietario o rappresentante capace di influire sulle attività delle società coinvolte nel progetto Minsk World. Sono valorizzati, tra l’altro:
- la partecipazione del ricorrente a un incontro con Lukashenko il 22 giugno 2015 sullo sviluppo di Minsk World, presentata dalla Presidenza bielorussa come partecipazione in qualità di co-proprietario e direttore della società coinvolta;
- articoli di stampa e contenuti social con cui il ricorrente si è esibito come soggetto associato al progetto e alle società di famiglia;
- elementi indicanti che il presunto mutamento proprietario del 2020 non ha reciso i legami effettivi con Dana Holdings e Dana Astra, ma ne avrebbe solo mascherato la continuità. Per il Tribunale, il fatto che il ricorrente non risultasse formalmente proprietario o amministratore è irrilevante, perché la base giuridica delle misure non richiede tale qualità formale.
4. Rete di contatti con Lukashenko e il suo entourage
Il Tribunale considera provata anche la costruzione, da parte del ricorrente e dei suoi familiari, di una rete di contatti con Lukashenko e il suo entourage sin dalla metà degli anni 2000. Vengono richiamati incontri, relazioni familiari, viaggi, dichiarazioni pubbliche del presidente bielorusso e la posizione assunta da membri della famiglia Karić in relazione alla Bielorussia. Il Tribunale sottolinea che non occorrono prove di un incontro recente tra il ricorrente e Lukashenko per escludere l’attualità del legame: conta la persistenza di una relazione stretta e duratura, confermata da elementi anche recenti riferiti al 2023, tra cui il ruolo del fratello del ricorrente e la persistente rilevanza di Dana Holdings nell’orbita del regime.
5. Vantaggi ricevuti dalle società collegate e nesso con il regime
Il Tribunale si appoggia anche alla precedente sentenza Dana Astra v Council, che aveva già riconosciuto che Dana Astra aveva beneficiato di agevolazioni, compresi vantaggi fiscali e concessioni di terreni, nell’ambito del progetto Minsk World. Il Tribunale rileva che il progetto era ancora in corso al momento degli atti impugnati e che continuava a rivestire notevole importanza economica e politica per il regime. Tale contesto conferma che le società collegate al ricorrente ricevevano ancora trattamento preferenziale e che ciò contribuiva al sostegno del regime di Lukashenko.
Risposta al tema del nuovo criterio di listing
Il ricorrente aveva invocato la recente introduzione di un nuovo criterio di inserimento, riferito alle persone associate a soggetti già sanzionati. Il Tribunale respinge l’argomento: la base giuridica del caso non è quell’associazione, bensì il fatto che il ricorrente stesso, tramite la sua attività imprenditoriale e i suoi rapporti con la famiglia Lukashenko, beneficia e sostiene il regime. Il nuovo criterio non dimostra quindi che il vecchio criterio non fosse applicabile alla sua situazione.
Valutazione complessiva e dispositivo
Sulla base dell’insieme degli elementi probatori, il Tribunale conclude che il Consiglio non ha commesso errori di valutazione nel ritenere che, alla data degli atti impugnati, Karić:
- avesse sviluppato una rete di società immobiliari in Bielorussia e fosse strettamente associato a Dana Holdings e Dana Astra;
- avesse coltivato legami con Lukashenko e il suo entourage;
- traesse vantaggio dalle agevolazioni concesse alle società collegate, che avevano potuto sviluppare il progetto Minsk World con il sostegno del regime. Ne consegue che il ricorso viene integralmente respinto e il ricorrente è condannato alle spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in materia di misure restrittive CFSP, il Consiglio può mantenere l’inserimento in lista di una persona se dispone di un insieme di prove coerenti che mostri un legame sostanziale con il regime bersaglio, anche quando il collegamento passa attraverso società e relazioni familiari, e anche in assenza di una titolarità formale in dette società. La motivazione è sufficiente se rende comprensibile il nucleo fattuale e giuridico della misura; le contestazioni sulla precisione o sull’attualità dei fatti attengono invece alla fondatezza sostanziale, non all’adeguatezza formale della motivazione.
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