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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9963/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento sostenendo l'illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dal comma 50 dell'art. 1 della L. n. 103/2017, per aver la sentenza concesso la sospensione condizionale della pena nonostante la pena detentiva fosse di anni due, e quindi, secondo il ricorrente, incompatibile con le regole sull'ammissibilità della sospensione previste dall'art. 163 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha statuito che la concessione della sospensione condizionale della pena in un patteggiamento non costituisce per sé "pena illegale" ai sensi della giurisprudenza consolidata: la sospensione incide sull'esecuzione della pena e non sulla determinazione dei limiti edittali; la conversione della pena pecuniaria non costituisce più ostacolo automatico alla sospensione; e gli errori relativi all'applicazione della sospensione (o all'omissione di obblighi accessori concordati nella sentenza di patteggiamento) esulano dalla nozione di pena illegale e sono rimediabili mediante il giudice dell'esecuzione o incidente di esecuzione, non tramite cassazione. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e resta al Procuratore generale la possibilità di agire in sede esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.; art. 628, secondo comma, cod. pen.

    Norme cui è stata ricondotta la fattispecie nell'ambito della riqualificazione operata dal Tribunale; usate per la definizione del reato oggetto del patteggiamento

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma del rito del patteggiamento: la pena è stata applicata con diminuzione per il rito (accordo di patteggiamento)

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. n. 103/2017, comma 50)

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegalità della pena in relazione alla sospensione concessa; la Corte ha invece ritenuto che l'eventuale incompatibilità sulla sospensione non determina di per sé una pena illegale impugnabile in Cassazione

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte interpreta che la sospensione riguarda l'esecuzione della pena e non la determinazione dei limiti edittali; pertanto la concessione della sospensione non costituisce automaticamente un vizio di illegittimità della pena

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, Sent. n. 29950 del 23/06/2022)

    Stabilisce che la concessione della sospensione condizionale in presenza di cause ostative non rientra nella nozione di pena illegale e non è decisibile in Cassazione, essendo rimediabile in sede esecutiva

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01)

    Conferma che omissioni relative alle condizioni di sospensione in sentenze di patteggiamento non costituiscono illegalità della pena e non sono impugnabili per cassazione

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena incide sull'esecuzione e non sulla determinazione dei limiti edittali: errori relativi alla sua concessione non costituiscono automaticamente "pena illegale" impugnabile in Cassazione
  • Il concetto giuridico di "pena illegale" riguarda solo le pene non previste dalla legge o che oltrepassano i limiti edittali per eccesso o difetto; errori di applicazione o di esecuzione vanno rimediati mediante il giudice dell'esecuzione o incidente di esecuzione
  • Nei procedimenti di patteggiamento le possibilità di impugnazione in Cassazione sono più limitate: contestazioni sull'esecuzione del beneficio (es. sospensione) generalmente non sono fondate in sede di legittimità
  • Se si ritiene che la sospensione sia stata concessa illegittimamente (causa ostativa, errata determinazione di fruizioni pregresse, conversione di pene pecuniarie che incide sull'esecuzione), la via corretta è l'azione davanti al giudice dell'esecuzione o l'incidente di esecuzione, non la cassazione per presunta "pena illegale"

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