Cassazione Penale, Sentenza n. 24686/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha effettuato le necessarie verifiche sulla preventiva eliminazione delle conseguenze del reato edilizio (demolizione o sanatoria) e che quindi non poteva dichiarare l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la dichiarazione di estinzione del reato dopo il positivo superamento della messa alla prova, sostenendo che l'imputata era stata ammessa alla messa alla prova senza aver preventivamente demolito le opere abusive né aver ottenuto una sanatoria edilizia. Si deduceva la violazione dell'art. 168-bis c.p., comma 2, perché la demolizione o la sanatoria rientrano tra le condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e sono presupposto per il positivo esito della prova.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), art. 44 lett. b)
Norma urbanistica richiamata per qualificare l'illecito edilizio oggetto del procedimento; la decisione richiede che le conseguenze dell'abuso siano eliminate secondo i presupposti urbanistici previsti dal testo unico
art. 168-bis cod. pen.
La messa alla prova comporta l'obbligo di prestare condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; nella materia edilizia la preventiva e spontanea demolizione o la sanatoria integrale sono da considerarsi condotte pregiudiziali per l'ammissione e per il positivo superamento della prova
art. 464-septies cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che il mancato compimento delle condotte ripristinatorie preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di impugnazione utilizzabili dal Procuratore generale in ricorso per cassazione contro l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e, se omessa la comunicazione, unitamente alla sentenza di estinzione
Massime di principio
- Nelle ipotesi di reati edilizi, l'ammissione alla messa alla prova e il suo positivo esito richiedono, di regola, la preventiva eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione spontanea o, se possibile, sanatoria integrale; senza ciò il giudice non può dichiarare l'estinzione per esito positivo della prova
- La verifica dell'avvenuta demolizione o della titolarità di un titolo abilitativo in sanatoria è obbligo del giudice quando valuta l'ammissione alla messa alla prova e il suo esito; detta verifica può richiedere accertamenti istruttori
- La demolizione o la sanatoria sono pregiudiziali (logicamente prioritarie) rispetto all'affidamento al servizio sociale e al positivo superamento della prova, anche se non necessariamente devono essere eseguite in un preciso ordine cronologico rispetto ad altre prescrizioni
- Il Procuratore generale è legittimato a impugnare l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e, se non è stata comunicata, può impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato
- Non basta l'esecuzione di attività di carattere sociale o l'ottemperanza a prescrizioni generiche: per i reati che hanno prodotto danni materiali persistenti l'efficacia riabilitativa della messa alla prova richiede condotte specifiche e concretamente idonee a eliminare il danno
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