Cassazione Penale, Sentenza n. 21069/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, della sua responsabilità penale per appropriazione indebita. Denunciava: 1) vizio di legittimazione della querela perché lo statuto societario prevedeva due amministratori per gli atti di straordinaria amministrazione e la querela era stata presentata dal solo amministratore rimasto; 2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria, sostenendo tra l'altro che alcuni fatti contestati (falsificazione di documenti/estratti conto) erano impossibili per la sua degenza ospedaliera nella data rilevante, che alcuni movimenti erano riconducibili all'altro socio, che non era specificato a quali bonifici si riferisse l'accusa, che non vi era prova documentale delle contestazioni e che in ogni caso era stato contestato un reato poi abrogato (per il quale peraltro era stato assolto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio di legittimazione: richiamando consolidata giurisprudenza, ha affermato che il singolo socio titolare di residue quote è legittimato a proporre querela quando l'illecito sia stato posto in essere dal legale rappresentante/socio, essendo anch'egli persona offesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura non valutabile in sede di legittimità in quanto concerne valutazioni di fatto e di prova; ha inoltre respinto i rilievi specifici: la falsificazione non era esclusa (si trattava di documentazione cartacea falsificabile), il ricovero ospedaliero non impediva la trasmissione tramite delegato né escludeva che il falso fosse stato realizzato anteriormente, e le deduzioni su crediti e movimenti non erano documentate in ricorso e contraddette dalla documentazione contabile richiamata in sentenza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La dichiarazione di inammissibilità ha altresì precluso la valutazione di un'eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 137/2020
Riferimento alla modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto previsto per le procedure straordinarie; la trattazione è avvenuta secondo tale disciplina
Decreto-legge n. 198/2022
Norma successiva che ha previsto disposizioni analoghe sulla trattazione del ricorso in forma scritta; richiamata insieme all'art. 23 del D.L. 137/2020
Codice di procedura penale
Predisposizione della facoltà della Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in caso, al versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di esito negativo del ricorso
Sezione 2, Sentenza n. 11970 del 22/01/2020
Principio giurisprudenziale secondo cui il singolo socio titolare di residue quote è legittimato a proporre querela per appropriazione indebita commessa dal legale rappresentante-socio, essendo anch'egli persona offesa
Sezione Unita', Sentenza n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di esaminare questioni sopravvenute come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata
Sez. 6, Sentenze citate nella decisione
n. 27429 del 4/7/2006 (Lobriglio); n. 25255 del 14/2/2012 (Minervini)
Richiamate a sostegno del principio che la Corte di cassazione non è chiamata a riesaminare fatti e prove e che i controlli sono limitati ai profili di legittimità
Massime di principio
- Quando l'illecito patrimoniale è commesso dal legale rappresentante-socio, anche il singolo socio residuo può essere considerato persona offesa e ha legittimazione a proporre querela: l'assenza della firma congiunta prevista dallo statuto per atti straordinari non determina automaticamente l'improcedibilità se il socio che propone la querela detiene residue quote e si configura come danneggiato
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito sui fatti e sulle prove: i motivi che si risolvono in una diversa lettura delle prove o in una rivalutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili
- Eccezioni processuali fondate su assenze temporanee (es. ricovero ospedaliero) non escludono automaticamente la responsabilità se emerge che atti o documenti sono stati prodotti o trasmessi tramite delegati o precedentemente al periodo di assenza
- Per impugnare con efficacia le valutazioni contabili del giudice di merito è necessario indicare in cassazione quali documenti specifici si ritengono decisivi e produrli nei gradi utili: deduzioni generiche o apodittiche senza riferimento documentale sono inefficaci
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende); inoltre l'inammissibilità impedisce di sollevare questioni sopravvenute (es. prescrizione) in cassazione
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