Cassazione Penale, Sentenza n. 17969/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva, deducendo: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 533 c.p.p. e assenza dell'elemento soggettivo (dolo), con argomentazione che le operazioni tra SE.CA. s.r.l. e la fallita Caluma s.r.l. erano tra societa' dello stesso gruppo, vantaggiose (acquisto di terreni edificabili) e che la fallita non era in dissesto; inoltre il ricorrente era divenuto amministratore della fallita solo dopo il deposito dell'istanza di fallimento; (2) violazione dell'art. 177 c.p.p. e mancata corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza, sostenendo che si sarebbe trattato di compensazioni tra soci e non di somme effettivamente incassate; (3) vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis c.p. per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo solo un precedente per bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto pienamente motivata la valutazione dei giudici di merito che, in una doppia conforme, hanno evidenziato che le operazioni erano state compiute tra parti correlate (Carta socio di maggioranza e dominus del gruppo), che la Caluma si trovava in grave difficolta' economica e che la posizione e i comportamenti del Carta indicavano consapevolezza e apporto alla condotta depauperativa: l'essere divenuto amministratore sei mesi prima del fallimento non esonerava dall'obbligo (e dalla possibilita') di agire per il recupero dei crediti. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la prova documentale (scrittura privata del 3/2/2011 e versamenti per 82.000 euro) dimostra che vi furono effettivi trasferimenti di denaro e non una mera compensazione, quindi la condanna corrisponde al capo di imputazione, e ha richiamato la giurisprudenza che esclude la violazione ove l'imputato abbia potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'imputazione. Il terzo motivo e' stato dichiarato inammissibile per genericita', posto che la motivazione del giudice di merito ha esplicitato la recidiva per altro fallimento e la spregiudicatezza dell'azione imprenditoriale, incompatibile con le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua e sufficiente a dimostrare il dolo e gli elementi del reato.
art. 177 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla corrispondenza tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussista mutamento dell fatto tale da arrecare pregiudizio alla difesa, avendo l'imputato potuto difendersi sull'oggetto dell'accusa.
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 521 c.p.p. nel motivo sul difetto di correlazione; la Corte ha valutato la documentazione probatoria che dimostra il trasferimento di somme, escludendo il difetto di correlazione.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro della contestazione sulla corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza; la Corte ha applicato il principio secondo cui la trasformazione del fatto deve essere radicale per integrare un vulnus alla difesa.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per chiedere le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per genericita' in presenza di motivazione che documenta la spregiudicatezza e la recidiva dell'imputato.
Massime di principio
- Operazioni economiche tra societa' riconducibili allo stesso gruppo sono sottoposte a scrutinio e possono costituire elemento indiziario del dolo se risultano idonee a depauperare il patrimonio della societa' creditrice.
- La qualifica di socio di maggioranza e la posizione di dominus di fatto possono essere utilizzate per inferire la consapevolezza dell'apporto alla condotta dell'intraneus e quindi il dolo del concorrente.
- La nomina ad amministratore pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento non esclude, di per se', l'elemento soggettivo né l'obbligo di adottare iniziative stragiudiziali o giudiziali per il recupero dei crediti; l'inerzia puo' essere valutata penalmente.
- Perché sussista un mutamento di fatto tale da integrare violazione dell'art. 177 c.p.p. occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'ipotesi astratta; e' invece sufficiente che l'imputato abbia avuto la concreta possibilita' di difendersi sull'oggetto dell'accusa.
- Le censure sulle attenuanti generiche devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice: motivazioni concrete che evidenziano recidiva o spregiudicatezza imprenditoriale giustificano il diniego delle attenuanti.
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