Sentenza del 07/11/2018 n. 28337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA, ritenendo non conformi al valore normale i prezzi applicati nelle transazioni infragruppo con società estere non residenti. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR con otto motivi, sostenendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 110, comma 7, TUIR in materia di transfer pricing. In particolare, ha contestato che il giudice d'appello avesse considerato congrui i prezzi confrontandoli con quelli praticati sul mercato nazionale e valorizzando anche contributi monetari successivamente versati dalla controllante estera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e ha accolto il quarto, ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 110, comma 7, TUIR adottata dalla CTR. La disciplina del transfer pricing non richiede all'Amministrazione di dimostrare un concreto vantaggio fiscale, ma l'esistenza di transazioni infragruppo a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale. Spetta poi al contribuente dimostrare che il prezzo corrisponde a quello praticabile in condizioni di libera concorrenza, secondo i criteri dell'art. 9, comma 3, TUIR. La CTR aveva utilizzato un confronto non adeguatamente contestualizzato e aveva ritenuto normale il prezzo anche in ragione di contributi successivi della controllante, realizzando una indebita normalizzazione a posteriori. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. I motivi relativi alle sanzioni sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, TUIR
Disciplina dei prezzi di trasferimento nelle operazioni tra imprese associate residenti in Stati diversi
La norma mira a contrastare lo spostamento artificiale di imponibile mediante transazioni infragruppo e impone di verificare la corrispondenza dei prezzi al valore normale, senza richiedere la prova di un concreto risparmio fiscale.
Art. 9, comma 3, TUIR
Sono da intendersi normali i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza
Il valore normale deve essere determinato mediante un confronto contestualizzato per caratteristiche qualitative, commerciali, temporali e territoriali, preferibilmente sulla base di listini, tariffe o altri dati oggettivi e apprezzabili.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve provare l'esistenza di una transazione infragruppo a un prezzo apparentemente non normale; il contribuente, quale soggetto più vicino alla prova, deve dimostrare la conformità del prezzo alle condizioni di mercato.
Art. 9 del Modello di Convenzione OCSE
Principio di libera concorrenza
Le operazioni tra imprese associate devono essere valutate come se fossero state realizzate tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili.
Art. 1, commi 2 e 2-ter, D.Lgs. n. 471 del 1997
Le disposizioni riguardano le sanzioni connesse alle violazioni in materia tributaria e la relativa esimente; nella decisione, le questioni sanzionatorie sono rimaste assorbite dall'accoglimento del motivo sul transfer pricing.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di transfer pricing l'Amministrazione finanziaria non deve dimostrare che il contribuente abbia conseguito un effettivo vantaggio fiscale: è sufficiente provare l'esistenza di operazioni infragruppo e la possibile divergenza dei prezzi dal valore normale.
- Il contribuente deve documentare in modo analitico che i prezzi applicati rispettano il principio di libera concorrenza, utilizzando comparabili attendibili e adeguatamente contestualizzati per mercato, periodo, prodotto, quantità, condizioni commerciali e livello di distribuzione.
- Il semplice confronto con prezzi praticati sul mercato interno non è sufficiente se le operazioni non sono comparabili o se il confronto non avviene tra soggetti indipendenti in condizioni analoghe.
- Contributi, rettifiche o sostegni finanziari versati successivamente dalla capogruppo non possono, da soli, rendere normale a posteriori un prezzo originariamente non conforme ai criteri di mercato; occorre chiarirne natura, finalità, imputazione e incidenza economica.
- La redditività complessiva della società può costituire un elemento di analisi, ma non sostituisce la verifica del valore normale delle singole transazioni secondo criteri oggettivi e verificabili.
- In caso di rinvio, il giudice deve riesaminare la congruità dei prezzi applicando i criteri dell'art. 110, comma 7, e dell'art. 9, comma 3, TUIR, motivando specificamente sulle prove offerte da entrambe le parti.
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