Ordinanza n. 3127/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di rigetto del 6 agosto 2026 delle istanze inviate dal ricorrente in data 4 agosto 2026 con le quali si chiedeva: a) di autorizzare il Liquidatore pro tempore ad assegnare in proprietà al ricorrente creditore pignoratizio, l'unico bene immobile della liquidanda cooperativa edilizia Vera Cruz, sito in Tor San Lorenzo di Ardea via Metauro 28 f.54 part.2905 sub. 502; b) copia integrale del fascicolo L.C.A. n. 230/2015; c) la documentazione comprovante le azioni intraprese nei confronti dei Liquidatori avvicendatisi nel tempo ante nomina del liquidatore pro tempore attuale; 2) del decreto ministeriale istitutivo della L.C.A. 6 maggio 2015 G.U. 142 del 22 giugno 2015 con cui è stata disposta la Liquidazione Coatta Amministrativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto delle istanze dirette all'assegnazione al ricorrente dell'unico immobile della cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, all'accesso al fascicolo della procedura e alla documentazione sulle azioni intraprese nei confronti dei precedenti liquidatori, nonché decreto ministeriale di apertura della liquidazione coatta amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del 6 agosto 2026 e il decreto ministeriale del 6 maggio 2015 istitutivo della liquidazione coatta amministrativa, chiedendo in via cautelare l'immediata immissione nel possesso dell'immobile sito in Ardea e l'ingiunzione di pagamento di 15.800 euro per lavori urgenti di salvaguardia e messa in sicurezza. Ha inoltre formulato domande incidentali di accesso documentale riguardanti la documentazione urbanistica, catastale e notarile dell'immobile e un provvedimento autorizzatorio relativo a un'altra procedura indicata come termine di paragone. A sostegno delle pretese di assegnazione ha richiamato, tra l'altro, l'art. 589 c.p.c. e l'art. 164-bis disp. att. c.p.c., sostenendo la possibilità di ottenere l'assegnazione del bene e il rimborso o l'anticipazione delle spese di salvaguardia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare perché le misure richieste eccedono i limiti tipici della tutela cautelare amministrativa, avente natura prevalentemente conservativa o propulsiva: la sospensione non può trasformarsi nell'assegnazione diretta di un cespite né nell'emissione di un ordine di pagamento per lavori di ripristino. Ha ritenuto inconferenti le norme del codice di procedura civile richiamate, poiché applicabili al processo esecutivo individuale e non alla liquidazione coatta amministrativa. L'apertura della procedura concorsuale comporta l'improcedibilità e l'estinzione delle azioni esecutive singolari e sottopone l'intero patrimonio sociale alla disciplina concorsuale. L'assegnazione diretta o l'anticipazione di somme a favore del singolo creditore violerebbero inoltre la par condicio creditorum e l'ordine di graduazione dei crediti, oltre a eludere il modulo legale delle vendite competitive. Il TAR ha valorizzato anche la documentazione dell'Amministrazione relativa all'avvio degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e regolarizzazione urbanistico-catastale dell'immobile, funzionali alla stima aggiornata e alle successive vendite competitive; la custodia e la salvaguardia del bene devono quindi restare in capo alla procedura concorsuale. Le domande incidentali di accesso sono state dichiarate inammissibili perché proposte in una memoria difensiva non notificata alle altre parti, in violazione dell'obbligo di notificazione previsto per l'accesso incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto non consente di adottare misure satisfattive eccedenti la funzione conservativa o propulsiva propria della cautela.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda incidentale di accesso proposta nel corso del giudizio deve essere notificata all'amministrazione e agli eventuali controinteressati; la mancata notificazione comporta l'inammissibilità.
art. 201 legge fallimentare
L'apertura della liquidazione coatta amministrativa determina l'improcedibilità e l'estinzione delle azioni esecutive singolari, assoggettando il patrimonio sociale alla procedura concorsuale.
art. 589 c.p.c.
La disciplina dell'istanza di assegnazione è riferita al processo esecutivo individuale e non è applicabile per ottenere l'assegnazione diretta di beni nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa.
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
La disciplina della chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità riguarda il processo esecutivo individuale e non fonda pretese nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa, pur potendo avere natura conservativa o propulsiva, non può essere utilizzata per ottenere direttamente l'assegnazione di un bene o l'emissione di un ordine di pagamento quando tali misure definirebbero sostanzialmente la pretesa nel merito.
- Le disposizioni del codice di procedura civile relative all'assegnazione dei beni e alla chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità non sono applicabili alla liquidazione coatta amministrativa, che è disciplinata dalla normativa concorsuale speciale.
- L'apertura della liquidazione coatta amministrativa impedisce le azioni esecutive individuali e impone il rispetto della par condicio creditorum, dell'ordine di graduazione dei crediti e delle modalità concorsuali di liquidazione; non è quindi consentita un'assegnazione diretta o un'anticipazione patrimoniale in favore di un singolo creditore al di fuori della procedura.
- La domanda incidentale di accesso documentale proposta nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è inammissibile se contenuta in una memoria non notificata all'amministrazione e ai controinteressati, perché la notificazione è necessaria a garantire il contraddittorio.
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