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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25344/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli eredi di un soggetto che aveva prestato garanzie personali a favore di una cooperativa agricola fallita hanno chiesto l’accertamento del diritto del dante causa ad essere ammesso ai benefici previsti dalla normativa speciale sulle cooperative agricole insolventi, cioè l’accollo a carico dello Stato delle garanzie con conseguente liberazione del garante e senza diritto di ripetizione. Il Ministero aveva invece escluso quel soggetto dall’intervento pubblico, ritenendo che le sue garanzie e posizioni debitorie non rientrassero nel beneficio e affermando l’obbligo di restituire quanto eventualmente già corrisposto. In appello la domanda è stata respinta perché la Corte territoriale ha valorizzato gli esiti di un precedente giudizio penale nei confronti del dante causa, ritenendo che avesse contribuito al dissesto della cooperativa. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: (1) violazione delle norme sull’accollo e sulla liberazione dei soci garanti, sostenendo che l’effetto liberatorio fosse automatico ex lege; (2) violazione della disciplina regolamentare e costituzionale, sostenendo che la sentenza penale di assoluzione e quella di prescrizione impedissero di attribuire rilevanza ostativa ai fatti contestati e che il d.m. richiamato fosse stato annullato in parte; (3) violazione delle regole su prova e motivazione, lamentando che non fosse stata fornita prova del concorso del dante causa nel dissesto e che la Corte d’appello avesse omesso di considerare elementi istruttori; (4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di decadenza dell’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura fondata sul preteso giudicato amministrativo e sul valore vincolante del giudicato penale, osservando che la sentenza di prescrizione non produce automaticamente effetti vincolanti nel civile e che, comunque, la Corte d’appello aveva svolto un autonomo accertamento dei fatti. Ha poi affermato che la normativa speciale sulla cooperazione agricola prevede sì la liberazione dei soci garanti per effetto dell’intervento statale, ma non esclude il potere-dovere dell’amministrazione di verificare successivamente i presupposti e di rivalutare l’eventuale contribuzione del singolo all’insolvenza, anche in funzione del diritto di ripetizione o di surroga. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso sia la violazione dell’art. 2697 c.c. sia quella dell’art. 115 c.p.c., chiarendo che si trattava in realtà di contestazione della valutazione delle prove e del merito, non sindacabile in cassazione; ha inoltre ritenuto che la motivazione d’appello fosse congrua e non affetta da anomalie rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. Sul quarto motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che i ricorrenti non avevano riprodotto il testo della fideiussione né illustrato adeguatamente la prospettazione processuale, e che comunque la decadenza ex art. 1957 c.c. è derogabile e dipende dal contenuto concreto della garanzia. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure proposte sono state ricondotte ai vizi denunciabili in cassazione, ma la Corte ha ritenuto che diversi motivi in realtà mirassero a contestare il merito o difettassero di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una riproduzione sufficiente degli atti e delle sentenze richiamate, soprattutto quando si invoca un giudicato esterno o si censura un error in procedendo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non dover osservare la regola di valutazione delle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti; non se si contesta il diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia richiede una effettiva mancanza di decisione sulla domanda; nel caso concreto la censura non è stata accolta per difetto di adeguata allegazione processuale.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove già acquisite.

  • art. 1273 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che l’accollo statale producesse effetti liberatori automatici; la Corte ha invece valorizzato la necessità di un procedimento amministrativo e di una verifica dei presupposti.

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato nel quadro della ripetizione/regresso connesso all’intervento statale sulle garanzie.

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza del creditore dalla fideiussione non è di ordine pubblico e può essere derogata; la sua applicazione dipende dal contenuto della specifica garanzia e dalla condotta del creditore verso il debitore principale.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ha escluso che la domanda subordinata potesse essere accolta in assenza della riproduzione del testo della garanzia e di elementi sulla tempestività dell’azione dei creditori.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla presunzione di innocenza; la Corte ha chiarito che la prescrizione penale non equivale a una pronuncia di assoluzione e non vincola automaticamente il giudice civile.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per affermare che l’azione amministrativa deve conformarsi a legalità, buon andamento e imparzialità, da cui si desume il potere di rivalutazione dei presupposti dell’intervento pubblico.

  • art. 654 c.p.p.

    La Corte ha escluso l’applicazione analogica al caso di sentenza penale di prescrizione; il vincolo nel civile opera solo nei casi previsti dalla norma, ossia per sentenze irrevocabili di condanna o assoluzione dibattimentale.

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149/1993

    Le garanzie prestate da soci di cooperative agricole insolventi possono essere assunte a carico del bilancio dello Stato; l’intervento è però inserito in un procedimento amministrativo e non elimina la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi.

  • L. n. 237/1993

    Legge di conversione del d.l. n. 149/1993, richiamata come base normativa del beneficio richiesto dagli eredi.

  • art. 126, comma 3, L. n. 388/2000

    L’intervento dello Stato determina la liberazione di tutti i soci garanti; la Corte ha richiamato questa previsione come conferma della disciplina favorevole ai garanti.

  • art. 126, comma 3-bis, L. n. 388/2000

    È espressamente salvato il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto nei confronti dei soci che abbiano contribuito all’insolvenza o che non abbiano titolo al beneficio.

  • art. 4 d.m. 2 ottobre 1995

    Prevede accertamenti preliminari del Ministero sull’esistenza del credito, sull’assenza di procedimenti penali e su ulteriori adempimenti necessari prima dell’accollo delle garanzie.

  • art. 4 d.m. 18 dicembre 1995

    Richiamato nel terzo motivo in relazione agli accertamenti amministrativi connessi all’intervento statale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente che invochi un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale della decisione dedotta, non essendo sufficiente il mero richiamo al dispositivo o a stralci isolati della motivazione.
  • La sentenza penale di prescrizione non produce, di regola, efficacia vincolante nel giudizio civile quanto all’accertamento dei fatti materiali; tale efficacia è riservata alle ipotesi previste dall’art. 654 c.p.p. e richiede una sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione dibattimentale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando la censura investa il modo in cui le prove sono state valutate nel merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice abbia esplicitamente deciso di non osservare la regola di disponibilità della prova o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti; non basta dissentire dal loro apprezzamento.
  • La decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. non è norma di ordine pubblico e può essere derogata; la sua operatività dipende dal concreto contenuto della garanzia e dalla condotta processuale del creditore verso il debitore principale.
  • In materia di interventi pubblici sulle garanzie dei soci di cooperative agricole insolventi, l’assunzione del debito da parte dello Stato e la conseguente liberazione dei garanti non escludono il potere dell’amministrazione di verificare successivamente la sussistenza dei presupposti del beneficio e di agire in ripetizione verso chi abbia contribuito al dissesto o non sia legittimato al beneficio.
  • Una censura di omessa pronuncia richiede l’indicazione precisa del fatto processuale omesso e della corretta soluzione alternativa; in difetto, la doglianza non è scrutinabile efficacemente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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