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Sentenza

Sentenza n. 492/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 431/2025, pubblicata il 23.04.2025.

Giustizia amministrativa202501716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 431/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 431/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento di quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese del giudizio, rilevando che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del processo e che l'ottemperanza riguardava solo parzialmente una sentenza relativa a più docenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha eseguito la prestazione oggetto della sentenza passata in giudicato. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, ritenendo rilevante che l'adempimento fosse intervenuto dopo la notificazione del ricorso e che il giudizio di ottemperanza fosse stato necessario per ottenere l'esecuzione, sia pure parziale, della sentenza. Le spese sono state liquidate in euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione dell'importo corrispondente al contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, nelle more del giudizio di ottemperanza, la sentenza della cui esecuzione si discute, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendo più necessario adottare misure esecutive.
  • L'adempimento intervenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, se l'inadempimento ha reso necessaria l'instaurazione del processo.
  • Nel regolare le spese del giudizio di ottemperanza, il giudice può considerare che l'esecuzione abbia riguardato soltanto una parte della sentenza, quando quest'ultima concerneva una pluralità di destinatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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