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Sentenza

Sentenza n. 389/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 135/2023 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15 febbraio 2023.

Giustizia amministrativa202500229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 135/2023, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 135/2023 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di 2.000 euro e a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.079 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 febbraio 2024 mediante PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, ma, decorso il termine di moratoria di 120 giorni, l'Amministrazione era rimasta inadempiente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il giudicato, la notificazione della sentenza, il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto compensi e spese dell'eventuale attività commissariale a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È indicato come fondamento dell'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato rimasta ineseguita dall'Amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disposizione, pur dettata per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, al fine di porre i compensi e le spese dell'attività commissariale a carico dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato dalla sentenza del giudice del lavoro per la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, previamente notificata, e sia decorso il termine di moratoria previsto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione della pronuncia entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento o all'attribuzione di una somma, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, assegnandogli un termine per l'esercizio sostitutivo dei poteri necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
  • La disciplina che pone a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'attività del commissario ad acta, previsti per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia chiamato a supplire all'inerzia amministrativa.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, le spese del relativo giudizio seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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