Regolamento (UE) 2025/1421
Regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione, del 17 luglio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/1009 per rafforzare e rendere più proporzionate alcune procedure di valutazione della conformità dei fertilizzanti UE. Da un lato impone che determinate prove su concimi a base di nitrato di ammonio siano svolte esclusivamente in laboratori accreditati; dall’altro stabilisce audit annuali per talune categorie di materiali recuperati, indipendentemente dalla frequenza di campionamento. È prevista una specifica dilazione temporale per l’applicazione della modifica relativa ai test sui concimi ad alto tenore di azoto.
Modifica le procedure di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE, in particolare per i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto e per taluni prodotti contenenti materiali costituenti recuperati.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti, agli organismi notificati e ai laboratori coinvolti nella valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. Riguarda specificamente le procedure di cui all’allegato IV, parte II: il modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto e il modulo D1 per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; la nuova regola sui cicli termici e sulle prove di resistenza alla detonazione si applica dal 30 dicembre 2025.
Modifica delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE
Il regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione modifica il regolamento (UE) 2019/1009 in materia di messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE. L’intervento nasce dall’esigenza di garantire, da un lato, l’affidabilità delle prove su concimi potenzialmente esplosivi e, dall’altro, una maggiore proporzionalità degli oneri di audit per i prodotti contenenti materiali costituenti recuperati.
Ambito materiale e soggetti coinvolti
La modifica incide sulle procedure di valutazione della conformità previste dall’allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, coinvolgendo in particolare fabbricanti, laboratori e organismi notificati. Le misure riguardano due ambiti distinti:
- i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, per i quali sono previste prove tecniche più rigorose;
- i prodotti fertilizzanti contenenti materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, per i quali è ridefinita la frequenza degli audit.
Laboratori accreditati per le prove sui concimi a base di nitrato di ammonio
Nel modulo A1 dell’allegato IV, parte II, è inserita una disposizione secondo cui i cicli termici e le prove di resistenza alla detonazione di cui ai punti 4.3 e 4.4 devono essere eseguiti da laboratori accreditati per tali attività da un organismo nazionale di accreditamento. La scelta risponde all’esigenza di assicurare risultati affidabili per prove che riguardano prodotti potenzialmente esplosivi. Il considerando rilevante precisa che la modifica si applica con un periodo transitorio.
Audit annuali per taluni materiali recuperati
Nel modulo D1 dell’allegato IV, parte II, la frase introduttiva del punto 6.3.2 è sostituita per prevedere che, per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, l’organismo notificato effettui audit annuali. La ratio della modifica è rendere l’obbligo di audit proporzionato, evitando che la frequenza degli audit dipenda dalla frequenza del campionamento dei materiali in uscita e possa così crescere fino a livelli molto elevati per i fabbricanti con grandi volumi produttivi.
Rapporto tra audit e campionamento
Il regolamento chiarisce che la periodicità dei campionamenti e delle analisi dei materiali in uscita resta distinta dalla frequenza degli audit. In altri termini, i materiali continuano a essere campionati secondo la disciplina applicabile, ma gli audit dell’organismo notificato sono limitati a una cadenza annuale per i materiali indicati, senza automatismi collegati al numero dei campionamenti.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tuttavia, la modifica relativa ai cicli termici e alle prove di resistenza alla detonazione si applica solo dal 30 dicembre 2025, così da consentire ai fabbricanti un adeguato periodo di transizione.
Disposizioni principali
Prove su concimi a base di nitrato di ammonio
Nel modulo A1 dell’allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, i cicli termici e le prove di resistenza alla detonazione di cui ai punti 4.3 e 4.4 devono essere effettuati in laboratori accreditati per tali attività da un organismo nazionale di accreditamento. La misura rafforza l’affidabilità delle prove relative a prodotti potenzialmente esplosivi.
Audit annuali per il modulo D1
Nel modulo D1 dell’allegato IV, parte II, per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 l’organismo notificato deve effettuare audit annuali. La frequenza degli audit è quindi resa autonoma rispetto alla frequenza del campionamento dei materiali in uscita.
Campionamento e analisi dei materiali in uscita
Per i materiali indicati nel modulo D1, l’organismo notificato continua a prelevare e analizzare campioni del materiale in uscita secondo la frequenza prevista dalla disciplina applicabile, ma senza che ciò determini un aumento automatico della frequenza degli audit oltre l’obbligo annuale.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 1, relativo ai cicli termici e alle prove di resistenza alla detonazione, si applica dal 30 dicembre 2025.
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