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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1423

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1423 della Commissione, del 17 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di un preparato di cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd.)

Normativa europea32025R1423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014. Le modifiche riguardano l’introduzione di un nuovo percorso produttivo mediante fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148, alcune specifiche del preparato e il limite di un’impurezza. Sono inoltre adeguate talune condizioni tecniche di impiego e previste misure transitorie per l’esaurimento delle scorte già immesse sul mercato.

Modifica i termini dell’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, ai soggetti che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo per mangimi cantaxantina, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo. L’ambito materiale riguarda l’autorizzazione dell’additivo zootecnico destinato alle galline da riproduzione, con aggiornamento della composizione, del percorso produttivo e di alcune condizioni d’uso. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; contiene inoltre misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate.

Modifica dell’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014, che aveva autorizzato per dieci anni l’uso di un preparato di cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione. La Commissione adotta la modifica sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 3, tenendo conto del parere EFSA del 26 novembre 2024 e della domanda di modifica presentata il 4 febbraio 2021.

Razionale della modifica e valutazioni scientifiche

La modifica riguarda l’introduzione di un nuovo percorso produttivo tramite fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148, la revisione di alcune specifiche del preparato e l’innalzamento del limite di diclorometano da 10 a 80 mg/kg di additivo. Secondo l’EFSA, le conclusioni già espresse nel parere del 12 dicembre 2012 sulla cantaxantina sintetica si applicano anche alla cantaxantina ottenuta per fermentazione, quanto a sicurezza per animali bersaglio, consumatori e ambiente. L’Autorità ha inoltre ritenuto il prodotto equivalente a quello di sintesi chimica e ha indicato l’efficacia dell’additivo nelle galline da riproduzione al livello di 6 mg/kg di mangime completo.

Ambito di applicazione e destinatari

L’atto riguarda gli operatori del settore dei mangimi e incide sull’autorizzazione dell’additivo zootecnico cantaxantina, sulle premiscele che lo contengono e sui mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tale sostanza. Il testo si applica nell’Unione e aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 con condizioni tecniche vincolanti per l’uso nelle galline da riproduzione.

Composizione, sostanza attiva e metodi di analisi

L’additivo è identificato come cantaxantina, con numero di identificazione 4d161g, nella categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici per la stabilizzazione della funzione riproduttiva. La composizione deve prevedere almeno il 10 % di cantaxantina e non più del 4,4 % di butilidrossitoluene; l’impurezza di diclorometano non deve superare 80 mg/kg di additivo. La sostanza attiva può essere prodotta per sintesi chimica o mediante fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148. Per l’analisi sono previsti spettrofotometria a 426 nm per l’additivo e NP-HPLC-VIS a 466 nm per premiscele e mangimi.

Condizioni d’impiego per le galline da riproduzione

L’autorizzazione riguarda le galline da riproduzione e fissa un tenore di 6 mg di cantaxantina/kg di mangime completo con umidità al 12 %. Il regolamento richiede inoltre che nelle istruzioni d’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità durante il trattamento termico.

Restrizioni sulle miscele e tutela degli utilizzatori

La miscela delle varie fonti di cantaxantina non può superare 6 mg di cantaxantina/kg di mangime completo. La miscela con altri additivi contenenti cantaxantina e/o altri carotenoidi è consentita solo se la concentrazione totale non supera 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo. Sul versante della sicurezza per gli utilizzatori, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; qualora tali rischi non possano essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Misure transitorie e decorrenza

Per evitare effetti immediati sulle filiere, il regolamento prevede un regime transitorio. L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2026 secondo le norme precedenti possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 7 agosto 2026 secondo le norme precedenti possono anch’essi restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 684/2014

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 è sostituito dall’allegato del nuovo regolamento. L’aggiornamento recepisce le modifiche ai termini dell’autorizzazione della cantaxantina per galline da riproduzione.

Nuovo percorso produttivo e specifiche dell’additivo

È autorizzata la cantaxantina prodotta mediante sintesi chimica o mediante fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148. La composizione del preparato deve contenere almeno il 10 % di cantaxantina e non più del 4,4 % di butilidrossitoluene; l’impurezza di diclorometano è fissata a un massimo di 80 mg/kg di additivo.

Condizioni d’uso per le galline da riproduzione

L’additivo è autorizzato per le galline da riproduzione con un tenore minimo e massimo di 6 mg di cantaxantina/kg di mangime completo al 12 % di umidità. Le istruzioni d’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Limiti per miscelazione con altre fonti e carotenoidi

La miscela delle varie fonti di cantaxantina non deve superare 6 mg di cantaxantina/kg di mangime completo. La miscela con altri additivi contenenti cantaxantina e/o altri carotenoidi è ammessa solo se la concentrazione totale non supera 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Periodo di autorizzazione e rinnovo

La domanda di rinnovo è stata presentata il 10 luglio 2023. In base all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il periodo di autorizzazione si estende automaticamente poiché la decisione sul rinnovo non è stata adottata prima della scadenza.

Misure transitorie

L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2026 conformemente alle norme precedenti possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 7 agosto 2026 secondo le norme precedenti possono anch’essi essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresanità animaleautorizzazioni amministrativeetichettatura

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