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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1418

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1418 della Commissione, del 17 luglio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte con Talaromyces versatilis IMI CC 378536 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, ai suinetti svezzati, ai suini da ingrasso e alle scrofe (titolare dell’autorizzazione: Adisseo France S.A.S.) e recante abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 290/2014 e (UE) n. 1138/2014

Normativa europea32025R1418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi a base di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte con Talaromyces versatilis IMI CC 378536, ritenuto sicuro dall’EFSA alle condizioni d’uso attuali. L’atto fissa le condizioni tecniche di impiego, i livelli minimi di attività, i metodi di analisi e le misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente abroga le precedenti autorizzazioni del 2014 relative allo stesso additivo per le diverse categorie animali interessate.

Rinnovo dell’autorizzazione, come additivo per mangimi, di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte con Talaromyces versatilis IMI CC 378536, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’uso del preparato enzimatico identificato con il numero 4a1604i come additivo zootecnico e promotore della digestione nei mangimi destinati a tutte le specie di pollame, ai suinetti svezzati, ai suini da ingrasso e alle scrofe. L’autorizzazione rinnovata riguarda l’immissione sul mercato e l’impiego dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste esclusioni/limitazioni pratiche: l’impiego nelle scrofe è specificato da una settimana prima del parto sino alla fine della lattazione; per le formulazioni solide valgono specifiche misure di protezione per gli utilizzatori.

Rinnovo dell’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi

Il regolamento rinnova, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte con Talaromyces versatilis IMI CC 378536, già autorizzato in precedenza per specifiche specie di suini e per il pollame. L’intervento si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA e mira a mantenere sul mercato un additivo classificato come additivo zootecnico e promotore della digestione, stabilendo al contempo condizioni di uso e misure di sicurezza per gli operatori.

Presupposti normativi e valutazione scientifica

La Commissione richiama il sistema di autorizzazione e rinnovo previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2.

L’EFSA, nel parere del 26 novembre 2024, ha ritenuto che l’additivo, nelle condizioni attualmente autorizzate, continui a essere sicuro per tutte le specie di pollame, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e le scrofe, nonché per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre precisato il profilo di pericolosità per gli utilizzatori: non irritante per occhi e pelle, ma sensibilizzante delle vie respiratorie; le formulazioni solide sono anche sensibilizzanti della pelle. Non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione dell’efficacia, in quanto la domanda non introduce modifiche alle condizioni iniziali tali da incidere sull’efficacia dell’additivo.

Metodo di analisi e laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha considerato valide e applicabili alla nuova domanda le conclusioni e raccomandazioni già formulate per i precedenti atti autorizzativi in merito ai metodi di analisi. Per effetto dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è quindi richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Condizioni autorizzative e livelli di impiego

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a1604i e il titolare dell’autorizzazione in Adisseo France S.A.S. La composizione autorizzata comprende un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) ed endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotte con Talaromyces versatilis IMI CC 378536.

Le attività minime indicate sono le seguenti:

  • forma solida: 30 000 UV/g per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi e 22 000 UV/g per l’endo-1,4-beta-xilanasi;
  • forma liquida: 7 500 UV/ml per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi e 5 500 UV/ml per l’endo-1,4-beta-xilanasi.

Per il mangime completo con umidità del 12% sono previsti livelli minimi di:

  • 1 500 UV/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
  • 1 100 UV/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi.

L’autorizzazione riguarda tutte le specie di pollame, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e le scrofe. Per queste ultime, l’uso è specificato da una settimana prima del parto sino alla fine della lattazione.

Metodi di analisi

L’allegato prevede metodi viscosimetrici per la quantificazione delle attività enzimatiche:

  • per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi, riduzione della viscosità del substrato contenente beta-glucano d’orzo a pH 5,5 e 30 °C;
  • per l’endo-1,4-beta-xilanasi, riduzione della viscosità del substrato contenente arabinoxilano di frumento a pH 5,5 e 30 °C.

I dettagli tecnici dei metodi sono rinviati al laboratorio di riferimento.

Obblighi di etichettatura e misure di sicurezza

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori.

Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle; tale obbligo è espressamente riferito alle formulazioni solide dell’additivo.

Abrogazione delle autorizzazioni precedenti e durata

Con il rinnovo dell’autorizzazione, il regolamento abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 290/2014 e (UE) n. 1138/2014.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 7 agosto 2035.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato enzimatico è rinnovata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, articolo 9, paragrafo 2, e l’additivo resta classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il rinnovo si fonda sulla domanda presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2.

Valutazione di sicurezza ed efficacia

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, l’additivo continua a essere sicuro per tutte le specie di pollame, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e le scrofe, nonché per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre indicato che l’additivo non è irritante per occhi e pelle, ma deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; le formulazioni solide sono considerate anche sensibilizzanti della pelle. Non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione dell’efficacia, poiché la domanda non introduce modifiche che incidano su tale profilo.

Metodo di analisi e ruolo del laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le conclusioni e le raccomandazioni già formulate in occasione delle precedenti autorizzazioni sui metodi di analisi. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento per la nuova domanda.

Condizioni di impiego e livelli minimi

Per tutte le specie di pollame, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e le scrofe l’allegato prevede livelli minimi di 1 500 UV/kg di mangime completo per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi e 1 100 UV/kg per l’endo-1,4-beta-xilanasi, con umidità del 12%. Per le scrofe, l’impiego è limitato al periodo da una settimana prima del parto fino alla fine della lattazione. Devono inoltre essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati in altro modo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle, in particolare per le formulazioni solide dell’additivo.

Abrogazione delle autorizzazioni precedenti

A seguito del rinnovo, sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 290/2014 e (UE) n. 1138/2014, che avevano autorizzato rispettivamente l’uso del preparato per volatili, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato in allegato termina il 7 agosto 2035.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroautorizzazioni e rinnovi

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