Regolamento (UE) 2025/1419
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1419 della Commissione, del 17 luglio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/148, (UE) 2021/2094 e (UE) 2023/1172 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di additivi per mangimi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, per ragioni esclusivamente amministrative, il nome del titolare delle autorizzazioni di tre additivi per mangimi già approvati a livello UE. La modifica non comporta una nuova valutazione scientifica degli additivi e non introduce cambiamenti di sicurezza o di utilizzo. È previsto un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento.
Modifica puramente amministrativa del titolare dell’autorizzazione di alcuni additivi per mangimi, con aggiornamento dei relativi regolamenti di esecuzione e disciplina transitoria per le scorte esistenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi già autorizzati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/148, (UE) 2021/2094 e (UE) 2023/1172, ossia il decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G), il cloridrato di robenidina (Robenz 66G) e un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G). Riguarda il settore dei mangimi e, in particolare, la sostituzione del nome del titolare dell’autorizzazione da Zoetis SA / Zoetis Belgium SA a Phibro Animal Health SA. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore.
Modifica del nome del titolare dell’autorizzazione di alcuni additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1419 della Commissione interviene su tre precedenti autorizzazioni di additivi per mangimi, limitandosi a sostituire il nome del titolare dell’autorizzazione da Zoetis SA o Zoetis Belgium SA a Phibro Animal Health SA. La Commissione qualifica espressamente l’intervento come modifica amministrativa, adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, senza nuova valutazione scientifica degli additivi interessati.
Contesto normativo e additivi interessati
Le modifiche riguardano tre additivi già autorizzati: il decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G), il cloridrato di robenidina (Robenz 66G) e un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G). Tali autorizzazioni derivano dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/148, (UE) 2021/2094 e (UE) 2023/1172, che vengono aggiornati nei loro titoli e negli allegati per riflettere il nuovo titolare dell’autorizzazione.
Natura della modifica e ruolo dell’EFSA
La Commissione evidenzia che il cambio di denominazione del titolare non incide sulle caratteristiche, sulla sicurezza o sulle condizioni tecniche di impiego degli additivi. Per questo motivo non è necessaria una nuova valutazione del prodotto; l’Autorità europea per la sicurezza alimentare è tuttavia informata della domanda presentata dal precedente titolare. La modifica serve unicamente a rendere opponibile il nuovo soggetto titolare dei diritti di commercializzazione.
Modifiche puntuali ai regolamenti precedenti
Il regolamento dispone tre interventi coordinati:
- nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/148, il nome "Zoetis SA" è sostituito da "Phibro Animal Health SA" nel titolo e nell’allegato, seconda colonna;
- nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094, il nome "Zoetis Belgium SA" è sostituito da "Phibro Animal Health SA" nel titolo e nell’allegato, seconda colonna;
- nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172, il nome "Zoetis Belgium SA" è sostituito da "Phibro Animal Health SA" nel titolo e nell’allegato, seconda colonna.
Disciplina transitoria
Per evitare effetti immediati sulle scorte già prodotte, il regolamento prevede che gli additivi per mangimi interessati, se prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore secondo le regole precedenti, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. La misura transitoria risponde all’assenza di considerazioni di sicurezza che richiedano un’applicazione immediata.
Entrata in vigore e efficacia nell’Unione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento del titolare dell’autorizzazione
Il regolamento sostituisce, nei titoli e negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/148, (UE) 2021/2094 e (UE) 2023/1172, il nome del titolare dell’autorizzazione con Phibro Animal Health SA. La sostituzione riguarda i riferimenti a Zoetis SA e Zoetis Belgium SA contenuti nei testi delle autorizzazioni relative ai tre additivi per mangimi.
Natura puramente amministrativa della modifica
La Commissione precisa che la modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura esclusivamente amministrativa e non richiede una nuova valutazione degli additivi per mangimi interessati. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Finalità della modifica
La modifica è adottata per consentire a Phibro Animal Health SA di avvalersi dei diritti di commercializzazione connessi alle autorizzazioni esistenti, senza alterare il contenuto tecnico-sanitario delle stesse.
Misura transitoria
Gli additivi per mangimi prodotti ed etichettati prima dell’entrata in vigore del regolamento, in conformità alle norme applicabili anteriormente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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