Regolamento (UE) 2025/1422
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1422 della Commissione, del 17 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141. Inserisce nuove specie, adegua alcune denominazioni tassonomiche e chiarisce l’ambito di applicazione di Lampropeltis getula mediante un rinvio esplicito alle sottospecie interessate. Prevede inoltre un differimento dell’applicazione per Castor canadensis e Neogale vison. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1143/2014.
Aggiornamento dell'elenco unionale delle specie esotiche invasive mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’intera Unione europea e riguarda gli operatori, le autorità competenti e gli Stati membri interessati dalla disciplina sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale prevista dal regolamento (UE) n. 1143/2014. Incide sulla qualificazione giuridica di determinate specie, sui relativi codici NC e sulle categorie di merci connesse, nonché sulle misure di prevenzione, gestione, autorizzazione e divieto che discendono dall’inclusione nell’elenco dell’Unione. Per due specie, Castor canadensis e Neogale vison, l’efficacia dell’inclusione è differita; per il resto, l’aggiornamento opera secondo l’entrata in vigore generale del regolamento.
Aggiornamento dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1422 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l’elenco dell’Unione delle specie esotiche invasive. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1143/2014, che disciplina prevenzione e gestione dell’introduzione e diffusione di tali specie, e si fonda sulle valutazioni di rischio e sugli elementi considerati ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, le specie inserite soddisfano i criteri per l’inclusione nell’elenco unionale e sono state oggetto delle verifiche previste dal quadro normativo di riferimento. Il regolamento interviene anche per adeguare la nomenclatura di alcune specie già elencate, in ragione di evoluzioni tassonomiche e di riferimenti scientifici aggiornati.
Nuove specie inserite nell’elenco
L’allegato aggiunge numerose specie all’elenco dell’Unione, in ordine alfabetico, tra cui:
- Acacia mearnsii
- Acridotheres cristatellus
- Asterias amurensis
- Bipalium kewense
- Brachyponera chinensis
- Broussonetia papyrifera
- Cervus nippon
- Cherax destructor
- Cipangopaludina chinensis
- Crassula helmsii
- Delairea odorata
- Faxonius immunis
- Marisa cornuarietis
- Misgurnus anguillicaudatus
- Misgurnus bipartitus
- Mulinia lateralis
- Nanozostera japonica
- Obama nungara
- Platydemus manokwari
- Pycnonotus jocosus
- Reynoutria japonica
- Reynoutria sachalinensis
- Reynoutria × bohemica
- Vespa mandarinia
Per ciascuna voce l’allegato associa i relativi codici NC degli esemplari vivi e, quando pertinenti, delle parti in grado di riprodursi, nonché le categorie di merci connesse. Questo dato è rilevante per l’applicazione operativa dei divieti e dei controlli, anche in ambito doganale.
Differimento dell’applicazione per Castor canadensis e Neogale vison
Il regolamento inserisce anche Castor canadensis e Neogale vison, ma ne differisce l’applicazione al 7 agosto 2027. La scelta è giustificata da esigenze pratiche di preparazione amministrativa e normativa: per Neogale vison gli Stati membri devono poter predisporre eventuali domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014; per Castor canadensis occorre consentire l’adeguamento delle misure di gestione e della legislazione nazionale, anche in considerazione della vicinanza con il castoro autoctono Castor fiber.
Aggiornamenti nomenclaturali e chiarimento su Lampropeltis getula
L’allegato sostituisce alcune denominazioni per allinearle alla nomenclatura aggiornata:
- Eichhornia crassipes diventa Pontederia crassipes Mart.
- Hakea sericea è indicata come Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl. s.l.
- Pennisetum setaceum è sostituito da Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone (Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.)
- Tamias sibiricus è indicato come Tamias sibiricus Laxmann, 1769 (Eutamias sibiricus (Laxmann, 1769))
Per Lampropeltis getula, la tabella aggiunge una nota esplicativa che chiarisce il perimetro della voce, ricomprendendo espressamente le seguenti specie o sottospecie: L. getula getula, L. californiae, L. nigra, L. splendida, L. holbrooki, L. floridana, L. nigrita e L. meansi.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il solo differimento espresso riguarda il punto 2 dell’allegato, che si applica dal 7 agosto 2027.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco unionale
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, così da aggiornare l’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
Nuove specie inserite nell’elenco
L’allegato inserisce in ordine alfabetico numerose specie, tra cui Acacia mearnsii, Acridotheres cristatellus, Asterias amurensis, Bipalium kewense, Brachyponera chinensis, Broussonetia papyrifera, Cervus nippon, Cherax destructor, Cipangopaludina chinensis, Crassula helmsii, Delairea odorata, Faxonius immunis, Marisa cornuarietis, Misgurnus anguillicaudatus, Misgurnus bipartitus, Mulinia lateralis, Nanozostera japonica, Obama nungara, Platydemus manokwari, Pycnonotus jocosus, Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria × bohemica e Vespa mandarinia.
Differimento di efficacia per due specie
L’allegato inserisce anche Castor canadensis e Neogale vison, ma l’articolo 2 prevede che il punto 2 dell’allegato si applichi solo dal 7 agosto 2027. Il differimento è motivato dall’esigenza di consentire agli Stati membri di predisporre eventuali domande di autorizzazione ex articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel caso di Neogale vison, e di adattare misure di gestione e legislazione nazionale per Castor canadensis.
Aggiornamenti di nomenclatura e chiarimenti tassonomici
L’allegato sostituisce o precisa alcune denominazioni già presenti nell’elenco: Eichhornia crassipes diventa Pontederia crassipes Mart.; Hakea sericea è aggiornato in Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl. s.l.; Pennisetum setaceum è sostituito da Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone (Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.); Tamias sibiricus è sostituito da Tamias sibiricus Laxmann, 1769 (Eutamias sibiricus (Laxmann, 1769)). Per Lampropeltis getula è aggiunta la nota che chiarisce che la voce comprende specifiche specie o sottospecie.
Codici NC e categorie di merci
Per ciascuna specie l’allegato indica i codici NC degli esemplari vivi, dei materiali/parti riproducibili e, ove rilevante, le categorie di merci connesse. Tali indicazioni sono funzionali all’applicazione pratica delle misure di controllo, in particolare nelle attività commerciali e doganali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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