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Ordinanza

Ordinanza n. 4080/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 6 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 16 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 466; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.

Giustizia amministrativa202501523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione di un elaborato dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 12/30, e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione insufficiente attribuita al proprio elaborato scritto nella sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione, nella parte in cui ritiene adeguato il voto meramente numerico. Dal testo emerge che il giudizio riguarda anche una questione di legittimità costituzionale relativa alle disposizioni che hanno differito, per la sessione 2024, l'entrata in vigore della disciplina richiamata dall'art. 46 della legge n. 47/2012. La medesima questione è già stata sollevata dal TAR in un diverso giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha rilevato che nel presente giudizio devono essere applicate le medesime norme oggetto dell'incidente di costituzionalità già sollevato nel giudizio R.G. n. 1509/2025, vertente su questione analoga. Ha quindi ritenuto necessario valutare la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Secondo il giudice, tale sospensione deve essere disposta previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e solo dopo aver consentito alle parti di interloquire, anche eventualmente davanti alla Corte costituzionale. Il TAR ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sui profili indicati e ha riservato la decisione alla scadenza del termine. Le generalità della ricorrente devono essere oscurate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    nella parte in cui dispongono il differimento dell'entrata in vigore, anche per la sessione dell'anno 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma di cui all'art. 46 della legge n. 47/2012

    La disposizione è indicata come oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio analogo, per possibile contrasto con l'art. 3 Cost.

  • art. 1 legge n. 18/2024

    nella parte in cui dispongono il differimento dell'entrata in vigore, anche per la sessione dell'anno 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma di cui all'art. 46 della legge n. 47/2012

    La disposizione di conversione è indicata, insieme alla norma del decreto-legge, come oggetto della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 46 legge n. 47/2012

    La sua entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni sottoposte a scrutinio costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale rispetto al quale il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nel giudizio analogo.

  • art. 295 c.p.c.

    Base normativa indicata dal TAR per la prospettata sospensione impropria del giudizio in presenza di una questione analoga già sottoposta alla Corte costituzionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone, secondo il richiamo operato dal TAR ai principi del Consiglio di Stato, il previo contraddittorio sulla prospettata sospensione impropria.

  • art. 23 legge n. 87/1953

    Norma in base alla quale, nel giudizio analogo, il TAR ha sospeso il processo e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo presenta una questione di diritto analoga a quella già sollevata in un diverso giudizio davanti alla Corte costituzionale, il giudice può valutare la sospensione impropria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
  • La sospensione impropria in senso lato deve essere preceduta dal contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; il giudice deve consentire alle parti di esprimersi sulla sospensione e di valutare se interloquire nel giudizio incidentale di costituzionalità.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleTutela del terzo

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