Cassazione Penale, Sentenza n. 48904/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per: a) bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/occlusione delle scritture contabili) e b) causazione dolosa del fallimento (omissione sistematica del versamento di contributi previdenziali e imposte). Il ricorrente articolava sei motivi: mancata notifica della raccomandata del curatore e violazione dell'art. 86 L. fall. (conseguente inesistenza dell'imputazione per la mancata consegna dei libri); violazioni degli artt. 187 e 192 c.p.p. riguardo all'onere della prova; vizi di motivazione sulle risultanze probatorie; eccezione di illegittimità per violazione dell'art. 27 Cost. e del principio nemo tenetur per impossibilità di adempiere (sostenendo che la società era già in stato di decozione e priva di personale alla sua nomina); omissioni valutative e travisamenti probatori da parte della Corte distrettuale; eccezione di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. (sollevata in memoria). Inoltre il P.G. formulava richiesta di riqualificazione del capo b) ai sensi dell'art. 217 L. fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le prime due doglianze relative alla mancata notifica e ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato di essere all'oscuro del fallimento né ha provato l'assenza dell'obbligo di consegna delle scritture; il terzo motivo è generico. Anche i motivi relativi al capo b) sono stati giudicati infondati: la giurisprudenza esclude che una preesistente situazione di dissesto esenti da responsabilità chi con azioni dolose ha contribuito all'aggravamento del dissesto e i giudici hanno dedicato motivazione sull'aumento del debito durante il periodo di carica dell'imputato. L'eccezione di improcedibilità ex art. 344-bis è stata rigettata perché la norma si applica solo ai reati commessi dal 01/01/2020 e il fatto è del 20/10/2016. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 86 L. fall.
Stabilisce l'obbligo, dall'apertura del fallimento, di consegna dei libri e delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto che l'obbligo ricadesse sul ricorrente e che la mancata notifica della richiesta dal curatore non fosse decisiva se l'imputato era a conoscenza del fallimento e delle scritture
art. 217 L. fall.
Norma sulla riqualificazione di reati fallimentari; il Pubblico Ministero in sede di requisitoria aveva chiesto la riqualificazione del capo b) ai sensi di tale articolo, ma la Corte di Cassazione non ha accolto la riqualificazione nel dispositivo, essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso
art. 219 L. fall.
Riguarda l'attenuante specifica per il fallito; la Corte ha ritenuto generica la doglianza relativa all'applicazione dell'attenuante e ha osservato l'assenza di una correlazione tra la dedotta diminuzione del danno e la posizione del ricorrente
art. 187 c.p.p.
Disciplina l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi dell'imputazione; la Corte ha rimarcato che il ricorrente non ha fornito prova sufficiente della mancata notifica/ricezione della richiesta del curatore
art. 192 c.p.p.
Regola i principi di motivazione e prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura di violazione di tale disposizione perché le affermazioni del ricorrente erano apodittiche e non supportate da specifiche produzioni probatorie
art. 344-bis c.p.p.
Prevede l'improcedibilità dei procedimenti di impugnazione in determinati casi; la Corte ha osservato che la disposizione introdotta dalla legge 27/09/2021 si applica solo ai reati commessi dal 01/01/2020 in poi, per cui non è applicabile al fatto del 2016
art. 41 c.p.
Principio del concorso di cause: la giurisprudenza citata esclude che la preesistenza di una causa efficiente esoneri dalla responsabilità per condotte dolose che contribuiscono al dissesto; la Corte lo ha applicato per rigettare la tesi difensiva
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n.137
Norma procedurale sulle modalità di discussione e requisitoria scritta in periodo di misure emergenziali; qui è richiamata per segnalare che la requisitoria del P.G. è stata presentata per iscritto
art. 27 Cost.
Principio di responsabilità personale e divieto di sanzioni contrarie alla dignità; evocato dal ricorrente in relazione al principio nemo tenetur ma non ritenuto applicabile per giustificare l'assenza di responsabilità
Massime di principio
- La mancata ricezione formale di una richiesta del curatore non esonera automaticamente dall'obbligo di consegna delle scritture contabili: il ricorrente deve provare con specificità di non essere a conoscenza del fallimento o di non avere la disponibilità delle scritture
- Le eccezioni generiche o apodittiche prive di specifica prova documentale o indicazione precisa dei mezzi di prova sono destinate all'inammissibilità
- La responsabilità per condotte che aggravano il dissesto aziendale può essere riconosciuta anche se esisteva una situazione di difficoltà antecendente: il concorso causale (art. 41 c.p.) consente di attribuire rilevanza alle condotte successive che hanno incrementato il debito
- Le norme di improcedibilità recentemente introdotte si applicano soltanto ai fatti commessi nelle date espressamente previste dalla legge; occorre verificare sempre il tempus commissi delicti
- In sede di cassazione è essenziale dedurre in modo circostanziato le censure di merito e allegare o indicare in modo preciso i documenti o le prove che si ritengono travisate o omessi; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile
- Il rigetto di un ricorso per inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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