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Sentenza

Sentenza n. 510/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere abusive realizzate su proprietà esclusive e parti comuni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e genericità del precetto, per mancata distinzione tra opere insistenti sulla loro proprietà esclusiva, sulle parti comuni e su proprietà altrui; violazione dell'art. 6 l. 241/1990, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità, travisamento e carenza di motivazione; carenza di legittimazione passiva, poiché alcuni beni erano stati ceduti e i ricorrenti non ne avevano più la disponibilità materiale o giuridica; violazione del principio di responsabilità personale dell'illecito amministrativo, del giusto procedimento e del legittimo affidamento, assumendo che uno dei ricorrenti aveva segnalato al Comune gli abusi realizzati sulle parti comuni; difetto di motivazione e violazione dei principi di tipicità e determinatezza dell'ordine amministrativo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai comproprietari e agli altri proprietari interessati, quali controinteressati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto. Il TAR ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla mancata intimazione dei controinteressati: gli altri comproprietari avevano interesse a conservare l'ordine rivolto a tutti di eseguire la demolizione sulle parti comuni, mentre i proprietari delle aree asseritamente esclusive avrebbero dovuto partecipare al giudizio poiché l'accertamento della natura esclusiva o comune delle aree incideva sull'individuazione dei soggetti obbligati. Nel merito, il giudice ha rilevato che l'ordinanza era corredata da un allegato contenente l'elenco dei proprietari, la puntuale descrizione delle opere abusive, la loro ubicazione, il subalterno catastale e il regime proprietario; pertanto non sussistevano genericità, difetto di istruttoria o indeterminatezza. L'obbligo non gravava indistintamente su tutti i destinatari per tutte le opere, ma ciascun destinatario era individuato in relazione al sedime di cui risultava proprietario. Quanto ai ricorrenti, essi figuravano quali comproprietari di un bene comune non censibile appartenente pro indiviso ai condomini, sicché l'intimazione era coerente con il collegamento tra proprietà e responsabilità previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. La natura ripristinatoria della demolizione rende inoltre irrilevante l'imputabilità materiale dell'abuso: l'obbligo può gravare anche sul proprietario o comproprietario incolpevole o ignaro. Il proprietario può sottrarsi all'obbligo solo provando di non poter intervenire sull'opera per mancanza di disponibilità, nonostante abbia previamente esperito gli strumenti giuridici per recuperarla; tale prova non è stata fornita. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il testo richiama il comma 2 e qualifica la demolizione come misura ripristinatoria.

    L'ordine di demolizione deve individuare i soggetti obbligati in rapporto alla proprietà o comproprietà del sedime dell'abuso. L'obbligo può gravare anche sul proprietario o comproprietario incolpevole o ignaro, a prescindere dall'autore materiale dell'abuso; il proprietario può sottrarsi soltanto provando l'oggettiva impossibilità di intervenire, nonostante abbia esperito i mezzi disponibili per recuperare la disponibilità dell'opera.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    L'omessa intimazione di almeno un controinteressato determina in parte qua la decadenza dall'azione.

    Quando l'accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare la posizione di altri proprietari o comproprietari interessati a conservare il contenuto dell'ordine impugnato, questi devono essere intimati quali controinteressati; in mancanza, il ricorso è inammissibile per la parte corrispondente.

  • art. 1117 c.c.

    Il bene comune non censibile appartiene a tutti i condomini pro indiviso.

    La comproprietà pro indiviso delle parti comuni giustifica l'inclusione dei comproprietari tra i destinatari dell'ordine di rimessione in pristino.

  • art. 6 l. 241/1990

    Nel caso concreto non è stata ravvisata violazione dell'obbligo istruttorio, poiché l'amministrazione aveva puntualmente accertato e indicato opere, ubicazione, subalterni catastali e titolari delle proprietà.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è stata ritenuta sufficiente in ragione del rinvio all'allegato contenente l'individuazione analitica degli abusi e dei soggetti proprietari obbligati.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato rende inammissibile, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., la domanda di annullamento quando l'eventuale accoglimento potrebbe peggiorare la posizione di altri proprietari o comproprietari interessati a conservare l'ordine amministrativo impugnato.
  • L'ordine di demolizione è sufficientemente determinato quando, anche mediante un allegato richiamato nel provvedimento, individua analiticamente le opere abusive, la loro ubicazione, il sedime catastale, il regime proprietario e i soggetti destinatari in corrispondenza delle rispettive proprietà.
  • La natura ripristinatoria dell'ordine di demolizione consente di rivolgerlo non soltanto all'autore materiale dell'abuso, ma anche al proprietario o comproprietario incolpevole o ignaro, senza necessità di dimostrare la sua responsabilità personale nella realizzazione dell'opera.
  • Il proprietario o comproprietario destinatario di un ordine di demolizione può sottrarsi all'obbligo di rimozione soltanto provando di non avere la disponibilità materiale dell'opera e di avere previamente esperito gli strumenti giuridici disponibili per recuperarla; la mera estraneità alla realizzazione dell'abuso o la sua segnalazione all'amministrazione non sono sufficienti.
  • La comproprietà pro indiviso delle parti comuni legittima l'amministrazione a rivolgere l'ordine di rimessione in pristino ai comproprietari, in quanto titolari della disponibilità giuridica delle aree sulle quali insistono gli abusi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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