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Sentenza

Sentenza n. 15851/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento dei provvedimenti del comune di Roma di annullamento della S.C.I.A. di subingresso di deposito del 19 marzo 2020 e della S.C.I.A di apertura del laboratorio di meccatronica del 1° febbraio 2023.

Giustizia amministrativa202310919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di annullamento della SCIA di subingresso in un deposito, presentata il 19 marzo 2020, e della SCIA di apertura di un laboratorio di meccatronica, presentata il 1° febbraio 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui Roma Capitale ha annullato le SCIA relative al subingresso nel deposito giudiziario e all’apertura del laboratorio di meccatronica. L’amministrazione aveva ravvisato il contrasto dell’attività con la disciplina urbanistica e paesaggistica e con le misure di salvaguardia dell’area naturale protetta, rilevando inoltre che il rimessaggio di veicoli non era ammesso sulle aree agricole, che risultava pendente un procedimento di disciplina edilizia e che le istanze di condono erano avviate verso il diniego. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’affidamento e dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché sviamento, ingiustizia e contraddittorietà, sostenendo che l’annullamento fosse intervenuto oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990 e che l’attività di deposito fosse autorizzata sin dal 1992, quando l’area non era ancora compresa in un parco o in una riserva; 2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il termine di decadenza per l’annullamento d’ufficio non operi quando la SCIA è utilizzata per interventi edilizi che richiedono il permesso di costruire: in tal caso la segnalazione è estranea al proprio ambito applicativo e non produce gli effetti tipici della SCIA. Ha inoltre considerato applicabile l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, poiché gli effetti favorevoli erano stati conseguiti mediante una segnalazione fondata su una falsa rappresentazione dei fatti; la rimozione può quindi intervenire anche oltre il termine ordinario e senza una specifica indicazione delle ragioni di interesse pubblico, ritenute connaturate alla situazione antigiuridica. Ha escluso che l’autorizzazione dell’attività di deposito in epoca anteriore al sopravvenuto assetto urbanistico attribuisse un diritto alla sua prosecuzione in contrasto con le nuove regole, cui devono conformarsi le nuove domande. Ha infine respinto la censura motivazionale: a fronte del contrasto sostanziale con la disciplina urbanistica ed edilizia, l’interesse pubblico alla rimozione è connaturato all’illegittimità e non occorre una comparazione con l’interesse privato, in assenza di un affidamento legittimo tutelabile. Spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Il potere di autotutela dell’amministrazione per l’annullamento d’ufficio di una SCIA che presenta vizi di legittimità non è soggetto ai termini di decadenza dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, quando la SCIA è stata utilizzata per interventi edilizi che richiedono il permesso di costruire.

    La censura basata sul termine di 60 giorni non è fondata quando la SCIA sia utilizzata fuori dal proprio ambito applicativo per interventi edilizi soggetti a permesso di costruire: non opera il regime tipico della segnalazione.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Pertanto, si deve ritenere applicabile l’art. 21-nonies, comma 2 bis, l. 241/1990, con la conseguenza che si tratta della rimozione (non già di un provvedimento amministrativo, bensì) di effetti favorevoli conseguiti per mezzo di segnalazione certificata basata, però, su di una falsa rappresentazione dei fatti la quale, quindi, legittima l’amministrazione a disconoscere detti effetti non solamente oltre la scadenza del termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo, ma anche senza necessità di indicare le ragioni di interesse pubblico sottostanti, detto elemento ricorrendo in re ipsa e non richiedendo una motivazione rafforzata sul punto (cfr. Cons. St., sez. II, n. 4282/2026).

    Quando gli effetti favorevoli derivanti da una SCIA sono basati su una falsa rappresentazione dei fatti, l’amministrazione può disconoscerli anche oltre il termine ordinario e senza una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico.

  • art. 97 Cost.

    Quando ciò non avviene, facendosi ricorso alla SCIA al di fuori del suo ambito applicativo, non può operare il relativo regime giuridico; diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad elaborare una tipologia di provvedimento implicito sganciata dal rispetto del principio di legalità desumibile dall’art. 97 Cost.

    L’impiego della SCIA fuori dalle fattispecie per cui la legge la ammette non può produrre gli effetti tipici dell’istituto, poiché ciò darebbe luogo a un provvedimento implicito privo di base nel principio di legalità.

Massime di principio

  • La SCIA produce gli effetti tipici previsti dalla legge solo se l’attività concretamente intrapresa rientra tra quelle per cui il legislatore ammette tale strumento; se è utilizzata per interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, non opera il relativo regime e non si applicano i termini di decadenza propri dell’annullamento d’ufficio di una SCIA efficace.
  • Quando gli effetti favorevoli conseguiti mediante SCIA si basano su una falsa rappresentazione dei fatti, l’amministrazione può disconoscerli anche oltre il termine ordinario previsto per l’annullamento d’ufficio e senza indicare specificamente le ragioni di interesse pubblico, considerate connaturate alla situazione antigiuridica.
  • Il contrasto sostanziale dell’attività assentita con la disciplina urbanistica ed edilizia fonda l’interesse pubblico alla rimozione degli effetti della SCIA; in tale ipotesi non è necessaria una comparazione con l’interesse privato alla conservazione degli effetti quando non sussista un legittimo affidamento tutelabile.
  • Un’attività legittimamente autorizzata in passato, prima dell’adozione di una disciplina urbanistica sopravvenuta, non attribuisce di per sé un diritto alla prosecuzione dell’attività o all’accoglimento di nuove istanze in deroga alla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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