Cassazione Penale, Ordinanza n. 23638/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., due imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva recepito l'accordo sulla pena: a uno era stata applicata la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa per i reati contestati ai capi 1) e 2), all'altra la pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 229 di multa per il concorso nel reato di ricettazione di cui al capo 1). L'unico motivo di ricorso deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo 1), sostenendo che esso dovesse essere ricondotto al furto aggravato e non alla ricettazione come ritenuto in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, in materia di patteggiamento, la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto sia deducibile in cassazione solo in presenza di un errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Nel caso concreto la qualificazione accolta dal giudice di merito è stata considerata corretta e non manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione, sicché la doglianza è stata ritenuta aspecifica e non autosufficiente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento è il contesto processuale in cui si valuta la corrispondenza tra imputazione, qualificazione giuridica del fatto e pena concordata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La ricorribilità per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo in caso di errore manifesto, immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
art. 129 c.p.p.
Prima di applicare la pena su richiesta, il giudice deve verificare se sussistano cause di proscioglimento evidenti; nel caso concreto le ha escluse.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso ha consentito la decisione senza formalità di procedura.
Massime di principio
- In tema di patteggiamento, l'errore sulla qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo quando sia manifesto, ossia immediatamente riconoscibile dalla lettura dell'imputazione e della motivazione, senza spazi di opinabilità.
- Non è ammissibile il ricorso che contesti la qualificazione giuridica del fatto in modo generico o non autosufficiente, se la diversa qualificazione prospettata richiede un apprezzamento interpretativo non compatibile con il controllo di legittimità proprio dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, la verifica del corretto inquadramento del fatto va compiuta avendo riguardo essenzialmente al capo di imputazione, alla succinta motivazione della sentenza e ai motivi di ricorso.
- Se il giudice di merito esclude in modo espresso le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la qualificazione del fatto non risulta ictu oculi erronea, il ricorso per cassazione è inammissibile.
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