Parere n. 1813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Carmine Rizzo contro Comune di -OMISSIS-, avverso nota n. 81317 del 7 dicembre 2022 di inefficacia della scia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota comunale n. 81317 del 7 dicembre 2022, recante dichiarazione di inefficacia della SCIA edilizia del 19 novembre 2022, sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi, nonché estensione dell’impugnazione alla determinazione n. 432 del 10 febbraio 2023 di revoca dell’autorizzazione al subingresso nella concessione.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente aveva presentato una SCIA per lavori di manutenzione straordinaria su un chiosco comunale, dopo che il Comune aveva autorizzato con determinazione n. 3012 del 19 ottobre 2022 il suo subingresso nella concessione, subordinandolo all’acquisizione della documentazione antimafia e alla successiva sottoscrizione del contratto. Il ricorrente sosteneva che il subingresso si fosse perfezionato anche in forza di un atto notarile di cessione d’azienda del 25 ottobre 2022 e contestava la dichiarazione di inefficacia della SCIA e la successiva revoca dell’autorizzazione al subingresso. Deduceva violazione degli artt. 1, 2, 6 e 7 della l. 241/1990, degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della stessa legge, difetto dei presupposti, travisamento, illogicità e difetto di motivazione; contro la revoca lamentava inoltre l’erroneità del presupposto del mancato perfezionamento del subingresso e l’illegittima subordinazione dello stesso alla certificazione antimafia e alla stipula del contratto. Il Consiglio di Stato doveva quindi valutare se l’efficacia del subingresso e della SCIA fosse condizionata alla documentazione antimafia e se il Comune potesse inibire l’attività edilizia in assenza del titolo concessorio e della preventiva autorizzazione ai lavori.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. La determinazione comunale n. 3012 del 19 ottobre 2022 subordinava espressamente la propria efficacia all’acquisizione della certificazione antimafia; non essendo questa pervenuta, il subingresso non era divenuto efficace e non era stato stipulato un nuovo contratto di concessione. L’art. 89, comma 2, del d.lgs. 159/2011 estende la documentazione antimafia anche alle attività private soggette ad autorizzazione intraprese mediante SCIA. L’attività soggetta a SCIA, pur ispirata alla liberalizzazione, rimane assoggettata ai controlli amministrativi previsti dalla legge e, a maggior ragione, ai controlli antimafia. Il Comune ha quindi legittimamente privato di efficacia la SCIA in assenza dell’avveramento della condizione antimafia e del titolo concessorio efficace; inoltre il ricorrente non aveva ottenuto l’autorizzazione comunale preventiva per i lavori, richiesta dal contratto di concessione vigente, che vietava anche la cessione a terzi. Le censure relative al procedimento, all’autotutela, ai presupposti, alla motivazione e alla revoca sono state considerate assorbite dalle ragioni decisive esposte. Il Consiglio ha altresì precisato che il concessionario originario, pur avendo svolto difese a sostegno del ricorrente, non rivestiva la qualità di controinteressato.
Osservazioni
Inefficacia della SCIA e documentazione antimafia
L’art. 89, comma 2, del d.lgs. 159/2011 contempla espressamente le attività private soggette a regime autorizzatorio intraprese mediante SCIA. La documentazione antimafia è quindi richiesta anche per tali attività e la mancata acquisizione della certificazione, quando l’efficacia del titolo è stata subordinata a essa, impedisce che la SCIA produca gli effetti invocati.
Efficacia del subingresso nella concessione
La determinazione comunale n. 3012 del 19 ottobre 2022 subordinava la propria efficacia all’acquisizione della certificazione antimafia. Poiché la certificazione non risultava acquisita e il Comune non aveva sottoscritto il contratto concessorio con il ricorrente, il subingresso non si era perfezionato.
Titolo per i lavori sul chiosco
In mancanza di un rapporto concessorio efficace e di una preventiva autorizzazione comunale ai lavori, richiesta dal contratto vigente, il ricorrente non era legittimato a eseguire gli interventi sul chiosco. Le censure ulteriori, comprese quelle sulla revoca, sono state assorbite.
Norme richiamate
artt. 84 ss. d.lgs. 159/2011
la p.a. è tenuta ad acquisire la documentazione antimafia che consente l’esercizio di attività economiche; con la conseguenza che, in caso di mancata esibizione del certificato richiesto, il provvedimento concessorio adottato nelle more ed in via provvisoria, dovrà essere necessariamente oggetto di revoca.
L’acquisizione della documentazione antimafia costituisce un requisito necessario per consentire l’esercizio dell’attività economica. Se il titolo concessorio è stato adottato provvisoriamente in attesa della certificazione, la mancata acquisizione comporta la revoca.
art. 89, comma 2, lett. a), d.lgs. 159/2011
L’art. 89, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, infatti, espressamente, alla lett. a) che l’autocertificazione, da parte dell’interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 67, riguarda anche “attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione”.
La disciplina antimafia si applica anche alle attività private soggette ad autorizzazione che possono essere intraprese mediante SCIA; la natura segnalatoria del titolo non esclude l’obbligo di controllo antimafia.
art. 19 l. 241/1990
La stessa Corte costituzionale, di recente, ha chiarito che l’attività soggetta a S.C.I.A., pur orientata al principio della liberalizzazione, non è esente da controlli e verifiche, previste dall’art. 19, l. n. 241 del 1990, “cosicché la fase amministrativa che ad essa accede costituisce una – sia pur importante – parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi” (Ordinanza n. 45 del 13 marzo 2019) e ciò vale, a maggior ragione, anche per i controlli antimafia.
La SCIA non sottrae l’attività ai controlli amministrativi previsti dalla legge. La delimitazione temporale e procedimentale dei controlli ordinari non esclude, secondo il parere, l’applicazione dei controlli antimafia.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
Il ricorrente ha invocato le disposizioni sull’autotutela, ma il Consiglio di Stato ha assorbito le relative censure dopo aver ritenuto decisiva la mancata acquisizione della certificazione antimafia e il conseguente mancato perfezionamento del subingresso.
artt. 1, 2, 6 e 7 l. 241/1990
Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente a sostegno delle censure procedimentali, ma il Consiglio di Stato ha dichiarato assorbiti i motivi dopo aver accertato la legittimità dell’azione comunale per le ragioni relative alla condizione antimafia e all’assenza di un titolo efficace.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Il sig. -OMISSIS-, nelle more, ha proposto opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, richiedendo la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
La disposizione è richiamata per l’opposizione del soggetto indicato come controinteressato e la richiesta di trasposizione; il TAR ha dichiarato inammissibile l’opposizione e il ricorso è proseguito in sede straordinaria.
Massime di principio
- La disciplina antimafia si applica anche alle attività private soggette a regime autorizzatorio che possono essere intraprese mediante SCIA, come previsto dall’art. 89, comma 2, lett. a), del d.lgs. 159/2011.
- La natura liberalizzata della SCIA non esclude i controlli amministrativi previsti dalla legge né, in particolare, i controlli antimafia.
- Quando l’efficacia di un provvedimento che autorizza il subingresso in una concessione è espressamente subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, il subingresso non diviene efficace finché la condizione non si avvera; gli atti conseguenti non possono fondarsi su un titolo concessorio ancora inefficace.
Inefficacia della SCIA edilizia per mancata acquisizione della documentazione antimafia
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il Comune, relativo alla dichiarazione di inefficacia di una SCIA per lavori di manutenzione straordinaria su un chiosco comunale e alla successiva revoca dell’autorizzazione al subingresso nella concessione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’operato comunale e ha espresso parere per il rigetto.
Fatti e provvedimenti impugnati
Il chiosco era stato concesso in uso a un soggetto dal 1997; il rapporto concessorio era stato rinnovato nel 2008 per dieci anni, con possibilità di ulteriore rinnovo fino al 2027. Con determinazione n. 3012 del 19 ottobre 2022 il Comune aveva autorizzato il subingresso del ricorrente, subordinandolo alla produzione della certificazione antimafia e alla successiva sottoscrizione del contratto. Il 25 ottobre 2022 era stato stipulato un atto notarile di cessione d’azienda relativo all’attività di edicola e cartolibreria.
Il 19 novembre 2022 il ricorrente presentava al SUAP una SCIA edilizia per lavori di manutenzione straordinaria. Dopo un sopralluogo del 26 novembre, il Comune rilevava che il ricorrente aveva disposto del chiosco senza titolo e aveva avviato lavori senza preventiva autorizzazione. Con nota n. 81317 del 7 dicembre 2022 dichiarava inefficace la SCIA, ordinava la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi. Nel febbraio 2023 il Comune revocava l’autorizzazione al subingresso e la concessione originaria.
Censure e svolgimento del procedimento
Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1, 2, 6 e 7 della l. 241/1990 e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della stessa legge, oltre a difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e motivazione apparente. Sosteneva che la determinazione comunale e la cessione d’azienda avessero perfezionato il subingresso, sicché non sarebbe stato corretto ritenere privo di titolo il suo intervento sul chiosco. Contro la revoca lamentava l’erroneità del presupposto del mancato perfezionamento del subingresso, l’illegittima subordinazione alla certificazione antimafia e alla stipula del contratto, nonché difetto di motivazione.
Il Comune sosteneva che il subingresso non fosse divenuto efficace, non essendo pervenuta la certificazione antimafia né essendo stato stipulato il nuovo contratto; deduceva inoltre l’occupazione senza titolo e l’esecuzione dei lavori senza autorizzazione. Il concessionario originario aveva svolto difese a favore del ricorrente. Il Consiglio di Stato ha precisato che tale soggetto non era, in realtà, controinteressato, poiché le sue difese erano adesive rispetto a quelle del ricorrente. L’opposizione ex art. 10 del d.P.R. 1199/1971 diretta alla trasposizione in sede giurisdizionale era stata dichiarata inammissibile dal TAR; il ricorso è quindi proseguito in sede straordinaria.
Documentazione antimafia e SCIA
Il parere afferma che, ai sensi degli artt. 84 e seguenti del d.lgs. 159/2011, la pubblica amministrazione deve acquisire la documentazione antimafia per consentire l’esercizio di attività economiche. L’art. 89, comma 2, lett. a), dello stesso decreto include espressamente le attività private soggette a regime autorizzatorio che possono essere intraprese mediante SCIA.
La SCIA, pur rispondendo a una logica di liberalizzazione, non rende l’attività immune da controlli e verifiche amministrative. Richiamando l’ordinanza della Corte costituzionale n. 45 del 13 marzo 2019, il Consiglio di Stato osserva che i controlli previsti dall’art. 19 della l. 241/1990 sono compatibili con il regime segnalatorio e che ciò vale, a maggior ragione, per i controlli antimafia. Richiama inoltre l’orientamento del Consiglio di Stato espresso con la sentenza n. 1109 del 22 febbraio 2018, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 18 gennaio 2018, e con la sentenza n. 6057 del 2 settembre 2019, in tema di applicabilità dell’informativa antimafia ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a SCIA.
Valutazione del caso concreto
La determinazione n. 3012 del 19 ottobre 2022 subordinava espressamente la propria efficacia all’acquisizione della certificazione antimafia, prevedendo la revoca in caso di esito negativo. Poiché la certificazione non risultava acquisita e il Comune non aveva sottoscritto alcun contratto di concessione con il ricorrente, il subingresso non era divenuto efficace. Gli atti adottati in via provvisoria, inclusa la SCIA, non potevano quindi produrre gli effetti pretesi in mancanza dell’avveramento della condizione.
Il Comune aveva inoltre accertato che il ricorrente non aveva presentato un’istanza per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori. Il contratto concessorio ancora vigente con il concessionario originario vietava la cessione a terzi e imponeva la preventiva autorizzazione comunale per interventi di ristrutturazione o manutenzione. Il Consiglio di Stato ha pertanto giudicato legittima la dichiarazione di inefficacia della SCIA; le ulteriori censure, comprese quelle riferite alla revoca e al procedimento, sono state assorbite.
Conclusione
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il parere fonda la decisione sulla mancata acquisizione della documentazione antimafia, che impediva il perfezionamento del subingresso e l’efficacia del titolo invocato dal ricorrente, nonché sull’assenza della preventiva autorizzazione comunale ai lavori.
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