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Sentenza

Sentenza n. 2117/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2763/2023 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202503299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 ottobre 2023 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità all'originale. La ricorrente ha lamentato che, nonostante il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato l'accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice ha precisato che il riferimento normativo al titolo esecutivo riguarda l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e non la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; pertanto, anche dopo le modifiche della legge Cartabia, il termine decorre dalla notificazione presso la sede del debitore della sentenza munita dell'attestazione di conformità. Nel merito, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato obbligato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore; la disposizione si riferisce al titolo che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva per individuare il titolo esecutivo come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce concetto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione; è sufficiente la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito o un beneficio esigibile legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, a nominare un commissario ad acta.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede dell'amministrazione del titolo esecutivo, inteso come sentenza idonea ad attribuire un diritto certo, liquido ed esigibile, corredata dall'attestazione di conformità; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione subordinata all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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