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Sentenza

Sentenza n. 946/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva riconosciuto al docente la retribuzione professionale docente per euro 564,54

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli euro 564,54 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha quindi chiesto di ordinare al Ministero l’esecuzione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, qualora non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio retributivo stabilito dal giudice ordinario, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell’interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale obbligata al pagamento.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei pertinenti capitoli di bilancio, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione all’obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato.

Massime di principio

  • Il creditore di una somma riconosciuta da una sentenza passata in giudicato può proporre ricorso per ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertati il giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato, anche quando l’obbligazione abbia natura pecuniaria.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’amministrazione debitrice con facoltà di delega, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari all’esecuzione.
  • L’eventuale insufficienza degli stanziamenti nei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme di denaro, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta la liquidazione di un compenso specifico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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